Energia e gas: solo gli utenti possono attivare la procedura di conciliazione

Nell’ambito delle controversie in materia di energia e gas, solo il cliente o l’utente finale possono, in caso di mancata o insoddisfacente risposta al reclamo di primo livello, attivare la procedura di conciliazione nei confronti dell’operatore o del gestore, non viceversa.

Lo chiarisce il Tribunale di Roma con ordinanza depositata il 25 maggio 2017. Il caso. L’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico archiviava per inammissibilità del Servizio Conciliazione clienti energia la richiesta di attivazione della procedura di conciliazione presentata da Eni s.p.a. nei confronti di un cliente finale. Interpellata dal legale della società, l’AEEG rispondeva affermando l’impraticabilità del tentativo di conciliazione in virtù della delibera n. 209/2016 dell’Autorità stessa, laddove prevede che solo il cliente o l’utente finale può, in caso di mancata o insoddisfacente risposta al reclamo di primo livello, attivare la procedura di conciliazione nei confronti dell’operatore o del gestore, non viceversa. Attivazione della procedura di conciliazione. Il Giudice istruttore del Tribunale di Roma rileva che la disciplina contenuta nella delibera dell’AEEG sopra citata è stata emanata in attuazione dell’art. 2, comma 24, lett. b , l. n. 481/1995 Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità e dell’art. 141, comma 6, lett. c , Codice del Consumo Risoluzione extragiudiziale delle controversie . In particolare, tale disciplina prevede che la procedura di conciliazione presso l’AEEG è attivabile, in caso di mancata o insoddisfacente risposta al reclamo di primo livello, solo da parte del cliente o dell’utente finale nei confronti di operatori e gestori e non il contrario. Inoltre, quest’ultimi sono tenuti a partecipare alle procedure di conciliazione attivate nei loro confronti, salvi i casi di inammissibilità della domanda. Pertanto, il Giudice revoca l’ordinanza precedentemente emessa nella parte in cui, ritenendo obbligatorio il tentativo obbligatorio in questione anche per le cause introdotte dagli operatori nei confronti del cliente finale, aveva concesso ad Eni s.p.a. il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda di conciliazione.

Tribunale di Roma, sez. X, ordinanza 24 – 25 maggio 2017 Giudice Picaro Fatto e diritto Il Giudice istruttore dott. Vi. Pi., sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 23.5.2017 proc. n. 64652/2016 RG , rilevato che nonostante l'infelice formulazione della delibera 5.5,2016 n. 209 dell'AEEG, emanata in attuatone dell'art. 2 comma 24. lettera b della L. 14.11.1995 n. 481, dell'art. 141 comma 6. lett. c del Codice del Consumo, e dell'art. 2.1 del TICO costituente l'allegato A alla suddetta delibera, che si riferiscono alle controversie tra clienti finali di gas alimentati in bassa pressione persone fisiche o giuridiche che abbiano stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di servizi dei settori regolati dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il gas ed il sistema idrico e operatori e gestori soggetti che esercitano i servizi nei settori regolati dalla suddetta Autorità , il tentativo di conciliazione obbligatorio davanti al Servizio di Conciliazione dell'AEEG, o davanti agli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui alla delibera 209 del 5.5.2016 dell'AEEG, sulla base dell'indicazione contenuta alla pagina 4 allegato e secondo la quale la procedura di conciliazione presso -la AEEG è attivabile in caso di mancata o insoddisfacente risposta al reclamo di primo livello t reclamo proponibile solo dai clienti finali e dai prosumer e non dagli operatori e gestori, sulla base del richiamo alla pagina 5 allegato e che si riferisce all' accesso dei clienti finali alla procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie e alle procedure speciali e non agli operatori e gestori, sulla base del fatto che l'applicazione graduale del meccanismo é stata indicata come sospesa per le controversie attivate da un operatore nei confronti del cliente finale alla pagina 13 allegato e e che anche alla pagina 19 allegato e è stata sospesa la disciplina per le controversie degli operatori con i clienti, sulla base dell'art. 6 del TICO che prevede che il cliente o utente finale possa attivate la procedura di conciliazione solo dopo aver inviato il reclamo all'operatore o gestore, sulla base dell'art. 8.4 del TICO che prevede che gli operatori e gestori siano tenuti a partecipare alle procedure di conciliazione attivate nei loro confronti presso d servizio di conciliazione di cliente o utente finale salvi i casi d'inammissibilità della domanda, e sulla base dell'art. 141 comma 8 lett f del Codice del Consumo come sostituito dal D.Lgs. n. 130/2015 che prevede l'inapplicabilità del tentativo di conciliazione alle procedure avviate da un professionista nei confronti di un consumatore, deve ritenersi applicabile alle sole controversie introdotte dal clienti finali, o utenti, nei confronti degli operatori e gestori e non alle controversie o come nella specie alle domande riconvenzionali introdotte contro i clienti finali, o utenti, dagli operatori e gestori rilevato che a conferma di tale interpretazione, la richiesta di attivazione della procedura di conciliazione presentata da ENI SPA è stata archiviata per inammissibilità dal Servizio Conciliazione clienti energia in data 4.5.2017, e TAEEG, appositamente interpellata dal legale di ENI SPA, in data 15.5.2017 ha ritenuto impraticabile il tentativo di conciliazione in base alla delibera 5.5-2016 n. 209 della stessa AEEG per le controversie azionate da un operatore nei confronti di un cliente finale considerato pertanto che deve essere revocata l'ordinanza emessa da questo Giudice il 5/6.4.2017 nella parte in cui ritenendo obbligatorio il tentativo di conciliazione in questione a partire dall'1.1.2017 anche per le cause introdotte dagli operatori nei confronti del cliente finale, ha concesso ad Eni SPA il termine di trenta giorni per la, presentazione della domanda di con dilazione in ordine alla domanda riconvenzionale da esso proposta rilevato che a fronte della richiesta di termini ex art. 183 comma 6. c.p.c é necessario differire la pronuncia sulle richieste di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. avanzate da Eni SPA all'esito della scadenza di detti termini P.Q.M. Revoca l'ordinanza del 5/6.4.2017 nella parte in cui ritenendo obbligatorio il tentativo di conciliazione in questione a partire dall'1.1.2017 anche per le cause introdotte dagli operatori nei confronti del cliente finale, ha concesso ad Eni SPA il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di conciliazione in base alla delibera 5.5.2016 n. 209 dell'AEEG in ordine alla domanda riconvenzionale da esso proposta concede i termini ex art. 183 comma 6. c.p.c. decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza rinvia per deduzioni sulle prove e per la pronuncia sulle stesse e sulle richieste di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. all'udienza del 26.9.2017 ore 10, invitando le parti a produrre in udienza copia cartacea di cortesia degli atri di costituzione e memorie e dei documenti prodotti, Si comunichi.