Avviata la mediazione sull’impugnazione della delibera assembleare inizia a decorrere un nuovo termine

Vi era stata una sentenza del Tribunale di Palermo che aveva gettato tutti nello sconforto aveva, infatti, ritenuto che una volta proposta la domanda di mediazione entro il termine di 30 giorni dalla delibera, nel caso in cui la mediazione avesse avuto esito negativo, l’impugnante una delibera assembleare non avrebbe avuto un nuovo termine di 30 giorni a sua disposizione per proporre la domanda giudiziaria, ma tanti giorni quanti ne erano rimasti dell’originario termine.

Si tratta della sentenza del Tribunale di Palermo n. 4951 depositata il 18 settembre 2015. Finalmente, quella ricostruzione, che già non ci aveva convinti, oggi viene superata dalla sentenza della Corte d’Appello di Palermo del 27 giugno 2017, n. 1245 che ha ribaltato la decisione di primo grado ristabilendo il corretto principio di diritto. Termine decadenziale e mediazione. Ebbene, nell’ipotesi di impugnazione di delibera condominiale come del resto per altre ipotesi come, ad esempio, le delibere societarie il legislatore ha previsto un termine decadenziale di 30 giorni decorso quel termine la delibera annullabile non potrà formare più oggetto di impugnazione. La decadenza si impedisce nell’ipotesi in cui entro il termine si propone la domanda giudiziale nel nostro caso quando si notifica la citazione ma quid juris quando si deve o può proporre prima la domanda di mediazione? L’art. 5, comma 6 prevede che dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'art. 11 presso la segreteria dell'organismo . Medesimo termine. Entro il termine di 30 giorni, quindi, la domanda di mediazione rectius la sua comunicazione impedisce la decadenza per una sola volta, però , ma – fallito il tentativo – la domanda giudiziale dovrà essere proposta entro il medesimo termine . Ma qual è il medesimo termine ? Secondo l’interpretazione del giudice di primo grado era il termine residuo rispetto a quello originario se la domanda di mediazione è proposta al ventesimo giorno dalla delibera, la domanda avrebbe dovuto essere proposta entro 10 giorni dal deposito del verbale negativo presso l’Organismo e, cioè, quel termine unico avrebbe ripreso a decorrere dal punto di progressione già raggiunto al momento della comunicazione della domanda di mediazione . Senonché, secondo la Corte d’Appello, per cogliere l’erroneità della tesi del giudice di primo grado, è sufficiente considerare il caso limite in cui la convocazione avanti l’organismo di mediazione intervenga al trentesimo giorno di efficacia della delibera in tal caso secondo l’interpretazione data dal giudice di prime cure [] l’azione non potrebbe essere più essere promossa essendo stato consumato tutto il tempo utile . Del resto, seguendo la tesi non condivisa si arriverebbe a rendere necessario – per evitare il rischio di decadenza – adire contemporaneamente l’autorità giudiziaria e l’organismo di mediazione o meglio ancora questo organismo solo dopo aver adito il giudice ordinario vanificando ed annullando così la funzione deflattiva del contenzioso che è tra le finalità della previsione del ricorso alla mediazione . In conclusione, quindi, il principio valido in materia è quello riconosciuto dalla Corte d’Appello secondo cui il giudizio di impugnazione di una delibera assembleare è correttamente e tempestivamente instaurato laddove il termine decadenziale di 30 giorni è stato interrotto a seguito della comunicazione di convocazione innanzi all’organismo di mediazione e la domanda è proposta entro l’ulteriore termine di 30 giorni a far data dal deposito del verbale presso la segreteria dell’organismo di mediazione.

Corte d’appello di Palermo, sez. II Civile, sentenza 25 maggio – 27 giugno 2017, n. 1245 Presidente Pellingra – Relatore Rivoli Svolgimento del processo Con sentenza n. 4951 del 18/09/2015, il Tribunale di Palermo, dichiarava la inammissibilità della domanda avanzata da omissis e omissis con citazione del 17/10/2014 contro il Condominio di Via omissis per l'annullamento della delibera assembleare del 27/5/2014, ponendo a carico degli attori le spese di lite. Gli attori, invero, avevano previamente adito l'organismo di mediazione, la cui procedura aveva sospeso il decorso del termine di impugnativa della delibera che, nel caso di specie, decorreva dal 28 maggio 2014. Riteneva, quindi, il Tribunale che, essendo stata la convocazione innanzi al mediatore notificata alla controparte il 26 giugno 2014 ovvero al 28.mo giorno utile per impugnare essendo stato depositato il verbale negativo di conciliazione il 17 settembre 2014 e che da tale data riprendesse a decorrere il termine precedentemente sospeso, l'azione giudiziaria avrebbe dovuto essere necessariamente promossa, al fine del rispetto del complessivo termine dei trenta giorni previsti , nei rimanenti due giorni ovvero entro il 19 settembre 2014, con la conseguenza che la domanda avanzata , invece, con citazione del 17.10.2014, risultava tardiva. Avverso detta sentenza omissis hanno proposto gravame con citazione del 17/3/2016 L'appellato si è costituito ed ha invocato il rigetto del gravame. All'udienza dell'8/7/2016, sulle conclusioni delle parti come sopra riportate, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Motivi della decisione Con il primo morivo di gravame gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata deducendo la erronea interpretazione dell'art 5 del D.Lgs. n. 28/2010. Invero, il VI comma di tale articolo stabilisce che, fallito il tentativo di mediazione, la domanda giudiziale debba essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dai deposito del verbale di cui all'art. 11 presso la segreteria dell'organismo . Orbene l'interpretazione della espressione entro il medesimo termine fatta dal giudice di prime cure, il quale ha ritenuto che il termine riprendesse a decorrere dal punto di progressione già raggiunto al momento della comunicazione della domanda di mediazione, ad avviso degli appellanti si pone in contrasto con i principi affermati dalla torte di Cassazione con sentenza a SS.UU. n. 17781/2013 richiamata dagli appellanti, oltre che con le più recenti pronunce dei giudici di merito oltre Che con la Direttiva 2008/52/CE. Col secondo motivo di gravame gli appellanti, hanno quindi riproposto le domande di merito già formulate in primo grado e neppure esaminate per la sussistenza della questione pregiudiziale erroneamente risolta. Hanno quindi ribadito la illegittimità della delibera condominiale del 27/5/2014 che era stata, con la successiva delibera del 12 gennaio 2015 peraltro analogamente impugnata , annullala solo limitatamente alla questione posta al n. 1 dell'ODG , sicché rimaneva sub judice la questione relativa alla validità degli altri punti posti all'ODG con la deliberazione assembleare impugnata. Orbene, le censure relative alla declaratoria di inammissibilità della domanda per tardività della stessa, risultano fondate e meritano accoglimento. Per cogliere la erroneità della interpretazione fatta dal primo giudice, è sufficiente considerare il caso limite in cui la convoca/ione avanti all'organismo di mediazione intervenga al trentesimo giorno di efficacia della delibera in al caso, secondo la interpretazione data dal giudice di prime cure, che ritiene di dover computare nel termine per impugnare innanzi al Giudice ordinario la progressione già maturata, pur verificandosi la condizione di procedibilità della domanda , l'azione non potrebbe più essere promossa essendo stato consumato tutto il tempo utile. Così interpretato l'art 5 del D.Lgs. n. 28/10 , peraltro , la procedura innanzi all'organismo di mediazione, non sarebbe più una condizione di procedibilità, ma si sostanzierebbe in una vera e propria forma di giurisdizione alternativa di unico grado. In tal caso , l'unica soluzione necessaria dunque per evitare il rischio di decadenza sarebbe quella di adire contemporaneamente l'autorità giudiziaria e l'organismo di mediazione o meglio ancora questo organismo solo dopo aver adito il giudice ordinario , vanificando ed annullando così la funzione deflattiva del contenzioso che è tra le finalità della previsione del ricorso alla mediazione. Occorre peraltro considerare che la Corte Costituzionale ha più volte dichiarato legittimo il perseguimento delle finalità deflattive mediante il meccanismo della condizione di procedibilità, nella misura in cui tale misura, senza impedire o limitare l'accesso alla giurisdizione , ne differisce l'esperimento mediante la imposizione alle parti di oneri non gravosi, volti piuttosto a dare soddisfazione alle loro pretese in termini più celeri e meno dispendiosi Corte Cost. 13 luglio 2000 n. 276 Corte Cost. 19/12/200611.436 . Alla luce di tali considerazioni deve quindi ritenersi che il giudizio sia stato instaurato correttamente e tempestivamente. essendo stato il termine decadenziale di trenta giorni interrotto a seguito della comunicazione di convocazione innanzi all'organismo di mediazione, salvo a riprendere nuovamente a decorrere ,per un ulteriore termine di trenta giorni , a far data dal deposito del verbale presso la segreteria dell'organismo di mediazione, avvenuto il 17/9/2014. Ne consegue che essendo stato l'atto di citazione notificato il 17 ottobre 2014, risulta che il termine di trenta giorni è stato rispettato dagli odierni appellanti. Passando quindi alla disamina dei motivi di merito, deve considerarsi che con delibera assembleare del 12 gennaio 2015 il Condominio appellato ha annullato la questione posta al punto I dell'ODG del 27/5/2014. Tuttavia , gli altri punti costituenti l'ODG della delibera impugnata, erano stati già riesaminati e nuovamente approvali dall'assemblea condominiale con delibera del 9 settembre 2014 , antecederne alla stessa notifica della citazione introduttiva così come evidenziato dagli stessi appellanti a pagina tre del loro atto di gravame. Si è avuto per tal verso la rinnovazione dell'atto annullabile e quindi la sanatoria del vizio che lo inficiava secondo il principio di cui all'art. 2377 c.c. applicabile anche in materia condominiale. Per il resto, occorre precisare che il sindacato del giudice sulle delibere assembleari, non può estendersi alla valutazione del merito e quindi alla opportunità delle scelte deliberale dall'assemblea, dovendosi piuttosto limitare al riscontro della legittimità della delibera stessa sulla base delle norme di legge e del regolamento condominiale , onde stabilire se essa sia il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'assemblea Cass. 18/9/20l2 n. 15633 . Nel merito quindi la domanda risulta infondata e pertanto va rigettata. Quanto infine alle spese del giudizio , la fondatezza dei primo motivo di gravame in ordine alla ritualità della impugnazione proposta e la considerazione della infondatezza nel merito, giustificano la condanna degli appellanti alle spese del primo grado di giudizio, nella misura già liquidata dal primo giudice, nonché la compensazione integrale tra le parti delle spese relative al grado di appello P.Q.M. La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n. 4951 emessa dal Tribunale di Palermo il 18/9/2015 , rigetta la domanda proposta da omissis contro Condominio di via omissis . Conferma per il resto l'impugnata sentenza. Compensa integralmente tra le parti le spese relative al giudizio di appello.