Cancellazione della trascrizione di citazione in giudizio

La Cassazione afferma che ai sensi dell’art. 2668 c.c. la cancellazione della trascrizione della domanda, effettuata a norma degli artt. 2652 e 2653 c.c. deve essere ordinata dal giudice di merito, anche d’ufficio, con la pronuncia di rigetto della domanda medesima, non essendo richiesto che la sentenza sia passata in giudicato .

Così ha deciso la Cassazione con l’ordinanza n. 20269/17 depositata il 22 agosto. Il caso. La Corte d’Appello rigettava il gravame proposto dal ricorrente per la cassazione della sentenza del Tribunale con la quale il giudice respingeva l’azione proposta dalla parte al fine di vedere accertata la simulazione di un atto di acquisto di un immobile rogitato in favore delle figlie. Avverso tale pronuncia il soccombente ricorreva in Cassazione e la Corte rigettava il ricorso. Gli eredi, convenuti vittoriosi, chiedevano la correzione della sentenza della Corte di Cassazione, lamentando l’omissione dell’ordine di cancellazione della trascrizione dell’originaria citazione in giudizio. La cancellazione della trascrizione della domanda. La Cassazione afferma che ai sensi dell’art. 2668 c.c. la cancellazione della trascrizione della domanda, effettuata a norma degli artt. 2652 e 2653 c.c. deve essere ordinata dal giudice di merito, anche d’ufficio, con la pronuncia di rigetto della domanda medesima, non essendo richiesto che la sentenza sia passata in giudicato . Ne deriva che qualora il giudice di primo grado non abbia ordinato tale cancellazione e la parte non se ne sia lamentata in sede di Appello tale deduzione sarà preclusa in Cassazione, ad eccezione dei casi in cui ricorrano i presupposti di cui all’art. 2688 c.c., ossia in caso di estinzione per rinuncia o inattività delle parti ed a condizione che sussista una concorde richiesta delle parti, anche se posteriore al giudizio di legittimità. Nel caso di specie, quindi, in applicazione dei sopracitati principi, la Corte rileva che la competenza nel dirimere tale questione spetti al Giudice di merito e per questi motivi rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 10 novembre 2016 – 22 agosto 2017, n. 20269 Presidente Petitti – Relatore D’Ascola Fatti di causa La Corte di appello di Torino con sentenza 27.4.2006 ha rigettato l’appello proposto da S.V. per impugnare la sentenza del tribunale di Alessandria che aveva respinto la azione volta ad accertare che era simulato l’atto di acquisto di immobile rogitato il 1.12.1973 in favore delle figlie E. e M. . La Corte di cassazione con sentenza n. 19530-12 ha rigettato il ricorso proposto da S.V. . Gli eredi di S.P.M. , convenuti vittoriosi, chiedono la correzione della sentenza della Corte di Cassazione, lamentando che sia stata omesso l’ordine di cancellazione della trascrizione dell’originaria citazione in giudizio. S.V. ed E. , nonché il curatore dell’eredità giacente di S.V. , non hanno svolto difese. Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio. Parte ricorrente ha depositato memoria. Come rilevato nella relazione preliminare, l’istanza non può essere accolta. Ai sensi dell’art. 2668, secondo comma cod. civ., la cancellazione della trascrizione della domanda, effettuata a norma degli artt. 2652 e 2653 cod. civ., deve essere ordinata dal giudice di merito, anche d’ufficio, con la pronuncia di rigetto della domanda medesima, non essendo richiesto che la sentenza sia passata in giudicato come previsto al primo comma dell’art. 2668 cod. civ. , qualora il giudice di primo grado non abbia ordinato la cancellazione della domanda rigettata e la parte non si sia doluta davanti al giudice di appello di tale omessa cancellazione, è preclusa in sede di giudizio di cassazione la deduzione di simile questione che non è stata proposta nel giudizio di secondo grado. Sez. 2, Sentenza n. 5467 del 12/04/2001 . La cancellazione della trascrizione della domanda effettuata ai sensi degli artt. 2652 e 2653 c.c., che deve essere ordinata dal giudice del merito, anche d’ufficio, con la pronuncia di rigetto della domanda medesima, può essere disposta nel giudizio di legittimità solo ove ricorrano i presupposti di cui all’art. 2688 c.c., ossia in caso di estinzione per rinunzia od inattività delle parti ed a condizione che sussista una concorde richiesta delle parti, anche posteriore al giudizio di legittimità. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2896 del 12/02/2016, Rv. 638854 v anche Cass.5587/07 A questi precedenti occorre dare continuità. Invano i ricorrenti lamentano che sarebbe assurda la impossibilità della cancellazione per il fatto che essi, non avendo appreso della trascrizione, non avevano chiesto in primo grado la cancellazione. Va rilevato che gli atti di citazione aventi questa natura sono soggetti a trascrizione e che la cancellazione deve essere ordinata dal giudice di merito, anche d’ufficio, sicché sotto questo profilo hanno facoltà di rivolgersi al competente giudice di merito. Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso. Al rigetto del ricorso non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva delle controparti. Il procedimento è esente dal contributo unificato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.