Quale forma per l’atto di estinzione del processo?

La Cassazione afferma che nel vigore del testo dell’art. 391, comma1, c.p.c., sostituito all’1 -bis , comma 1, lett. i del d.l. n. 168/16, convertito con modificazioni, nella l. n. 197/16, la decisione della Corte di Cassazione sull’estinzione per rinuncia che sia intervenuta successivamente alla comunicazione della fissazione della trattazione in pubblica udienza, deve avvenire all’esito di essa con la forma dell’ordinanza.

Così ha deciso la Cassazione con l’ordinanza n. 19169/17, depositata il 2 agosto. Il caso. Un avvocato ricorreva alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione avverso la sentenza del CNF con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dall’avvocato avverso la cancellazione dall’Elenco Speciale annesso all’Albo degli avvocati. La ricorrente richiedeva anche la sospensione cautelare di detta pronuncia, in seguito ad udienza tale richiesta era rigettata. Successivamente alla fissazione della data dell’udienza di trattazione del ricorso l’avvocato depositava istanza di rinuncia al ricorso. L’estinzione del processo. Nel caso di specie, la Cassazione per dichiarare l’estinzione del processo svolge un approfondimento sulla forma dell’atto da utilizzare. I giudici affermano, infatti, che l’adozione della pronuncia in questione debba avvenire con la forma dell’ordinanza in applicazione del principio di diritto che era stato affermato nel vigore della norma all’art. 391, comma 1, c.p.c. poi sostituito dall’art. 15 d.lgs. n. 40/06. Per giungere a concludere che dal momento che all’art. 391, comma 1, c.p.c. è prevista l’ordinanza come forma ordinaria della decisione sull’estinzione, quando la Corte non debba decidere anche su altri ricorsi, il principio da applicare deve essere quello secondo cui nel vigore del testo dell’art. 391, comma1, c.p.c., sostituito all’1 -bis , comma 1, lett. i del d.l. n. 168/16, convertito con modificazioni, nella l. n. 197/16, la decisione della Corte di Cassazione sull’estinzione per rinuncia che sia intervenuta successivamente alla comunicazione della fissazione della trattazione in pubblica udienza, deve avvenire all’esito di essa con la forma dell’ordinanza . In conclusione, quindi, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia tramite ordinanza.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 4 luglio – 2 agosto 2017, n. 19169 Presidente Amoroso – Relatore Frasca Fatto e diritto Rilevato che 1. L’Avvocato M.R.M. ha proposto ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 56, quarto comma, del r.d.l. n. 1568 del 1933, avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense del 22 luglio 2015, con la quale è stato rigettato il suo ricorso avverso la deliberazione del 7 novembre 2012, con cui il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce ha disposto la sua cancellazione dall’Elenco Speciale annesso all’Albo degli Avvocati presso detto ordine, tenuto ai sensi dell’art. 3, quarto comma, lett. b e nel quale la ricorrente figurava iscritta in ragione della sua qualità di dipendente dell’Università del Salento abilitata alla professione. Nel ricorso rivolto a queste Sezioni Unite la ricorrente formulava istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza ai sensi dell’art. art. 36, comma 7, della I. n. 247 del 2012. 2. Il Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Lecce non ha resistito al ricorso. 3. La trattazione dell’istanza cautelare veniva fissata nella camera di consiglio del 22 marzo 2016 ed all’esito, con ordinanza n. 9149 del 6 maggio 2016, le Sezioni Unite rigettavano l’istanza di sospensione. 4. La trattazione del merito del ricorso veniva fissata per l’odierna udienza e, in vista di essa, la ricorrente, in data 6 giugno 2017 e dopo la comunicazione del relativo decreto di fissazione dell’odierna udienza, ha depositato istanza di rinuncia al ricorso. Considerato che 1. La rinuncia al ricorso appare rituale ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., in quanto sottoscritta sia dal difensore che dalla parte. Essa è stata anche notificata alle parti rimaste intimate, ancorché non ve ne fosse bisogno a norma dell’ultimo comma della citata norma. 2. Stante la ritualità della rinuncia se ne deve prendere atto e dichiarare l’estinzione del processo cassazione. 3. L’adozione della presente pronuncia avviene con la forma dell’ordinanza, in applicazione, sebbene sulla base di altra ragione, del principio di diritto che era stato affermato nel vigore della norma dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ., nel testo sostituito dall’art. 15 del d.lgs. n. 40 del 2006. Con riferimento a quel testo, che, com’è noto, prevedeva che sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per legge, la Corte provvede con sentenza quando deve decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento, altrimenti provvede il presidente con decreto , Cass. ord. n. 1878 del 2011 poi seguita conforme giurisprudenza aveva statuito che La decisione della Corte di cassazione sull’estinzione per rinuncia che sia intervenuta successivamente alla comunicazione della fissazione della trattazione in pubblica udienza o alla notificazione e comunicazione della trattazione in camera di consiglio deve essere adottata dalla Corte in composizione collegiale con ordinanza, atteso che è tale la forma di decisione collegiale prescritta dall’art. 375, n. 3, cod. proc. civ. per le dichiarazioni di estinzione del processo al di fuori del caso di rinuncia . Con riferimento alla situazione normativa vigente, cioè al testo dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ. come sostituito dall’art. 1-bis, comma 1, lett. i del d.l. n. 168 del 2016, convertito con modificazioni, nella legge n. 197 del 2016 testo che è applicabile al presente ricorso ex art. 1, comma 2, dello stesso d.l., essendo stata fissata l’odierna pubblica udienza dopo l’entrata in vigore della detta legge di conversione , si rileva che il principio dell’applicabilità della forma dell’ordinanza anche qualora la rinuncia avvenga dopo fissazione dell’udienza pubblica, com’è accaduto nella specie, si giustifica perché il primo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. ora vigente prevede la forma dell’ordinanza, quale forma ordinaria della decisione sull’estinzione, allorquando la Corte non debba decidere su altri ricorsi. Sicché, l’adozione della forma dell’ordinanza discende direttamente da ciò, pur essendo stato abrogato nell’art. 375 cod. proc. civ. comma primo il n. 3 sempre dallo stesso d.l. n. 168, come convertito dalla L. n. 197 del 2016 . Il principio di diritto che viene in rilievo è, dunque, il seguente Nel vigore del testo dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ., sostituito dall’art. 1-bis, comma 1, lett. i del d.l. n. 168 del 2016, convertito con modificazioni, nella legge n. 197 del 2016, la decisione della Corte di cassazione sull’estinzione per rinuncia che sia intervenuta successivamente alla comunicazione della fissazione della trattazione in pubblica udienza, deve avvenire all’esito di essa con la forma dell’ordinanza . 2. Conclusivamente il processo di cassazione introdotto dal ricorso è dichiarato estinto per rinuncia. Non si deve pronunciare sulle spese, non essendovi soggetti intimati costituti. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo per rinuncia.