Sbaglia ingresso, ma non invalida la notifica

Se l’atto è consegnato all’effettivo destinatario l’eventuale errore contenuto nell’atto notificato non rileva ai fine della sua validità, dovendosi ritenere una semplice irregolarità.

Così ha deciso la Cassazione con la sentenza n. 18937/17 depositata il 31 luglio. Il caso. Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda di indennizzo della moglie per l’intervenuta morte del marito a causa di un incidente stradale. La donna, infatti, richiedeva un indennizzo in virtù delle 4 polizze stipulate dal congiunto una presso una Compagnia assicurativa Avverso tale pronuncia la Compagna assicurativa ricorre in Cassazione. La notificazione. Il ricorrente lamenta tra le doglianze, la violazione e falsa applicazione delle norme di cui algi artt. 145 c.pc., 153 c.p.c., 294 c.p.c., 2697 c.c. per erronea ricognizione della fattispecie astratta sulla notificazione a persona giuridica e sull’onere probatorio inerente sull’interpretazione per la rimessione in termini di società contumace, dal momento che la notifica del ricorso introduttivo era stato notificato sempre presso la sede legale della compagnia, ma da diverso ingresso rispetto a quello indicato, in mani di un’impiegata addetta alla sede. Nel caso di specie la Cassazione rileva che sia applicabile il consolidato principio secondo cui se l’atto è consegnato all’effettivo destinatario, nella specie la società, l’eventuale errore contenuto nell’atto notificato non rileva ai fine della sua validità, dovendosi ritenere una semplice irregolarità. Per questo morivo la Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 19 aprile – 31 luglio 2017, numero 18937 Presidente Vivaldi – Relatore Saija Fatti di causa Con ordinanza ex articolo 702 bis c.p.c. del 26.6.2013, il Tribunale di Trieste accolse la domanda proposta da T.T. - in proprio e nella qualità di procuratrice generale del figlio D.S.G. , nonché di legale rappresentante delle società Valmont-Ambiente s.r.l., Certosa Investimenti s.r.l. e Immobiliare Friuli s.r.l. - per la condanna di Assicurazioni Generali s.p.a. alla corresponsione degli indennizzi per l’intervenuta morte del marito De.Sa.Ga. in un incidente stradale, e ciò in forza di quattro polizze da questi stipulate con la Compagnia, per l’importo complessivo di Euro 4.600.000,00, oltre accessori. Sia la Compagnia che T.T. , in proprio e numero q., impugnarono detta ordinanza, ma la Corte d’appello di Trieste, con sentenza del 22.5.2015, rigettò entrambi i gravami, confermandola. Generali Italia s.p.a. conferitaria del compendio aziendale di Assicurazioni Generali s.p.a. ricorre ora per cassazione, affidandosi a due motivi. Resistono con controricorso gli intimati. Le parti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 1.1 - Con il primo motivo, deducendo ai sensi dell’articolo 360, 1 c. numero 3 per violazione o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 145 c.p.c., 153 c.p.c., 294 c.p.c., 2697 c.c. - Erronea ricognizione della fattispecie astratta sulla notificazione a persona giuridica e sull’onere probatorio inerente sull’interpretazione per la rimessione in termini di società contumace , si rileva che la notifica del ricorso introduttivo ex articolo 702 bis c.p.c. e del pedissequo decreto venne effettuata non già presso la sede legale della Compagnia in omissis , bensì presso altro ingresso dello stesso unico palazzo ove si trovava la sede legale omissis , con consegna a mani di una impiegata addetta alla sede . In proposito, si evidenzia che la sentenza impugnata dà atto del fatto che la relata sull’originale è diversa da quella sulla copia notificata la prima recita a mani dell’impiegata B. che si incarica della consegna esso destinatario o domiciliatario assenti la seconda a mani di impiegata Bu. addetta alla sede . Al riguardo, la ricorrente afferma non essere suo onere dimostrare alcunché quanto alla qualità della Bu. , come invece ritenuto dalla Corte territoriale la notifica è stata effettuata in un palazzo in cui si trova la sede legale di numerose società del Gruppo Generali tra cui l’originaria convenuta , ma non presso la sede legale, perché la relata porta altro indirizzo, benché di accesso al medesimo palazzo la notifica è quindi nulla, non meramente irregolare, come invece erroneamente statuito dalla Corte del merito. 1.2 - Con il secondo motivo, deducendo ai sensi dell’articolo 360, 1 c. numero 3 - violazione o falsa applicazione di norme di diritto sull’interpretazione dei contratti artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ. in relazione all’articolo 112 c.p.c. per errata ricognizione sulla fattispecie astratta delle eccezioni in senso lato rilevabili d’ufficio e in senso stretto deducibili solamente dalla parte ex articolo 1892 e 1893 cod. civ. , la Compagnia sostiene di aver sempre negato l’indennizzabilità della morte di De.Sa.Ga. , per reticenza dolosa di questi circa il proprio precario stato di salute, tenuto appunto nascosto alla Compagnia all’atto della stipula delle polizze per cui è causa. Si afferma, quindi, che il dolo o la reticenza del contraente incidono sulla volontà contrattuale sotto il profilo della stessa esistenza del consenso, potendo addirittura configurarsi la nullità e non la semplice annullabilità, ex articolo 1892 c.c. . In ogni caso, poiché il dolo risulta dalla produzione delle cartelle cliniche in appello, ciò emergerebbe ex actis, e risulterebbe applicabile l’insegnamento di Cass., Sez. Unumero numero 10531/2013, ai fini del rilievo d’ufficio dell’eccezione. Avrebbe quindi errato la Corte triestina nel non rilevare ex officio la detta eccezione utilizzando, a tal fine, detta documentazione clinica, versata in atti all’udienza del 29.1.2014 , ritenendo che essa abbia natura di eccezione in senso stretto e non, invece, in senso lato. 2.1 - Il primo motivo è infondato. Ritiene infatti il Collegio che, nella specie, non si tratti di nullità della notifica, ma di sua mera irregolarità, come correttamente statuito dal giudice d’appello è sostanzialmente accaduto che, nel notificare il ricorso introduttivo, l’ufficiale giudiziario ebbe accesso al palazzo del Gruppo Generali, in Trieste, da altro ingresso rispetto a quello della sede legale della società destinataria, e consegnò l’atto all’impiegata Bu. , ma pur sempre presso la sede legale, conformemente al disposto dell’articolo 145 c.p.c. la Corte giuliana ha infatti accertato - e tali statuizioni non sono state oggetto di specifiche censure - che la notifica è avvenuta nel luogo fisico palazzo in cui si trova la sede sociale dell’appellante ed a persona legittimata a riceverla pertanto, è ormai indiscutibile, perché le questioni sono coperte dal giudicato, che la notifica è avvenuta nel palazzo avente ingresso sia da omissis , che da omissis , ed in cui si trova la sede legale dell’originaria convenuta, e che la Bu. era persona idonea a ricevere gli atti per suo conto, in quanto addetta alla sede. Ora, a parte la questione dell’individuazione della sede che a ben vedere la ricorrente neanche discute , la Compagnia avrebbe comunque potuto agevolmente dimostrare che detta impiegata non era sua dipendente, né incaricata alla ricezione degli atti, ma non l’ha fatto, né nella fase di merito, né censurando la relativa statuizione in questa sede, come già evidenziato sull’onere della prova in discorso, v. da ultimo Cass. numero 2885/2017 . È poi chiaro che, come accertato dai giudici di merito, il fatto che l’impiegata non abbia consegnato il plico contenente il ricorso al funzionario deputato alla relativa trattazione è un problema di dis organizzazione interna di Generali né può qui discutersi di caso fortuito, o di forza maggiore, perché la consegna è avvenuta a soggetto idoneo a ricevere gli atti e presso la sede legale. Quanto poi alla questione della diversità del tenore della relata riportata sull’originale dell’atto, rispetto alla copia notificata, la ricorrente rileva che la parte mancante nella copia ossia, quella concernente l’impegno della Bu. a consegnarla al destinatario è dirimente ai fini del discrimen tra validità e invalidità della notifica a ben vedere, però, le due dizioni non si discostano, perché non rileva tanto la dichiarazione sul detto impegno assunto dal ricevente, bensì il fatto che la notifica sia stata effettuata presso la sede legale, con consegna a mani di un’impiegata addetta alla ricezione atti per conto della destinataria, il che è indiscutibilmente avvenuto nella fattispecie si veda, sulla stessa irrilevanza della mancanza della relata sulla copia del destinatario, ove la consegna sia effettivamente avvenuta, come nella specie, Cass. numero 15327/2014 . In definitiva, può qui ribadirsi il seguente principio di diritto Qualora l’atto da notificare rechi un indirizzo errato del destinatario della notifica, ma l’atto venga ugualmente consegnato all’effettivo destinatario nel caso di specie, una società presso la sua sede, la notifica deve ritenersi valida e l’erronea indicazione del destinatario costituisce una semplice irregolarità così, Cass. numero 11066/2003 . 3.1 - Anche il secondo motivo è infondato. L’articolo 1892 c.c. concede all’assicuratore l’azione di annullamento riguardo alle dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente e relative a circostanze tali che, ove conosciute, l’avrebbero indotto a non prestare il consenso, ovvero a prestarlo a condizioni diverse essa può pacificamente essere fatta valere in via di eccezione v. da ultimo Cass. numero 16406/2010 .Che si tratti di eccezione in senso stretto - da sollevare, quindi, a pena di decadenza, entro i termini di cui all’articolo 702 bis, co. 4, c.p.c., avuto riguardo al procedimento sommario di cognizione - non può esservi dubbio, proprio perché è un fatto certamente impeditivo del diritto dell’assicurato, ma che l’assicuratore può far valere autonomamente con azione costitutiva annullamento , come peraltro evidenziato da Cass., Sez. Unumero numero 10531/2013, invocata dalla stessa ricorrente. Non si tratta quindi di nullità del contratto, né può esservi spazio per una produzione tardiva in appello, tanto più che i controricorrenti negano v. controricorso, p. 23 che la Corte d’appello abbia ammesso la produzione del resto, di tale produzione la Corte giuliana non fa alcun cenno nella sentenza impugnata. Pertanto, la decisione impugnata è esente da qualsiasi critica sul punto. 4.1 - In definitiva, il ricorso va rigettato perché infondato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In relazione alla data di proposizione del ricorso per cassazione successiva al 30 gennaio 2013 , può darsi atto dell’applicabilità dell’articolo 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115 nel testo introdotto dall’articolo 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, numero 228 . P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 25.000,00 per compensi, oltre alle spese generali forfetarie in misura del 15%, ad Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115 nel testo introdotto dall’articolo 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, numero 228 , si dà atto della sussistenza del presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.