Cristiano nigeriano in Italia: protezione possibile anche se la fuga dalla patria è ormai datata

Per i giudici la valutazione dei fatti prospettati dal richiedente protezione va compiuta alla luce della situazione attuale del Paese d’origine. Irrilevante quindi il fatto che l’allontanamento dalla Nigeria si sia concretizzato tempo fa.

In fuga dal proprio Paese – la Nigeria – per ragioni anche religiose. Lo straniero cerca protezione in Italia, e lo Stato non può negargliela evidenziando semplicemente il fatto che gli episodi da lui denunciati sono ormai datati Cassazione, ordinanza n. 18675, sez. VI Civile, depositata il 27 luglio 2017 . Pericolo. Altalenante l’andamento della vicenda giudiziaria. In Tribunale la richiesta di protezione presentata dal cittadino nigeriano viene ritenuta legittima. Per i giudici è concreto il rischio per lo straniero, di fede cristiana, di subire una minaccia grave alla vita e alla persona in caso di ritorno in patria, alla luce della violenza indiscriminata derivante da conflitti interni e da una accentuata criminalità presente in Nigeria. Di parere opposto è invece la Corte d’Appello, che, accogliendo le obiezioni presentate dal Ministero dell’Interno, nega l’ipotesi della protezione . Evidente, per i giudici di secondo grado, la mancanza di un collegamento tra la situazione soggettiva dello straniero e l’attualità del pericolo per la propria persona in caso di forzato rientro in patria , anche perché il suo allontanamento dalla Nigeria si colloca lontano nel tempo, così come sono lontani gli episodi posti a fondamento della richiesta di protezione . Attualità. La decisione presa in Corte d’Appello viene seriamente messa in discussione dai giudici della Cassazione. A loro parere, difatti, non può essere trascurata la provenienza dello straniero da una zona della Nigeria Jos, nello Stato di Plateau dove sono ricorrenti le violenze etnico-religiose . Di conseguenza, la valutazione dei fatti prospettati dal richiedente protezione deve essere compiuta alla luce della situazione attuale del Paese d’origine , e non ci si può fermare, chiariscono i giudici, alle sole ragioni che spinsero l’uomo ad abbandonare la propria patria . Ciò rende inutile, quindi, il richiamo al fatto che la fuga dalla Nigeria sia datata, richiamo utilizzato in Appello per negare la protezione allo straniero.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 11 aprile – 27 luglio 2017, n. 18675 Presidente Campanile – Relatore Campanile Rilevato che il Tribunale di Bologna, con ordinanza depositata il 13 marzo 2014, riconosceva al richiedente Oy. Wi. la protezione sussidiaria, sulla base del rischio effettivo di subire una minaccia grave alla vita e alla persona derivante dalla violenza indiscriminata derivante da conflitti interni e da una accentuata criminalità in cui versava l'intero territorio della Nigeria, da cui proveniva la Corte di appello di Bologna, con la decisione indicata in epigrafe, ha accolto il gravame proposto dal Ministero dell'Interno, sulla base dell'esclusione di un collegamento fra la situazione soggettiva del richiedente e l'attualità del pericolo per la propria persona in caso di forzato rientro in patria, in quanto il suo allontanamento dalla Nigeria si colloca lontano nel tempo , così come gli episodi che il ricorrente ha posto a fondamento della sua richiesta Og. Wi. propone ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 3 e 14 del d.lgs. n. 251 del 2007 e dell'art. 8 del D.Lgs. n. 25 del 2008, nonché vizio motivazionale la parte intimata non svolge attività difensiva Considerato che il Collegio ha disposto, in conformità al decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata il ricorso è fondato a fronte di un'accurata ricostruzione svolta dai giudici di primo grado, come opportunamente riprodotta nel ricorso, l'esclusione dell'attualità del pericolo da parte della Corte felsinea prescinde dal pur attuato riconoscimento della provenienza del richiedente da una zona della Nigeria Jos, nello Stato di Plateau dove sono ricorrenti violenza etnico religiose di cui riferiscono le stesse fonti ritenute dal Tribunale rilevanti per la decisione , accordando primazia al fatto che gli episodi che determinarono il ricorrente, di religione cristiana, a fuggire dalla Nigeria essendogli stato ucciso nel 2008, quando aveva quindici anni, il padre adottivo , fossero lontani nel tempo risulta in tal modo violato il d.lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a, secondo cui, nell'interpretazione già resane da questa Corte, è necessario che il Giudice della protezione internazionale proceda ad una valutazione dei fatti prospettati alla luce della situazione attuale del Paese d'origine del richiedente, non potendo fermarsi alle sole ragioni che spinsero lo straniero ad abbandonare il proprio Paese che la decisione impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di appello di Bologna che, in diversa composizione, applicherà il principio sopra richiamato, provvedendo altresì in merito alle spese relative al presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione. Roma, 11 aprile 2017.