La macchina presenta vizi di malfunzionamento: esclusa l’azione contrattuale diretta nei confronti della casa costruttrice

La garanzia convenzionale, disciplinata dall’articolo 133 del d.lgs n. 205/2006 e fornita dalla casa produttrice non deroga ai principi di cui all’articolo 131 del medesimo decreto legislativo per cui il cliente finale non può agire direttamente verso uno dei soggetti della catena distributiva ma deve necessariamente rivolgersi al suo immediato venditore, ultimo anello della catena, che è appunto il soggetto con cui ha contrattato.

La seconda sezione della Corte di Cassazione in occasione della sentenza n. 18610, depositata il 27 luglio 2017, ha analizzato alla luce del dettato normativo del Codice del Consumo, le differenze esistenti tra l’azione esperita dal consumatore nei confronti del venditore diretto del bene, avente natura contrattuale, e quella extracontrattuale esperibile in via diretta dal consumatore in danno del produttore del bene, che si affianca alla precedente. Il fatto. La vicenda è quella classica dell’acquirente di un autovettura la quale, assumendo l’esistenza di vizi di fabbrica, proponeva azione diretta nei confronti della casa produttrice rivendicando l’esistenza di una garanzia convenzionale che riteneva potesse conferire all’azione natura contrattuale. Il Giudice di Pace adito in primo grado rigettava la domanda, ritenendo l’attrice decaduta dall’azione di garanzia. In sede di Appello il Tribunale, confermava la sentenza di primo grado argomentava che la casa costruttrice potesse essere chiamata a rispondere del danno solo ex art. 144 d.lgs n. 205/2006, a titolo di responsabilità extracontrattuale e solo per determinate tipologie di danno, espressamente individuate dalla norma di cui all’art. 123 del medesimo decreto legislativo. Aggiungeva altresì che tale responsabilità si affiancasse a quella del venditore, essendo le due ipotesi fondate su titoli aventi differente natura giuridica. La decisione era impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione dalla consumatrice. L’unico motivo proposto mirava a censurare la motivazione per la sua insufficienza, contraddittorietà, e violazione di legge. La ricorrente sosteneva che il Tribunale avesse erroneamente qualificato la sua domanda come extracontrattuale, fondandosi la stessa sulla garanzia biennale convenzionale rilasciata dalla casa costruttrice. In tal modo aveva confuso tale garanzia con quella operante per i danni derivanti da prodotti difettosi. Azione diretta solo nei confronti del venditore finale. La Corte di Cassazione rigettava il ricorso riconoscendo la correttezza del ragionamento giuridico seguito dal Giudice del gravame. Il Tribunale aveva escluso la natura contrattuale della domanda non essendo la casa costruttrice diretta venditrice del bene rispetto al consumatore sicché restava preclusa per l’acquirente l’azione diretta nei suoi confronti. In tale quadro fattuale giuridico gli Ermellini richiamavano gli articoli 128 e 131 del d.lgs. n. 205/2006 individuanti l’esistenza, nell’ipotesi di prodotti difettosi, di un obbligo giuridico in capo al venditore finale, nei confronti del consumatore. Così al consumatore finale resta preclusa l’azione diretta nei confronti del produttore, motivo per cui questi deve rivolgere necessariamente le sue istanze a colui che rispetto alla sua posizione risulta il venditore finale, vale a dire l’ultimo anello della sua catena sarà poi il venditore finale ad avere azione diretta di regresso nei confronti del produttore per quanto eventualmente dovesse risarcire in dipendenza dell’azione. Non consente di derogare alla regola generale secondo cui, come detto, è preclusa l’azione diretta del consumatore nei confronti del produttore che non sia ultimo anello della catena di distribuzione, neppure il richiamo, operato dal consumatore, all’esistenza di una garanzia convenzionale fornita dal produttore. Pertanto, l’unica responsabilità contrattuale può essere azionata dal consumatore nei confronti del suo diretto venditore. Accanto a questa azione si colloca quella extracontrattuale in danno del produttore che può esperirsi, come anticipato, nelle ipotesi contemplate dall’articolo 114 e 123 del d.lgs 205/2006. Concludendo. Nel caso di specie i giudici di nomofilachia evidenziavano che l’azione era stata promossa nei confronti della casa produttrice identificata quale venditore originario, con conseguente impossibilità di individuare in suo capo alcuna violazione di patti contrattuali.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 21 gennaio – 27 luglio 2017, n. 18610 Presidente Matera – Relatore Proto Fatti di causa Il Tribunale di Taranto, con sentenza del 6/3/2012 e pronunciando, quale giudice di appello, con succinta enunciazione dei fatti rilevanti di causa e delle ragioni giuridiche della decisione,ai sensi degli artt. 132 n. 4 c.p.c., rigettava l’appello di T.A. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Taranto che aveva dichiarato la decadenza dall’azione di garanzia proposta dall’appellante nei confronti di Fiat Auto S.p.A. per un asserito vizio mal funzionamento della cosa venduta, nella fattispecie, una autovettura Fiat 500. Il Giudice di appello, pur riconoscendo che l’azione di garanzia azionata dall’attrice poi appellante, era qualificabile come azione proposta ai sensi degli artt. 1512 c.c. e del D.Lgs. 206/2005 nei confronti del produttore la Fiat Auto S.p.A. , escludeva la responsabilità di Fiat Auto ritenendo che la società, quale produttore, poteva essere chiamata a risponderne, ai sensi dell’art. 114 D.lgs. 206/2005, solo a titolo di responsabilità extracontrattuale, che si affianca a quella del venditore, riguardando titoli di responsabilità diversi aggiungeva che tale responsabilità,tuttavia, era limitata, ai sensi dell’art. 123 D.lgs. 206/2005 solo a ipotesi espressamente ivi considerate nella specie non sussistenti e indipendentemente dalla mancanza, come nella fattispecie, di sottoscrizione del soggetto tenuto alla garanzia La T. ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo. La Fiat. Group ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1512 c.c., dell’art. 123 e dell’art. 133 D.lgs. 206/2005 e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia . La ricorrente sostiene - di avere fondato la sua domanda sulla garanzia biennale convenzionale rilasciata da Fiat Auto, contenuta nel documento di garanzia - che il Tribunale ha errato nell’individuare il contenuto della garanzia, confondendo tra responsabilità del produttore per danno da prodotti difettosi con la garanzia commerciale di natura convenzionale rilasciata dal produttore ai sensi dell’art. 133 D.lgs. 206/2005, quale garanzia di buon funzionamento - che la motivazione del Tribunale è contraddittoria in quanto da un lato riconosce che è stata fatta valere la garanzia prestata dal venditore e dall’altro ritiene applicabile il disposto dell’art. 123 del codice del consumo responsabilità del produttore - che la motivazione è insufficiente in quanto non spiega perché non debba attingersi al documento di garanzia della Fiat Auto per individuare il contenuto della stessa, applicando invece la garanzia legale dell’art. 123 del Codice del Consumo mai invocata da essa ricorrente. 2. Le censure sono infondate. Il Tribunale ha escluso che nella fattispecie ricorresse una ipotesi di responsabilità contrattuale e ha invece ricondotto la fattispecie sottoposta al suo esame ad una responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 114 d.Lgs. 206/2005 che recita Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto nei confronti del soggetto che ha prodotto e immesso sul mercato l’auto. Il Tribunale ha ulteriormente osservato che l’appellante aveva richiamato appunto, anche se per la prima volta solo in appello, l’art. 114 d.Lgs. 206/2005 di conseguenza ha escluso che un patto contrattuale potesse essere ravvisato a fondamento dell’azione promossa in quanto il soggetto evocato in giudizio, non era qualificato come il venditore/dante causa e ha precisato, richiamando un precedente di merito Trib Napoli 21/3/2006 , che la garanzia di cui all’art. 114 d.Lgs. 206/2005 si affianca a quella del venditore diretto. In altri termini, il Tribunale, escludendo che Fiat Auto potesse considerarsi venditore diretto, ha escluso una responsabilità contrattuale azionabile dall’acquirente direttamente nei suoi confronti, traendone l’ulteriore conseguenza della irrilevanza, in relazione alla domanda proposta come interpretata, della mancata sottoscrizione, da parte del produttore del certificato di garanzia e dell’applicabilità, dell’art. 123 d.Lgs. 206/2005 che, appunto, non prevede la risarcibilità del danno al prodotto difettoso, ma solo ad una cosa diversa dal prodotto difettoso. Nel motivo di ricorso la ricorrente deduce che, invece, l’azione proposta era diretta a far valere una responsabilità contrattuale, fondata su una garanzia convenzionale prestata da Fiat Auto. Al riguardo occorre premettere in diritto e con riferimento alle dedotte, ma infondate, censure di violazione di norme di legge - che la normativa in materia distingue la figure del produttore definito dall’art. 115, comma 2-bis d.Lgs. 206/2005 da quella del venditore v. art. 128 comma 1 b d.Lgs. 206/2005 , quest’ultimo individuato nell’ambito della disciplina del contratto di vendita - che l’art. 128 comma 2 d.Lgs. 206/2005 disciplina la garanzia convenzionale ulteriore individuandola in qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità . L’art. 131 d.Lgs. 206/2005 al primo comma stabilisce che il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un’azione o ad un’omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva al secondo comma stabilisce che il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall’esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato. Dalla norma si desume chiaramente che l’obbligato nei confronti del consumatore è il venditore e non il produttore il quale è semplicemente esposto all’azione di regresso nei confronti dei soggetti ivi indicati. Il cliente finale il consumatore non può agire direttamente verso uno qualsiasi dei soggetti della catena distributiva, ma deve necessariamente rivolgersi al suo immediato venditore il venditore finale , ultimo anello della catena distributiva e suo dante causa e che è, appunto, il soggetto con il quale ha contrattato. L’art. 131 del codice del consumo, pertanto, recepisce i principi affermati da questa Corte sulle vendite a catena secondo i quali nelle cosiddette vendite a catena spettano all’acquirente due azioni quella contrattuale, che sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l’autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori restando salva l’azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio quella extracontrattuale, che è esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell’altrui sfera giuridica Cass. 31/5/2005, n. 11612 Cass. 17/12/2009 n. 26514 Cass. 5/2/2015 n. 2115 . Infine, la disposizione dell’art. 133 d.Lgs. 206/2005, disciplinando la garanzia convenzionale, sulla quale la ricorrente fonda in proprio ricorso, fa riferimento a quei casi in cui venditore o produttore forniscano in modo volontario una garanzia convenzionale diversa e aggiuntiva da quella già riconosciuta dalla legge e prevede, al fine di assicurare la tutela del consumatore, che la garanzia in oggetto vincoli tali soggetti a quanto indicato nella medesima dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità. Tuttavia l’art. 133 non deroga ai principi di cui al precedente art. 131 per i quali il cliente finale il consumatore non può agire direttamente verso uno qualsiasi dei soggetti della catena distributiva, ma deve necessariamente rivolgesi al suo immediato venditore il venditore finale , ultimo anello della catena distributiva e suo dante causa e che è, appunto, il soggetto con il quale ha contrattato. Al di fuori di queste ipotesi di responsabilità contrattuale residua solo la responsabilità extracontrattuale del produttore ai sensi degli artt. 114 e 123 d.Lgs. 206/2005, come appunto ritenuto dal Tribunale. D’altra parte neppure è ipotizzabile una responsabilità diretta del produttore/primo venditore nei confronti del consumatore in forza di impegno in tal senso da esso assunto, posto che neppure risulta che il successivo venditore Happy Auto s.r.l. fosse investito di poteri rappresentativi di FIAT Auto. Orbene, procedendo all’esame della motivazione che il Giudice di appello ha espressamente dichiarato succinta in applicazione del disposto dell’art. 132 n. 4 c.p.c. si deve osservare che la motivazione, per quanto succinta, non ha sconfinato nell’insufficienza in quanto sono state esplicitate le ragioni decisive del rigetto della domanda come proposta e interpretata, ossia - il giudizio era stato promosso nei confronti di soggetto nella sua veste non di venditore/dante causa, ma di venditore originario, cioè di soggetto che ha prodotto e immesso sul mercato la vettura - la responsabilità di tale soggetto, quale produttore, non deriva dalla violazione di un patto contrattuale - il produttore può essere chiamato a rispondere del danno cagionato dai difetti del suo prodotto solo a titolo di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 114 e 123 del codice del consumo. In conclusione, la pur sintetica motivazione del Tribunale in ordine all’esclusione di una responsabilità contrattuale posto che nel caso concreto può ravvisarsi solo una responsabilità extracontrattuale, è conforme a diritto, mancando un vincolo obbligatorio diretto del produttore/venditore originario FIAT Auto , nei confronti dell’acquirente del veicolo da altro soggetto Happy Auto s.r.l. . Il ricorso deve essere rigettato le spese liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente T.A. al pagamento delle spese di questo giudizio che si liquidano in Euro 1.500,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.