Variazione di elezione di domicilio opponibile alla controparte se propalata con mezzo idoneo a consentirne la conoscenza legale

Ove la variazione del domicilio eletto non avvenga nel corso dell'udienza con relativa verbalizzazione, deve essere resa nota in un atto indirizzato alla controparte, anche se non specificamente rivolto a comunicare il mutamento.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione nella sentenza n. 18202 depositata il 24 luglio 2017. Il caso . Il Tribunale di Forlì, nel 2013, a seguito di un giudizio instaurato con il rito locativo, ma conclusosi, previo mutamento, nelle forme di quello ordinario, condannava una donna a rilasciare, in favore della Das s.r.l. - successore a titolo particolare, ex art. 111 c.p.c., dell’attore - , un immobile situato a Cesena. Avverso la pronuncia del giudice di primo grado la donna proponeva appello alla Corte territorialmente competente di Bologna. Il ricorso, proposto ai sensi dell’art. 433 c.p.c. e depositato ad ottobre 2013, conteneva una nuova procura con una diversa elezione di domicilio, a Bologna e non più a Forlì. Successivamente, la donna proponeva ulteriore ricorso, notificato a novembre dello stesso anno, volto ad ottenere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, che veniva concessa con decreto e confermata poi con un’ordinanza , all’ esito della comparizione delle parti. IL 5 dicembre 2013 la società appellata notificava la sentenza di primo grado alla donna, al domicilio da questa eletto nel giudizio di primo grado. Il 21 e il 24 marzo 2014 la donna notificava - alla società e agli eredi dell’originario attore – il ricorso in Appello e il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti. Verificatosi anche in secondo grado il mutamento di rito, da speciale in ordinario, la Corte di Appello di Bologna con sentenza si pronunciava affermando l’inammissibilità del gravame, ritenendolo proposto tardivamente. Il giudice di secondo grado, infatti, sosteneva che la notifica della sentenza di primo grado, essendo avvenuta in un momento anteriore all’instaurazione del giudizio di appello – da individuarsi in quello dell’avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti – era stata correttamente effettuata al domicilio eletto, in Forlì, per il giudizio di primo grado. Avverso la sentenza della Corte territoriale bolognese, la donna propone ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi. La società resiste in giudizio con un controricorso. Fondamentalmente la ricorrente in Cassazione, con i tre motivi, ha voluto sostenere che la nuova procura rilasciata, contenente una diversa elezione di domicilio, a Bologna e non più a Forlì, era alla base e, quindi, reggeva, sia il ricorso in Appello che quello per l’inibitoria. Sottolineava, altresì, il comportamento – contrario al principio costituzionale del giusto processo - della società resistente, la quale aveva eccepito la mancata conoscenza del nuovo difensore e domiciliatario, che, invece, aveva già acquisito. La Suprema Corte ha ritenuto fondate le motivazioni addotte dalla donna. Variazione del domicilio eletto e modalità della sua comunicazione . I giudici della legittimità, richiamandosi a precedenti pronunce, affermano il principio secondo il quale se, nel corso del giudizio, si verifica una variazione del domicilio eletto, è necessario, affinché tale variazione possa avere effetto ai fini della decorrenza dei termini per l'impugnazione, che sia garantita alla controparte la legale conoscenza dell'atto. Pertanto, ove la stessa non avvenga nel corso dell'udienza con relativa verbalizzazione, deve essere resa nota in un atto indirizzato alla controparte anche se non specificamente rivolto a comunicare il mutamento. Variazione di elezione di domicilio opponibile alla controparte se propalata con mezzo idoneo a consentirne la conoscenza legale . In definitiva, ad avviso dei giudici di Piazza Cavour, la variazione di elezione di domicilio è opponibile alla controparte se propalata con mezzo idoneo a consentirne la conoscenza legale. Secondo la Suprema Corte, il punto della questione, diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale di Bologna, è che la notificazione della sentenza non poteva più essere fatta al domicilio eletto nel primo grado, allorchè lo stesso sia mutato per effetto d’un atto portato legalmente a conoscenza della parte vittoriosa notificante. I giudici della legittimità, dunque, affermano il principio di diritto secondo il quale la variazione in appello del domicilio eletto in primo grado è validamente effettuata ai fini delle successive notificazioni ove contenuta nel ricorso erroneamente depositato in luogo della citazione in appello, allorchè l’appellante notifichi all’appellato il ricorso per l’inibitoria della sentenza di primo grado. La parte appellata ha svolto le proprie difese scritte e di merito nel sub procedimento d’inibitoria, quindi, si sono realizzate le ipotesi di conoscenza legale sia per l’avvenuto deposito in cancelleria del ricorso in appello, non ancora notificato, ma contenente la procura con la nuova elezione di domicilio, sia per il compimento dell’ atto successivo che la presuppone, ossia la difesa della parte appellata nel sub procedimento volto alla sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado. I giudici della legittimità, con la sentenza n. 18202, accolgono il ricorso e cassano la sentenza impugnata, rinviando ad un’altra sezione della Corte di Appello di Bologna, la quale dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 1 marzo - 24 luglio 2017, n. 18202 Presidente Mazzacane – Relatore Manna Ritenuto in fatto All’esito di un giudizio instaurato con le forme del rito locativo ma concluso, previo mutamento, con quelle ordinarie a seguito di una riconvenzionale di usucapione , il Tribunale di Forlì con sentenza pubblicata l’11.7.2013 condannava Z.V. a rilasciare in favore della Das s.r.l., successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. dell’attore, P.S. , un immobile sito in omissis . Contro tale sentenza Z.V. proponeva appello innanzi alla Corte distrettuale di Bologna, con ricorso ex art. 433 c.p.c. depositato l’11.10.2013, contenente una nuova procura con una diversa elezione di domicilio non più in ma in . Successivamente, con ricorso depositato il 30.10.2013 e notificato il 13.11.2013, l’appellante chiedeva la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata. Sospensione concessa con decreto e confermata poi con ordinanza all’esito della comparizione delle parti il 4.12.2013. Il 5.12.2013 la Das s.r.l. notificava a Z.V. la sentenza di primo grado al domicilio eletto da quest’ultima in Forlì per il processo di primo grado, presso l’avv. Roberto Roccari. Quindi, soltanto il 21.3.2014 la Z. notificava alla Das s.r.l., e il 24.3.2014 agli eredi di P.S. , P.G. e N. , il ricorso in appello e il pedissequo decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti. Disposto anche in appello il mutamento del rito, da speciale a ordinario, la Corte territoriale con sentenza resa ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c. dichiarava inammissibile il gravame. Riteneva la Corte distrettuale che la notifica della sentenza di primo grado, essendo avvenuta in un momento anteriore all’instaurazione del giudizio d’appello da individuare, in base a Cass. n. 12290/11 ed altre conformi, in quello di notifica del ricorso e del decreto di comparazione delle parti, e non in quello di deposito del ricorso ex art. 433 c.p.c. , era stata rettamente effettuata al procuratore costituito in primo grado, presso il domicilio che questi aveva eletto per tale giudizio in Forlì. Osservava, inoltre, che l’elezione d’un nuovo domicilio in Bologna, avvenuta con l’atto d’impugnazione, era stata portata a conoscenza della Das s.r.l. soltanto con la notifica del ricorso in appello successivamente alla definizione del subprocedimento d’inibitoria. Infatti, solo tale atto conteneva una procura regolarmente rilasciata a margine, non anche il ricorso ex art. 351 c.p.c Di qui la tardività dell’impugnazione, che prendendo data dalla notifica e non dal deposito del ricorso in appello, quest’ultimo erroneamente proposto in luogo della citazione a udienza fissa, era avvenuta decorso il termine di cui all’art. 325 c.p.c Per la cassazione di tale sentenza Z.V. propone ricorso, affidato a tre motivi. Resiste con controricorso la Das s.r.l P.G. e N. sono rimasti intimati. Attivato il procedimento camerale ex art. 380-bis.1. c.p.c., inserito, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dall’art. 1-bis, comma 1, lett. f , D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, il Procuratore generale ha presentato le proprie conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso, e le parti ricorrente e controricorrente hanno depositato memoria. Considerato in diritto 1. - I tre motivi di ricorso denunciano, nell’ordine e in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., la violazione degli artt. 82 R.D. n. 37 del 1934, 157 c.p.c. e 111 Cost. la violazione degli artt. 285 e 157 c.p.c. e la violazione degli artt. 325 e 156 c.p.c. Con essi si sostiene, in sintesi, che la procura rilasciata dalla Z. all’avv. Pagliani con elezione di domicilio presso lo studio di lui in omissis , regge allo stesso modo l’appello e il ricorso per l’inibitoria che la Das s.r.l. ha violato il principio costituzionale del giusto processo, eccependo una mancata conoscenza del nuovo difensore e domiciliatario che, invece, aveva già acquisito a seguito della notifica del ricorso ex art. 351 c.p.c. che quest’ultimo è un sub-procedimento incidentale non dotato di autonomia rispetto al processo d’appello e che la costituzione della Das s.r.l. in tale sub-procedimento dimostra la conoscenza piena ed effettiva dell’appello stesso, del tutto identiche le difese svolte nella fase interinale e in quella a cognizione piena. 2. - Detti motivi, da esaminare congiuntamente per la loro stretta interrelazione, sono fondati. La giurisprudenza di questa Corte si è occupata della variazione del domicilio eletto e delle modalità della sua comunicazione alla controparte, per farne discendere gli effetti ai fini delle successive notificazioni. Ed ha risolto il problema affermando, in generale, il principio per cui ove nel corso del giudizio si sia verificata una variazione del domicilio eletto, è necessario, affinché questa possa avere effetto ai fini della decorrenza dei termini per l’impugnazione, che sia garantita alla controparte la legale conoscenza dell’atto, sicché la variazione, ove non dichiarata nel corso dell’udienza con relativa verbalizzazione, deve essere resa nota in un atto indirizzato alla controparte anche se non specificamente rivolto a comunicare il mutamento Cass. nn. 807/16, 5919/00 e 6281/79, le quali hanno ritenuto validamente effettuata la nuova elezione di domicilio contenuta nella comparsa conclusionale della quale la controparte aveva legale conoscenza per effetto del mero deposito in cancelleria, indipendentemente, quindi, dalla circostanza che essa poi avesse ritirato la sua copia . In un altro caso è stato affermato il medesimo principio, ritenendo mezzo idoneo a comunicare la variazione l’apposizione di un timbro sulla copia notificata della sentenza Cass. n. 3597/90 . Nell’un caso come negli altri risulta comunque superato il pregresso ma isolato orientamento espresso da Cass. n. 6664/84, la quale aveva invece ritenuto che il sopravvenuto mutamento del domicilio eletto fosse valido ed operante, al fine della notificazione presso il nuovo indirizzo dei successivi atti del processo, ivi incluso l’atto d’impugnazione, alla duplice condizione che il procuratore assumesse un’iniziativa idonea a portare a conoscenza della controparte detto mutamento condizione di per sé sufficiente nel diverso caso del procuratore assegnato al circondario presso il quale si svolge il giudizio , e che tale iniziativa fosse stata esteriorizzata in modo formale, con una dichiarazione esplicita, menzionata nel verbale d’udienza, o con la notificazione di apposito atto. Pertanto, secondo la giurisprudenza più recente e maggioritaria, la variazione è opponibile non in quanto dichiarata in udienza o notificata alla controparte, ma semplicemente allorché è propalata con mezzo idoneo a consentirne la conoscenza legale. 2.1. - A tale indirizzo la Corte ritiene debba assicurarsi continuità anche nel caso di specie, la cui peculiarità risiede nel fatto che l’appello, che avrebbe dovuto essere proposto con citazione per il principio di ultrattività del rito, è stato introdotto invece con ricorso. Il punto non è come al contrario ha opinato la Corte d’appello che in tal caso l’appello si instaura solo con la notificazione circostanza pacifica , ma che la notificazione della sentenza ai fini dell’art. 285 c.p.c. non può più essere fatta nel domicilio eletto per il giudizio di primo grado, allorché tale domicilio sia mutato per effetto d’un atto portato legalmente a conoscenza della parte vittoriosa notificante. Il carattere legale della conoscenza, essendo tale per effetto della validità della propalazione o comunque per il compimento, da parte del destinatario, dell’atto successivo che la presuppone, non viene meno per l’eventuale inidoneità dell’atto stesso a produrre gli altri suoi effetti, in virtù dell’art. 159, 3 comma c.p.c., secondo cui se il vizio dell’atto impedisce un determinato effetto, l’atto può tuttavia produrre gli altri effetti ai quali è idoneo. Sebbene detta norma sia declinata al singolare, nulla osta ad applicarla anche ad una sequenza processuale composta di due o più atti collegati tra loro in senso funzionale, come, appunto, un appello cui acceda un ricorso ex art. 351 c.p.c. per l’inibitoria della sentenza di primo grado. Pertanto, ai fini in oggetto non ha alcun rilievo la circostanza che in un appello da proporre con citazione, e non con ricorso, prima della notifica di quest’ultimo il gravame non possa ritenersi efficacemente instaurato. Atteso che il rapporto processuale pende anche nelle fasi inattive tra un grado e l’altro, è infatti possibile e decisiva la piana applicazione dell’art. 159, 3 comma c.p.c. e, dunque, il deposito del ricorso in appello, benché non valga ancora a instaurare l’impugnazione soggetta alle forme ordinarie, è atto idoneo a propalare il nuovo domicilio eletto nel ricorso stesso, se vi faccia seguito la notifica d’un ricorso ai sensi dell’art. 351 c.p.c. Ricevuta la quale, l’appellato, avendo certezza della proposizione dell’appello, ha l’onere di controllarne il contenuto in cancelleria, intenda o non organizzare la propria difesa ovvero porre in essere qualsivoglia altro atto del processo come la notificazione della sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 285 c.p.c Di qui la formulazione del seguente principio di diritto in virtù dell’art. 159, 3 comma c.p.c. applicabile anche alle sequenze processuali composte di due o più atti collegati tra loro in senso funzionale , secondo cui se il vizio dell’atto impedisce un determinato effetto, l’atto può tuttavia produrre gli altri effetti ai quali è idoneo, la variazione in appello del domicilio eletto in primo grado è validamente effettuata ai fini delle successive notificazioni ove contenuta nel ricorso erroneamente depositato in luogo della citazione in appello, allorché l’appellante notifichi all’appellato il ricorso ex art. 351 c.p.c. per l’inibitoria della sentenza di primo grado notifica ricevuta la quale, l’appellato ha contezza dell’ancorché invalida proposizione dell’appello ed ha, pertanto, l’onere di controllarne il contenuto, intenda o non organizzare la propria difesa ovvero porre in essere qualsivoglia altro atto del processo. Pertanto, è nulla la notificazione della sentenza di primo grado ciò nonostante effettuata ai sensi dell’art. 285 c.p.c. presso il precedente domicilio che l’altra parte aveva eletto in primo grado, a nulla rilevando che l’appello non sia stato ancora regolarmente instaurato con la notifica del ricorso, la quale è pertanto tempestiva se effettuata nel termine dell’art. 327, 1 comma c.p.c. . 2.2. - Nello specifico, la parte appellata ha per di più svolto le proprie difese scritte e di merito nel sub procedimento d’inibitoria, sicché si sono realizzate entrambe le ipotesi di conoscenza legale, sia per implicazione deposito in cancelleria del ricorso in appello non ancora notificato, contenente la procura con la nuova elezione di domicilio , sia per il compimento dell’atto successivo che la presuppone difesa della parte appellata nel subprocedimento diretto alla sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado . 3. - La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna, la quale esaminerà l’impugnazione nel merito e provvederà anche sulle spese di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna, la quale provvederà anche sulle spese di cassazione.