Protezione internazionale: non è l’orientamento sessuale ma il contesto sociale a fare la differenza

Le autorità nazionali che esaminano le istanze di protezione internazionale non possono considerare mancanti di credibilità i richiedenti asilo per il solo motivo che l’asserito orientamento sessuale non sia stato fatto valere alla prima occasione concessagli per esporre i motivi della persecuzione.

Lo ha precisato il Collegio di legittimità con ordinanza n. 18128/17 depositata il 21 luglio. Il caso. La Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione del Tribunale che aveva respinto, in quanto non provata, la ormai reiterata domanda di protezione internazionale proposta dal cittadino straniero. Quest’ultimo, in detta occasione, chiedeva il riconoscimento dello status in ragione della propria condizione omosessuale che, in Ghana, costituiva un pericolo per la persecuzione. Proposto ricorso in Cassazione, la Corte ritiene opportuno richiamare la pronuncia della CGUE nelle cause riunite C-148-149-15/13. Contesto sociale. I Giudici del Palazzaccio rilevano che, alla luce di detta di pronuncia, la Direttiva 2005/85/CE impone l’interpretazione degli artt. 4, par. 3 e 13, lett. a nel senso che le autorità nazionali che procedono in ordine alle istanze di protezione internazionale non possono considerare mancanti di credibilità i richiedenti asilo per il solo motivo che l’asserito orientamento sessuale non sia stato fatto valere alla prima occasione concessagli per esporre i motivi della persecuzione . Ciò che i giudici devono tenere presente sono le peculiarità del caso, della estrazione sociale e delle esperienze di vita, del sesso e dell’età del richiedente e, dunque, del contesto sociale di provenienza, comprese le caratteristiche individuali della persona . Nella fattispecie, i Giudici di merito non hanno tenuto conto di detti principi, pertanto, gli Ermellini accolgono il ricorso e cassano la sentenza impugnata con rinvio alla Corte territoriale di Napoli.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 20 giugno – 21 luglio 2017, n. 18128 Presidente/Relatore Genovese Fatti di causa e ragioni della decisione La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 276 del 2016 pubblicata il 26 gennaio 2016 , in reiezione dell’appello proposto dal sig. A.A. , cittadino del , ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città che aveva respinto la domanda di protezione internazionale. Secondo la Corte territoriale, per quanto rileva, la reiterazione della domanda di riconoscimento dello status, già in precedenza respinta per altra ragione, riguardando ora, in modo inedito, la propria condizione di omosessuale e, perciò, di persona in pericolo di persecuzione una volta ritornato in patria, doveva formare oggetto di una rigorosa prova quanto agli impedimenti di ordine psicologico e morale che avrebbero ostacolato una sua tempestiva discovery, ossia fin dal 2008. Il ricorrente assume l’esistenza di giustificate ragioni attinenti a profili intimi, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia C-148/13 e C-150/13 . Il Collegio non condivide la proposta di definizione della controversia notificata alla parte costituita nel presente procedimento, alla quale non state mosse osservazioni critiche. Il ricorso, infatti, è fondato laddove, richiamando la pronuncia della CGUE nelle cause riunite C-148-149-150/13, ricorda che, alla luce di essa, gli artt. 4, par. 3, e 13, par. 13, lett. a della Direttiva 2005/85/CE del Consiglio devono essere interpretati nel senso che le autorità nazionali che procedono in ordine alle istanze di protezione internazionale non possono considerare mancanti di credibilità i richiedenti asilo per il solo motivo che l’asserito orientamento sessuale non sia stato fatto valere alla prima occasione concessagli per esporre i motivi della persecuzione, dovendo essi tener conto delle peculiarità del caso, della estrazione sociale e delle esperienze di vita, del sesso e dell’età del richiedente, insomma del contesto sociale di provenienza e della caratteristiche individuali della persona esaminata. Pertanto, la sentenza - che non tenuto conto di tali criteri di complessivo esame delle dichiarazioni e delle richieste formulate dal richiedente asilo - deve essere cassata e rinviata - anche in ordine alle spese di questo giudizio - per un nuovo esame, svolto alla luce dei principi enunciati dalla sentenza sopra richiamata. P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.