Buona (la prima) notifica effettuata personalmente all’avvocato

La notificazione della sentenza eseguita personalmente alla parte che riveste la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adito è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, a nulla rilevando che la notifica sia avvenuta in forma esecutiva e contestualmente al precetto ex art. 479 c.p.c

Così ha deciso la Suprema Corte con ordinanza n. 18053/17 depositata il 21 luglio. Il caso. L’attore citava in giudizio il convenuto chiedendone la condanna al pagamento degli onorari professionali, in ordine al mandato conferitogli dalla società di cui quest’ultimo era socio occulto. La domanda, rigettata dal Giudice di prime cure, non veniva neppure esaminata in Appello, laddove la Corte dichiarava inammissibile il ricorso sulla base del fatto che era stato proposto oltre il 30° giorno dalla notifica della sentenza, effettuata personalmente all’attore. L’attore propone ricorso per cassazione deducendo che, il termine breve per la proposizione dell’appello, sarebbe dovuto decorrere non dalla prima notificazione della sentenza in forma esecutiva effettuata presso la residenza dell’avvocato ma dalla seconda, effettuata presso il domicilio da lui eletto. Notifica eseguita personalmente. La S.C., sul punto, ribadisce il principio secondo cui la notificazione della sentenza eseguita personalmente alla parte che, rivestendo la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, sia stata in giudizio di persona senza il ministero di altro procuratore, è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, a nulla rilevando che la notifica sia avvenuta in forma esecutiva e contestualmente al precetto ex art. 479 c.p.c. . Nella specie, il gravame deve considerarsi inammissibile per tardività. Pertanto, gli Ermellini rigettano il ricorso e condannano il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 2 marzo – 21 luglio 2017, n. 18053 Presidente Amendola – Relatore Rossetti Fatto e diritto Rilevato che - nel 2004 l’avv. A.C. convenne dinanzi al Tribunale di Fermo M.R. , chiedendone la condanna al pagamento degli onorari professionali dovutigli per l’adempimento del mandato professionale conferitogli dalla società Cocktail Club Patrizio di F.P. e c. s.n.c., della quale il convenuto era socio occulto - con sentenza 14 maggio 2008 n. 380 il Tribunale di Fermo rigettò la domanda - la Corte d’appello di Ancona, adita dal soccombente, con sentenza 3 febbraio 2015 n. 204 dichiarò inammissibile il gravame, perché proposto oltre il 30 giorno dalla notifica della sentenza, effettuata personalmente all’attore, che si era difeso da sé ex art. 86 c.p.c. - la sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da A.C. , con ricorso fondato su un motivo, ed illustrato da memoria ha resistito con controricorso M.R. Considerato che - con l’unico motivo il ricorrente allega che la sentenza impugnata sia viziata da violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360, n. 3, c.p.c. lamenta la violazione degli articoli 285, 325 e 479, comma secondo, c.p.c. - nella illustrazione del motivo il ricorrente formula una tesi così riassumibile la parte vittoriosa in primo grado aveva notificato la sentenza una prima volta in forma esecutiva presso la residenza dell’avvocato A.C. e poi una seconda volta presso il domicilio da questi eletto ai sensi dell’articolo 170 c.p.c. sicché solo da questa seconda notificazione si sarebbe dovuto far decorrere il termine breve per la proposizione dell’appello, termine che nella specie era stato rispettato - il ricorso è inammissibile per tardività la sentenza d’appello è stata infatti notificata il 7.3.2015 ancora una volta all’avvocato personalmente , mentre il ricorso per cassazione è stato passato per la notifica il 10.8.2015 - va soggiunto che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la circostanza che la sentenza d’appello gli sia stata notificata nella sua residenza non impedisce il decorso del termine breve di cui all’articolo 325 c.p.c., in virtù del principio già affermato da questa Corte, secondo cui la notificazione della sentenza eseguita personalmente alla parte che, rivestendo la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, sia stata in giudizio di persona senza il ministero di altro procuratore, è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, a nulla rilevando che la notifica sia avvenuta in forma esecutiva e contestualmente al precetto a norma dell’art. 479 cod. proc. civ. Sez. 2, Sentenza n. 13536 del 20/06/2011 - nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., il ricorrente ha dedotto che la notifica della sentenza d’appello in forma esecutiva presso la sua residenza fu inidonea a far decorrere il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c. sia a causa della sopravvenuta modifica dell’art. 479 c.p.c. sia perché l’art. 170 c.p.c. vieterebbe la notifica della sentenza alla parte personalmente sia in virtù di quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 12898 del 2011 - tali argomentazioni non appaiono tuttavia persuasive - quanto alla prima, v’è da osservare che il presente giudizio è iniziato in primo grado nel 2004, mentre l’art. 479 c.p.c. è stato modificato con decorrenza dal 1 marzo 2006 e la modifica, ai sensi dell’art. 2, comma 3-sexies, d.l. 14.3.2005 n. 35 come introdotto dall’art. 16, l. 28 dicembre 2005, n. 263 e successivamente modificato dall’art. 39-quater 1, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con modificazioni, dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51 , si applica anche alle procedure esecutive pendenti alla data del 1.3.2006 sicché, avendo il presente giudizio ad oggetto una ordinaria domanda di cognizione, la novella è inapplicabile - quanto al secondo rilievo, basterà ricordare che l’art. 170, comma 3. c.p.c., stabilisce che le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dal che si desume che la notifica nella residenza è alternativa a quella nel domicilio - quanto al terzo rilievo, infine, non sembra rilevante nel caso di specie il decisum di Sez. U, Sentenza n. 12898 del 13/06/2011, giacché quella decisione si fondava sull’assunto della diversità tra le persone della parte e del suo procuratore domiciliatario ed è inapplicabile nell’ipotesi di coincidenza di tali persone - le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo - il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 . P.Q.M. - rigetta il ricorso - condanna A.C. alla rifusione in favore di M.R. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.300, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55 - dà atto che sussistono i presupposti previsti dall’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di A.C. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.