Notifica effettuata alla moglie dell’appellato? La costituzione sana l’atto

La Cassazione afferma che debba dichiararsi l’inesistenza della notificazione nel caso di mancanza materiale dell’atto e nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione.

Così ha deciso la Cassazione con l’ordinanza n. 17980/17, depositata il 20 luglio. Il caso. La Corte d’Appello dichiarava inammissibile il ricorso proposta dall’A.N.A.S. avverso la pronuncia del Tribunale di primo grado, ritenendo che la notificazione dell’atto di citazione in Appello fatta dall’ A.N.A.S. all’appellato fosse inesistente, perche consegnata nelle mani della moglie convivente di quest’ultimo e non presso il suo procuratore costituito. Avverso tale pronuncia la società ricorre in Cassazione lamentando tra i motivi di doglianza che il Tribunale avesse dichiarato erroneamente l’inesistenza della notificazione, che sarebbe eventualmente affetta da nullità e, quindi, sanata dalla costituzione della parte appellata. La notificazione. La Cassazione, nel ripercorrere la consolidata giurisprudenza della stessa Corte, afferma che debba dichiararsi l’inesistenza della notificazione nel caso di mancanza materiale dell’atto e nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione ciò è configurabile in base al principio di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo. Gli elementi costitutivi essenziali della notificazione consistono nella qualifica del soggetto che svolge l’attività di trasmissione dell’atto e nella fase di consegna dello stesso, intesa come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento. Pertanto restano esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito al mittente, configurando la notificazione meramente tentata e non compiuta. Nel caso di specie, la Cassazione ritiene che la notifica effettuata in un luogo diverso da quello previsto comporti un’ipotesi di nullità sanata quindi con la costituzione della parte. Per questo motivo la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 7 giugno – 20 luglio 2017, n. 17980 Presidente Nappi – Relatore Campanile Fatto e diritto Rilevato che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da ANAS S.p.a. nei confronti di T.G. e della omissis S.p.a., avverso la decisione di primo grado con la quale era stata accolta la pretesa risarcitoria del T. in merito alle conseguenze dell’illecita occupazione di un fondo di sua proprietà in particolare, è stato rilevato che la notificazione dell’ atto di citazione in appello, effettuato a mani della moglie convivente del T. , e non presso il procuratore costituito, fosse inesistente, e non sanabile, quindi, a seguito di costituzione in giudizio della parte appellata Per la cassazione di tale decisione propone ricorso Anas S.p.a., deducendo due motivi, illustrati da memoria le parti intimate non svolgono attività difensiva Considerato che il Collegio ha disposto, in conformità al decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 330 e 170 cod. proc. civ., sostenendosi che la notificazione alla parte personalmente sarebbe prevista in via alternativa rispetto a quella da eseguirsi presso il procuratore costituito con il secondo mezzo si sostiene che erroneamente sarebbe stata dichiarata l’inesistenza della notificazione, eventualmente affetta da nullità, e, quindi, sanata dalla costituzione della parte appellata la seconda censura è fondata, con assorbimento di ogni altra doglianza secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità tali elementi consistono a nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato b nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege , eseguita , restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa Cass., Sez. U, 20 luglio 2016, n. 14916 deve pertanto ritenersi che le diverse modalità di notifica, in un luogo diverso da quello previsto, comportino un’ipotesi di nullità, sanata nella specie dalla costituzione dell’appellato la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria, che applicherà il principio sopra richiamato, provvedendo, altresì, in merito alle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il primo motivo, assorbito l’altro, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Reggio Calabria, in diversa composizione.