Cambiale come promessa di pagamento: chi ha l’onere di provare l’inesistenza del rapporto causale?

L’utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento, nei rapporti tra le parti del rapporto sottostante, implica l’esercizio dell’azione causale inerente a tale rapporto, e, in applicazione dell’art. 1988 c.c., grava il debitore dell’onere di provare l’inesistenza di tale rapporto.

Così ha ribadito la Suprema Corte con ordinanza n. 17850/17 depositata il 19 luglio. Il caso. La ricorrente chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Trani un’ingiunzione di pagamento in danno del convenuto, in virtù di cinque vaglia cambiari rimasti insoluti. Il convenuto proponeva opposizione deducendo che le cambiali azionate, in quanto prive di data e luogo di emissione, erano nulle. Non solo, l’opponente sosteneva che tra lui e la ricorrente non era mai intercorso alcun rapporto e che la sottoscrizione apposta a suo nome era, in realtà, apocrifa. Il Tribunale accoglieva l’opposizione limitatamente al criterio di determinazione degli interessi, revocava il decreto ingiuntivo e condannava al pagamento di una somma di denaro l’opponente, compresa di spese di lite. La pronuncia di primo grado veniva confermata anche in appello, dove veniva rigettato il gravame proposto dall’opponente il quale, attraverso un unico motivo, quale la violazione dell’art. 1988 c.c. recante Promessa di pagamento e ricognizione di debito , decide di proporre ricorso in Cassazione. Onere della prova. La S.C. afferma che l’utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento, nei rapporti tra le parti del rapporto sottostante, implica l’esercizio dell’azione causale inerente a tale rapporto, e, in applicazione dell’art. 1988 c.c. grava il debitore dell’onere di provare l’inesistenza di tale rapporto, ovvero l’estinzione delle obbligazioni da esso nascenti . Sempre ai sensi dell’articolo citato, l’onere della prova dell’inesistenza del rapporto causale si trasferisce sul debitore solo ove risulti acquisita la prova del suo diretto rapporto cartolare con il creditore . Nella fattispecie, fuor di contestazione sono sia il fatto che intercorresse un rapporto diretto cartolare tra ricorrente e opponente, sia l’autenticità delle firme apposte sulle cambiali. Per contro, ingiustificate sono le prospettazioni di inesistenza del rapporto causale che l’opponente non è riuscito a dimostrare. Pertanto, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 4 aprile – 19 luglio 2017, n. 17850 Presidente Manna – Relatore Abete Motivi in fatto ed in diritto Con ricorso al tribunale di Trani N.A. chiedeva ed otteneva ingiunzione di pagamento n. 174/2004 per l’importo di Euro 12.911,42, oltre interessi e spese, in danno di G.F. . Aveva esposto di esser creditrice dell’ingiunto in virtù di cinque vaglia cambiari rimasti insoluti. Con atto di citazione notificato il 12.6.2004 G.F. proponeva opposizione. Deduceva che le cambiali azionate erano nulle, siccome prive dell’indicazione della data e del luogo di emissione che la sottoscrizione che a suo nome vi figurava apposta, era apocrifa che alcun rapporto era mai intercorso tra egli e la ricorrente. Chiedeva revocarsi l’ingiunzione. Costituitasi, l’opposta invocava il rigetto dell’opposizione. Disposta ed espletata c.t.u. grafologica, che acclarava l’autenticità delle sottoscrizioni, con sentenza n. 108/2009 il tribunale adito accoglieva l’opposizione solo e limitatamente al criterio di determinazione degli interessi, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l’opponente a pagare all’opposta la somma di Euro 12.911,42, oltre interessi al tasso legale, nonché le spese di lite e di c.t.u Interponeva appello G.F. . Resisteva N.A. . Con sentenza n. 1034 dei 26.6/3.7.2015 la corte d’appello di Bari rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado. Esplicitava la corte che le cambiali poste a fondamento del ricorso monitorio, benché nulle per omessa indicazione della data e del luogo di emissione, siccome firmate da G.F. , valevano senz’altro quali promesse di pagamento, sicché era da presumere l’esistenza del rapporto causale sottostante che al contempo l’appellante non aveva assolto l’onere su di lui gravante di fornir dimostrazione della insussistenza di siffatto rapporto, sicché era senza dubbio tenuto al pagamento. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso G.F. ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. N.A. non ha svolto difese. Il ricorrente ha depositato memoria. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1988 cod. civ Deduce che nessun rapporto causale è mai intercorso tra egli ricorrente ed N.A. che le dichiarazioni contenute nei titoli azionati non possono reputarsi indirizzate alla N. . Il motivo di ricorso è privo di fondamento. Si premette che il titolo cambiario invalido, o comunque privo dell’efficacia sua propria, può essere fatto valere come chirografo contenente una promessa unilaterale di pagamento, non solo dal prenditore contro l’emittente ma anche dal giratario contro il proprio girante, e, nei rapporti interni tra questi ultimi, anche quando il beneficiario non sia stato indicato nel titolo cfr. Cass. 28.11.1984, n. 6184 . Altresì, che l’utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento, nei rapporti tra le parti del rapporto sottostante, implica l’esercizio dell’azione causale inerente a tale rapporto, e, in applicazione dell’art. 1988 cod. proc. civ., grava il debitore dell’onere di provare l’inesistenza di tale rapporto, ovvero l’estinzione delle obbligazioni da esso nascenti cfr. Cass. 28.9.2011, n. 19860 . Ancora, che, quando la cambiale venga usata come promessa di pagamento, l’onere della prova dell’inesistenza del rapporto causale si trasferisce - ai sensi dell’art. 1988 cod. civ. - sul debitore soltanto se risulti acquisita la prova del suo diretto rapporto cartolare con il creditore cfr. Cass. 22.5.2008, n. 13099 . Su tale scorta si rappresenta nel caso di specie quanto segue. In primo luogo, che è fuor di contestazione che tra G.F. ed N.A. intercorra un diretto rapporto cartolare. In secondo luogo, che del tutto ingiustificato è l’assunto secondo cui le dichiarazioni di cui ai vaglia azionati in sede monitoria non sarebbero indirizzate alla N. . E ciò viepiù giacché la C.T.U. esperita in primo grado ha riconosciuto che le firme apposte sulle cambiali sono quelle di G.F. così sentenza d’appello, pag. 4 . In terzo luogo, che sul ricorrente in questa sede gravava l’onere di dimostrare l’inesistenza del rapporto sottostante ovvero l’estinzione delle obbligazioni da esso nascenti, sicché del tutto ingiustificate sono le prospettazioni secondo cui nessun rapporto causale è mai intercorso tra il ricorrente ed N.A. e secondo cui costei avrebbe omesso in toto di esplicitare . i fatti costitutivi sottostanti all’asserito credito così ricorso, pag. 7 . N.A. non ha svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso, pertanto, nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. Si dà atto che il ricorso è datato 21.12.2015. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115 comma 1 quater introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24.12.2012, n. 228, a decorrere dall’1.1.2013 , si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, d.p.r. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115 comma 1 quater introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24.12.2012, n. 228, a decorrere dall’1.1.2013 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, G.F. , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, d.p.r. n. 115/2002.