Trasferimento ad altra sede o ad altro ufficio: ammessa l’applicazione congiunta

La previsione di cui all’art. 13, comma 1, d.lgs. n. 109/2007, secondo cui può disporsi in via disciplinare il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio, va interpretata nel senso che sia la sede sia le funzioni svolte possono essere determinanti al fine di rimuovere le occasioni di una reiterazione della condotta. Pertanto, laddove ne sussistano i presupposti, possono essere applicate entrambe le misure.

E’ quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella pronuncia n. 17551 del 14 luglio 2017. Il caso. Un magistrato con funzioni di Sostituto Procuratore della Repubblica veniva sottoposto a procedimento disciplinare per aver tenuto comportamenti scorretti nei confronti di persone con cui aveva collaborato o comunque erano entrate in contatto con lui nell’ambito dell’ufficio giudiziario. In particolare, l’incolpato, dopo aver conosciuto per ragioni d’ufficio otto donne tra cui una consulente psicologa, alcune avvocatesse e una tirocinante , aveva tentato di approcciare con loro direttamente o via email, tramite apprezzamenti imbarazzanti a sfondo sessuale nonché vere e proprie avances fisiche. La sezione disciplinare, all’esito del giudizio, aveva comminato la sanzione della censura e il trasferimento del magistrato presso altra sede con funzioni di giudice civile. L’esercizio delle funzioni quale occasione per commettere l’illecito. Nell’impugnare il provvedimento, il magistrato innanzitutto contesta la sussistenza del nesso causale tra l’esercizio delle funzioni e le condotte contestate. A giudizio del ricorrente, le condotte sarebbero riconducibili a rapporti personali intessuti successivamente alla mera occasione di contatto avvenuta nell’esercizio delle funzioni. Nel respingere il motivo di ricorso, le Sezioni Unite osservano che l’esercizio delle funzioni non è stata solo l’occasione per instaurare relazioni all’interno delle quali si sono sviluppati i comportamenti scorretti, ma anche il contesto relazionale” non paritario nel quale tali rapporti sono sorti e si sono sviluppati. Del resto, l’interpretazione offerta dal provvedimento impugnato è ritenuta conforme all’orientamento delle Sezioni Unite cfr. sent. n. 7042/2013 secondo cui la previsione di cui all’art. 2, comma 2, lett. d , d.lgs. n. 109/2006 – che dà rilievo come illecito disciplinare ai comportamenti abitualmente e gravemente scorretti tenuti nei confronti di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ufficio giudiziario – va interpretata nel senso che tali comportamenti non devono necessariamente essere frutto dell’esercizio delle funzioni attribuite al magistrato, potendo riferirsi anche a rapporti personali tra colleghi all’interno dell’ufficio, atteso che la formulazione normativa appare prescindere del tutto dalla funzionalità della scorrettezza . Limiti al principio di inamovibilità dei giudici. Sotto altro profilo, il ricorrente ritiene illogica la motivazione circa la misura sanzionatoria del trasferimento d’ufficio, nella parte in cui si afferma che l’ufficio del giudice civile espone ad un minor rischio di reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati. Inoltre, a giudizio del magistrato, tale sanzione sarebbe in contrato con l’art. 13, comma 3, d.lgs. n. 160/2006, che vieta il passaggio da funzioni requirenti a giudicanti nel medesimo distretto, ed anche dell’art. 13, comma 1, d.lgs. n. 109/2006, che limita la sanzione al trasferimento ad altra sede o ad altro ufficio ma non consente il tramutamento delle funzioni. Nel respingere anche tale censura, le Sezioni Unite osservano innanzitutto che l’art. 13, comma 3, cit. si applica alle ipotesi di trasferimento su domanda del magistrato, mentre il principio – di natura costituzionale – di inamovibilità dei Giudici ha come evidente limite le ipotesi disciplinari come quella in esame. Ammesso il cumulo tra il trasferimento di sede e il mutamento di funzioni. Quanto, invece, alla corretta applicazione dell’art. 13, comma 1, cit. [ La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura può disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio ], i Giudici di legittimità ritengono che alla o” utilizzata nella norma si debba attribuire il significato del latino vel , nel senso che la norma prevede entrambe le misure senza escludere il loro cumulo laddove ne sussistano i presupposti. Gli Ermellini ritengono che tale interpretazione sia doverosa alla luce della prioritaria ratio della disposizione, che non è quella di sanzionare ulteriormente il magistrato, ma di impedire che il contesto ambientale nel quale questi opera determini ulteriori violazioni disciplinari lesive del buon andamento della giustizia. Pertanto, alla luce di questa ricostruzione, deve ritenersi che sia la sede sia le funzioni svolte possono essere determinanti al fine di rimuovere le occasioni” di una reiterazione della condotta. Tale situazione è quella che ha ritenuto sussistere la sezione disciplinare, sulla base di un accertamento ritenuto condivisibile per cui in ambito civile sussisterebbero minori rischi di reiterazione di comportamenti analoghi anche in considerazione della materia trattata, atteso che secondo un diffuso convincimento le controversie civili comportano una minore esposizione nei rapporti con le parti, i loro difensori, gli ausiliari degli uffici, etc.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 9 maggio – 14 luglio 2017, n. 17551 Presidente Rordorf – Relatore Bronzini Fatti di causa Il ricorso trae origine dall’incolpazione disciplinare a carico del ricorrente ex art. 2 lettera d D.Lgs n. 109 del 2006 per aver tenuto comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti di persone che hanno avuti rapporti con l’incolpato nell’ambito dell’ufficio giudiziario o che siano stati suoi collaboratori. Per il capo d’incolpazione tali comportamenti, attuati grazie all’instaurazione di rapporti di tipo confidenziale in occasione o nell’esercizio delle funzioni di Sostituto Procuratore della Repubblica, avevano avuto ad oggetto apprezzamenti imbarazzanti a sfondo sessuale rivolti direttamente o via mail ed anche avances fisiche all’interno dell’Ufficio ove il Magistrato operava. L’incolpato, nell’esercizio ed in occasione dell’esercizio della funzione di Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, dopo aver conosciuto per ragioni di ufficio una consulente psicologa e alcune avvocatesse nonché una tirocinante, aveva instaurato con queste rapporti confidenziali, con modalità di approccio dirette e via email, talora anche in costanza di svolgimento di rapporti professionali, consistenti in apprezzamenti imbarazzanti a sfondo sessuale due di esse avevano deciso di stare al gioco al fine di ottenere eventuali vantaggi nonché vere e proprie avances fisiche all’interno dell’ufficio di appartenenza. Aveva tenuto un comportamento inopportuno ed improprio anche con una Magistrata in tirocinio verso la quale si era permesso espressioni e valutazioni confidenziali del tutto fuori luogo, attesa la mancanza di reciproca conoscenza. Ed infine, dopo un appuntamento con una parte lesa di un delitto di violenza sessuale, aveva intrapreso una comunicazione via email con allusioni e battute a sfondo sessuale contenente anche l’invito a recarsi a casa sua per consumare un rapporto sessuale. Tutte queste condotte tenute dal 2009 al 2011 , per le concrete modalità di estrinsecazione, integravano gli estremi della abituale e grave scorrettezza perché risultano lesive della dignità delle persone con le quali l’incolpato era venuto in contatto nell’ambito dell’ufficio giudiziario all’interno del quale esercita le proprie funzioni e, in quanto tali, determinavano discredito dell’immagine del Magistrato e lesione al prestigio della magistratura cfr. pagg. 2 e 3 del provvedimento impugnato . La sezione disciplinare, all’esito del giudizio, ha comminato la sanzione della censura e il trasferimento del Magistrato presso altra sede da Roma al Tribunale di Viterbo con funzioni di Giudice civile. A sostegno della decisione ha affermato preliminarmente che l’ufficio della Procura generale aveva giustificato la pregressa richiesta di archiviazione cui era seguita l’iniziativa del Ministero della Giustizia per l’iniziale mancanza di fonti documentali successivamente acquisite. I comportamenti abitualmente e gravemente scorretti si erano rivolti verso otto donne tutte individuate nel capo d’incolpazione. Per la prima delle donne in questione psicologa e consulente dei Magistrati della Procura di Roma tra i quali lo S. , si richiamava il contenuto di numerose email dalle quali, per il provvedimento impugnato, si inferiva obiettivamente una condotta non corretta con persona con la quale l’incolpato aveva rapporti professionali in corso, con una continua interferenza tra piano professionale e piano personale, cui la giovane professionista cercava di porre un freno o comunque di gestire nel corso del rapporto onde non comprometterlo. La decisione impugnata ricordava che per l’illecito contestato non è necessario che i comportamenti scorretti siano frutto del’esercizio delle funzioni attribuite al Magistrato ma solo che i rapporti intersoggettivi trovino occasione nell’ambito dell’Ufficio di appartenenza, come già affermato dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione. Obiettivamente la professionista era stata messa nell’imbarazzante situazione, pur non risultando coartata, di dover optare tra una secca reazione che poteva compromettere la sua attività ancora all’inizio presso la Procura e quella del barcamenarsi scegliendo l’ambiguità, con conseguente lesione anche per le espressioni usate della dignità della donna. Pur dovendosi distinguere tra illecito disciplinare e violazione di norme di stile, costume e buon gusto, nella specie il confine era stato oltrepassato perché le modalità relazionali tenute avevano evidenziato una mancanza di rispetto della dignità della persona da un punto di vista oggettivo ed indipendentemente dalla percezione della singola donna destinatario delle attenzioni del Giudice. Nei confronti di una delle professioniste legali il rapporto confidenziale era iniziato dopo quello professionale e dalle email emergeva l’interesse dell’incolpato ad avviare una relazione intima con la medesima che ha affermato di essere stata al gioco cercando di dirottare gli argomenti più imbarazzanti. Con un’altra giovane professionista l’incolpato si era spinto fino ad approcci fisici all’interno dell’ufficio della Procura della Repubblica. Comportamenti analoghi sono stati accertati nei confronti di altre due legali. Con una giovane tirocinante, dopo la fine dello stage, l’incolpato aveva dichiarato la propria disponibilità ad aiutare la stessa per la preparazione del concorso in magistratura ed era iniziato uno scambio di email con contenuto del tutto analogo alle precedenti e di contenuto inequivocabile. In questo caso, si afferma nella pronuncia impugnata, risulta evidente la soggezione psicologica ed il timore di scontrarsi con il Magistrato che la stava contemporaneamente aiutando nel proprio percorso professionale. Il comportamento censurabile è stato attuato anche nei confronti di un’altra donna con la quale, dopo aver ottenuto un colloquio grazie all’intermediazione di un legale al fine di valutare se proporre una querela per violenza sessuale, l’incolpato aveva instaurato una corrispondenza via email di tenore del tutto simile alle precedenti con evidenti avances del Giudice che l’aveva invitata anche a casa sua. Infine era da segnalare il comportamento poco rispettoso nei confronti della giovane collega in tirocinio verso la quale l’incolpato aveva tenuto una modalità di colloquio del tutto incongrua anche con espressione volgari , alludendo alla materia a lui assegnata abusi sessuali su minori e intrattenendola su argomenti e questioni personali che chiaramente non avevano alcun nesso con l’organizzazione ed il funzionamento dell’ufficio. In conclusione i comportamenti descritti, ancorché non tutti riconducibili all’esercizio delle funzioni giurisdizionali, avevano sempre origine da tali funzioni e dal quadro complessivo probatorio era emerso un irrimediabile appannamento dell’immagine del Magistrato e dell’intero Ordine giudiziario nei confronti di interlocutori verso soggetti per i quali avrebbe dovuto costituire un esempio di rispetto dei doveri di riserbo e correttezza. I comportamenti censurati avevano peraltro avuto carattere seriale e si sono rivolti tutti a soggetti di sesso femminile che versavano in una condizione di oggettiva inferiorità. Non rilevava, si precisa nella pronuncia, la percezione del disvalore della condotta da parte delle singole destinatarie e nemmeno la mancanza di violenza e coartazione psicologica. Ciò che contava era l’oggettiva scorrettezza, gravità ed abitualità del comportamento reiterato. Pertanto si doveva ritenere integrato l’illecito contestato e, in considerazione del positivo percorso professionale dell’incolpato, la sanzione prescelta doveva essere quella della censura. Doveva comunque disporsi anche il trasferimento ad altro ufficio a causa della serialità dei comportamenti, dell’oscenità delle espressioni usate e della morbosità delle attenzioni, in considerazione anche della riferita notorietà dei comportamenti dell’incolpato. Avverso questa pronuncia è stato proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi corredati da memoria. Si è costituita con memoria l’Avvocatura generale dello Stato per il Ministero della Giustizia. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Nel primo motivo viene dedotta l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 2 comma 1 lettera D. Lgs n. 109 del 2006 per avere il provvedimento impugnato adottato un’interpretazione avulsa dalla lettera della norma in ordine al nesso causale tra l’esercizio delle funzioni e condotte contestate. Secondo il ricorrente le condotte sono riconducibili a rapporti personali intessuti successivamente alla mera occasione di contatto avvenuta nell’esercizio delle funzioni la pretesa non correttezza non può essere, quindi, ancorata all’esercizio delle funzioni e la norma è stata interpretata in modo del tutto scorretto. Le condotte descritte manifestano rapporti di natura strettamente personale che ricadono nella sfera personale sottratta a valutazione da parte degli Organi disciplinari. La scorrettezza come parametro, non può essere ravvisata nella violazione di norme di costume, stile e cortesia perché si tratta di doveri che si collocano al di sotto della soglia dell’antigiuridicità. Né può ritenersi applicabile il parametro oggettivo della dignità della persona dovendo tale parametro avere una valenza soggettiva ed essere legato alla personale sensibilità dei destinatari delle predette condotte, dal momento che la norma mira a tutelare la dignità della funzione giudiziaria sia nella sua proiezione immediata e naturale parti, testi, difensori sia con riferimento a chiunque entri in contatto con il Magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario. Tale ambito non è definito secondo un parametro spaziale come finisce con il ritenere la Sezione disciplinare nella specie i rapporti si sono sviluppati del tutto autonomamente dopo il contatto avvenuto occasionalmente in ufficio e sono stati caratterizzati dalla costante assenza di ogni riferimento all’esercizio delle funzioni. Tale caratteristica viene precisata nel motivo con riferimento a ciascuna delle relazioni nelle quali sono state riscontrate le condotte contestate di cui al capo d’incolpazione. Come sottolineato a suo tempo anche dal Procuratore Generale, le relazioni indicate non sono state condizionate dall’esercizio delle funzioni giudiziarie, a riprova dell’autonomia delle stesse desumibile anche dalle modalità con le quali si sono sviluppate. 2. Nel secondo motivo la medesima censura viene rappresentata sotto il profilo della mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione a causa del travisamento dei riscontri probatori documentali in atti che hanno portato erroneamente a ritenere le condotte contestate come esercitate verso persone in posizioni di oggettiva inferiorità, dal momento che il quadro che emerge rappresenta relazioni condotte in condizioni di assoluta parità. 3. Nel terzo motivo si contesta l’inosservanza e l’erronea applicazione di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge punitiva in ordine alla conclusione assunta nel provvedimento impugnato di irrimediabile appannamento dell’immagine del magistrato del dr. S. e dell’intero ordine giudiziario . L affermazione è soltanto postulata ma è carente di sostegno giuridico e probatorio. 4. Nell’ultimo motivo viene censurata la misura sanzionatoria del trasferimento d’ufficio sia sotto il profilo della violazione di legge che dell’illogicità della motivazione. Il provvedimento impugnato non ha in alcun modo giustificato perché l’ufficio del giudice civile espone ad un minor rischio di reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati anche in considerazione della materia trattata, con conseguente compromissione al prestigio della magistratura. È infine risulta violato l’art. 13 comma 3 D.Lgs. n. 160 del 2006 che vieta il passaggio da funzioni requirenti a giudicanti nel medesimo distretto ed anche l’art. 13 comma primo del D. Lgs. n. 109 del 2006 che limita la sanzione al trasferimento ad altra sede od ad altro ufficio ma non consente il tramutamento delle funzioni. In conclusione il ricorrente poteva essere trasferito soltanto ad un altro ufficio requirente. 5. Il primo motivo è manifestamente infondato dal momento che l’esercizio delle funzioni non è stata soltanto l’occasione per instaurare relazioni all’interno delle quali si sono sviluppati in modo del tutto uniforme comportamenti scorretti e lesivi anche per la reiterazione e durata della dignità delle destinatarie e della funzione giudiziaria nel suo complesso, ma anche il contesto relazionale non paritario nel quale tali rapporti sono sorti e si sono sviluppati. In tutte le relazioni, così come accertato con congrua e puntuale motivazione nel provvedimento impugnato, il ricorrente è partito da una posizione di supremazia ha conferito incarichi peritali ha la competenza per correggere elaborati giuridici è P.M. conosciuto e d’esperienza rispetto a legali giovani è l’Autorità che viene consultata da una presunta vittima di violenze sessuali è affidatario della giovane MOT in tirocinio . L’interpretazione offerta dal provvedimento impugnato è peraltro conforme all’orientamento di questa Corte a Sezioni Unite che viene opportunamente richiamato con la sentenza del 21 marzo 2013, n. 7042 la Corte ha affermato il principio che si condivide e cui si intende dare continuità, perfettamente applicabile al caso in esame, secondo cui La previsione di cui all’art. 2, comma 1, lettera d , del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 la quale dà rilievo come illecito disciplinare ai comportamenti abitualmente e gravemente scorretti tenuti nei confronti, tra i diversi soggetti menzionati, anche di altri magistrati deve essere interpretata nel senso che tali comportamenti non debbono necessariamente essere frutto dell’esercizio delle funzioni attribuite al magistrato, potendo riferirsi anche ai rapporti personali tra colleghi all’interno dell’ufficio, atteso che la formulazione normativa appare prescindere del tutto dalla funzionalità della scorrettezza. Nel caso di specie, è stato rigettato il ricorso avverso la condanna inflitta a carico di un magistrato autore di condotte, a danno di una collega, integranti gli estremi del reato di atti persecutori ex art. 612-bis cod. pen. . Pertanto il concetto di ufficio non ha una mera connotazione logistica e non si riferisce esclusivamente ai rapporti che sono direttamente investiti dall’esercizio di funzioni strettamente giudiziarie ma investe anche le relazioni di tipo personale che intercorrono con soggetti che tali relazioni hanno intessuto con il Magistrato per il ruolo che questi svolge, non essendo necessario che la scorrettezza contestata abbia avuto in concreto una ricaduta negativa in termini funzionali sui compiti istituzionali. 6. Per le medesime considerazioni va rigettato il secondo motivo in quanto certamente si tratta in gran parte di relazioni personali con soggetti che in quel momento non svolgevano attività professionale con il Magistrato incolpato salvo i casi menzionati nel provvedimento impugnato ma che hanno un rilievo disciplinare per quanto già detto, perché intessuti in ragione e/o in occasione delle funzioni attribuite al Giudice che, pertanto, era tenuto ad un dovere di correttezza ed a tenere comportamenti che non mettessero in difficoltà queste persone costringendole a reagire o ad accettare allusioni di natura sessuale ed addirittura proposte indebite. Il linguaggio ed il tenore delle email riportate in sentenza, così come le conversazioni tenute ed addirittura le avances riportate nel capo d’imputazione, l’approccio avuto con una MOT, dimostrano che a tali doveri di correttezza il ricorrente non si è minimamente attenuto, avendoli violati sistematicamente, per un lungo periodo e nei confronti di persone di sesso femminile che tutte si ha ragione di ritenere fossero in condizioni di inferiorità nei suoi confronti, come accertato con motivazione congrua e logicamente coerente nel provvedimento impugnato che indica chiaramente tutti gli elementi pertinenti in gioco. Non vi è dubbio che l’uso di una linguaggio inaccettabile e spesso osceno possegga l’idoneità a ledere la dignità delle persone destinatarie di tali messaggi, così come le battute contestate o anche i gesti espliciti portandole, come già detto, all’angosciosa scelta sul come comportarsi rispetto ad atteggiamenti così aggressivi ed invasivi. 7. A medesime conclusioni si deve pervenire in ordine al terzo motivo visto la sistematicità e il lungo periodo nel quale le condotte contestate si sono svolte, attraverso modalità sempre ricorrenti e connotate da obiettiva volgarità del tutto estranea a quei rapporti di cortesia e gentilezza che dovrebbero essere egemoni negli ambienti giudiziari, e nei confronti di persone tutte di sesso femminile che, per una ragione o un’altra, si potevano ipotizzare in una situazione di metus in senso lato nei confronti del ricorrente, non vi è dubbio che la condotta ascritta abbia compromesso gravemente l’immagine ed il prestigio del Magistrato nel contesto in cui questi operava, come del resto anche espressamente riferito da una delle donne destinatarie delle sue attenzioni cfr. pag. 14 del provvedimento impugnato . 8. Infondato appare anche l’ultimo motivo. Circa la prima doglianza del motivo l’art. 13 comma terzo D.Lgs. n. 160/20006, come si finisce con l’ammettere anche nel motivo, si applica alle ipotesi di trasferimento su domanda del Magistrato mentre il principio, anche di natura costituzionale di inamovibilità dei Giudici, ha come evidente limite le ipotesi disciplinari come quella in esame. Circa, invece, la corretta applicazione dell’art. 13 comma primo D.Lgs. n. 109/2006 va premessa la formulazione della norma Trasferimento d’ufficio e provvedimenti cautelari. 1. La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, nell’infliggere una sanzione diversa dall’ammonimento e dalla rimozione, può disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell’amministrazione della giustizia . Secondo parte ricorrente la norma consentirebbe o il trasferimento ad altra sede o ad altro ufficio ma non entrambe le sanzioni. Ritiene, invece la Corte che a quell’ o utilizzata nella norma si debba attribuire il significato del latino vel, nel senso che la norma prevede entrambe le misure senza escludere il loro cumulo laddove ne sussistano i presupposti e cioè allorché per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell’amministrazione della giustizia tale interpretazione appare doverosa alla luce della prioritaria ratio della disposizione che non è quella di sanzionare ulteriormente il Magistrato ma di impedire che il contesto ambientale nel quale questi opera determini ulteriori violazioni disciplinari lesive del buon andamento della giustizia anche attraverso la perdita di prestigio e di autorevolezza dei Giudici, nella prospettiva quindi della tutela di un interesse pubblico che va riportato all’art. 97 Cost. ed all’intero titolo IV della Carta fondamentale. Pertanto la norma deve essere interpretata nel senso che sia la sede sia le funzioni svolte possono essere determinanti al fine di rimuovere le occasioni di una reiterazione della condotta situazione che ha ritenuto sussistere la Sezione disciplinare sulla base di un accertamento del tutto plausibile per cui in ambito civile sussisterebbero minori rischi di reiterazione di comportamenti analoghi anche in considerazione della materia trattata che corrisponde ad un diffuso convincimento per cui le controversie civili, in linea molto generale ovviamente, comportano una minore esposizione nei rapporti con le parti, i loro difensori, gli ausiliari degli Uffici, con il pubblico in senso lato e via dicendo. Pertanto legittimamente e con motivazione congrua e logicamente coerente si è disposto sia il trasferimento al Tribunale di Viterbo che l’assegnazione a funzioni di Giudice civile. Si deve quindi rigettare il proposto ricorso con condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate come al dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 5.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.