Difficile identificare lo straniero, prorogato il trattenimento nel CIE

L’uomo, appena approdato in Italia, ha presentato domanda di protezione internazionale, ed è stato collocato nella struttura presente a Brindisi. Ora i Giudici ritengono legittima la decisione di prolungarne la presenza nel Centro di identificazione e di espulsione, proprio alla luce dei comprensibili problemi incontrati nella sua identificazione.

Complicato verificare le generalità dello straniero che, approdato in Italia, ha presentato domanda di protezione internazionale. Legittima, di conseguenza, la proroga del suo trattenimento presso il Centro di identificazione e di espulsione Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 17417/17, depositata oggi . Procedura. La posizione assunta dal Questore viene ritenuta corretta dai Giudici del Tribunale. Alla luce delle evidenti difficoltà nel completamento della procedura di identificazione dello straniero è giusto optare per la proroga del trattenimento nel Centro” collocato a Brindisi. Questa decisione è condivisa ora dai Magistrati della Cassazione. Respinte le obiezioni mosse dal legale dell’immigrato, obiezioni centrate soprattutto sulla considerazione che il ritardo nell’espletamento delle procedure amministrative, preordinate all’esame della domanda di protezione internazionale, non giustifica la proroga del trattenimento . Su quest’ultimo punto, in particolare, i Giudici sottolineano che le difficoltà nell’espletamento delle procedure di identificazione del cittadino straniero non sono affatto strane, soprattutto tenendo presente il notorio, forte afflusso migratorio che interessa da tempo l’Italia . Ciò significa che è assolutamente razionale il provvedimento di proroga del trattenimento fondato proprio sui problemi relativi alla identificazione dell’immigrato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 5 maggio – 13 luglio 2017, n. 17417 Presidente Nappi – Relatore Di Virgilio La Corte, Rilevato che Con provvedimento del 26/5/2016, il Tribunale di Brindisi ha prorogato il trattenimento già operato e convalidato dal medesimo Tribunale il 31/3/2016 nei confronti di Mu. He., ritenendo la sussistenza dei presupposti di legge di cui all'articolo 14, comma 5 del d.lgs. 286/1998, come illustrati nell'istanza del Questore di Brindisi a cui ha fatto integrale riferimento, nella quale si evidenziano difficoltà nel completamento della procedura di identificazione della persona interessata . Ricorre sulla base di tre motivi il Mu Si difendono con controricorso il Ministero e la Questura di Brindisi. Considerato che L'eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata, atteso che, pur dopo il trasferimento nel Regno Unito, accettato dal ricorrente, questi conserva interesse alla definizione del procedimento di cui si tratta, anche ad eventuali fini risarcitori. Col primo motivo, il ricorrente lamenta che il ritardo nell'espletamento delle procedure amministrative preordinate all'esame della domanda di protezione internazionale non giustifica la proroga del trattenimento col secondo, deduce la violazione degli artt. 6, comma 5, D.Lgs. 142/2015 e 14, comma 5, D.Lgs. 286/98, atteso che la proroga è stata disposta quattro giorni prima della scadenza del primo termine del trattenimento col terzo, denuncia sotto il profilo dell'articolo 125, comma 3, cod. proc. pen., la totale assenza di motivazione del provvedimento. I tre motivi sono manifestamente infondati. Ed infatti, le difficoltà nell'espletamento delle procedure di identificazione di cittadino straniero hanno una evidente ragione d'essere, visto il notorio, forte afflusso migratorio che interessa da tempo l'Italia la proroga del trattenimento correttamente è stata chiesta prima dello scadere del primo periodo, ed è del tutto illogica l'interpretazione offerta dal ricorrente, visto che, ragionando secondo la stessa, la proroga dopo la scadenza verrebbe richiesta senza alcun titolo giuridico supportante la proroga medesima sussiste la motivazione del provvedimento, operata con il rinvio alle ragioni contenute nell'istanza della Questura a cui è fatto integrale riferimento, e con l'evidenziazione delle difficoltà nel completamento delle procedure di identificazione sulla ammissibilità della motivazione per relationem si richiama la pronuncia delle Sez. U. 642/2015 . Si dispone la compensazione delle spese, visto il rigetto dell'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Amministrazione visto che dagli atti risulta il processo esente, si dà atto della non applicazione dell'articolo 13, comma 1 quater, D.P.R. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso compensa tra le parti le spese.