Multe non pagate? Il giudice non può decidere per equità

La Cassazione decide in tema di opposizione al provvedimento di preavviso di fermo amministrativo, sulla base di cartelle di pagamento relative a sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada.

Così ha deciso la Cassazione con l’ordinanza n. 17212/17, depositata il 13 luglio. Il caso. Il ricorso in Cassazione trae origine dall’opposizione del debitore avverso il provvedimento di preavviso di fermo amministrativo a lui notificato, sulla base di due cartelle di pagamento relative a sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada. Il debitore propone opposizione all’esecuzione del provvedimento dinnanzi al giudice di Pace, il quale rigetta il ricorso decidendo la causa per equità. In seguito al rigetto dell’Appello il soccombente ricorre in Cassazione. La decisione secondo equità. Nel caso di specie, la Cassazione rileva come l’art. 7, comma 10 del d.lgs. n. 150/11 escluda espressamente che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa davanti al Giudice di Pace si possa applicare l’art. 113, comma 2, c.p.c È, infatti, consolidata giurisprudenza della Cassazione ritenere che quando oggetto del giudizio sia una cartella di pagamento e il ricorrente lamenti la mancata preventiva notificazione del verbale di accertamento delle violazione del codice della strada, il giudice di Pace non possa decidere la causa per equità. La ratio di tale censura è ravvisabile nel fatto che si tratti di una disciplina relativa all’esplicazione di un pubblico potere. Per questo motivo la Cassazione accogli le doglianze del ricorrente e cassa la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 9 maggio – 12 luglio 2017, n. 17212 Presidente Amendola – Relatore Cirillo Fatti di causa 1. L.A. convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Roma, Roma Capitale e la s.p.a. Equitalia sud, proponendo opposizione all’esecuzione avverso il provvedimento di preavviso di fermo amministrativo a lui notificato in base a due cartelle di pagamento, per l’importo complessivo di Euro 884,49, entrambe relative a sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada. Si costituirono in giudizio le parti convenute, ponendo alcune eccezioni preliminari e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda. Il Giudice di pace rigettò la domanda, condannando l’opponente al pagamento delle spese di lite. 2. La pronuncia è stata appellata dall’attore soccombente e il Tribunale di Roma, con sentenza del 15 gennaio 2016, ha dichiarato l’appello inammissibile, condannando l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado. Ha osservato il Tribunale che, atteso il valore della causa, la decisione assunta dal Giudice di pace doveva ritenersi ad equità necessaria, sicché l’appello poteva essere proposto solo per i limitati motivi di cui all’art. 339, ultimo comma, cod. proc. civ., mentre nella specie le doglianze non rientravano in tale ambito. 3. Contro la sentenza del Tribunale di Roma ricorre L.A. con atto affidato a tre motivi. Resiste Roma Capitale con controricorso. La s.p.a. Equitalia sud non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis del codice di procedura civile. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, e dell’art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile, rilevando che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa celebrato dal giudice di pace è sottratto alla decisione secondo equità. 1.1. Il motivo è fondato. L’art. 7, comma 10, del d.lgs - n. 150 del 2011, applicabile nella fattispecie ratione tentporis posto che il giudizio di opposizione all’esecuzione è iniziato con la notifica dell’atto di citazione in data 9 e 10 ottobre 2012, esclude espressamente che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa davanti al giudice di pace trovi applicazione l’art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile. Tale disposizione, che è di contenuto identico a quella già esistente nell’art. 23, undicesimo comma, della legge 24 novembre 1981, trova applicazione, per giurisprudenza di questa Corte, anche nei casi in cui, come quello di specie, oggetto di opposizione sia una cartella di pagamento e il ricorrente lamenti la mancata preventiva notificazione del verbale di accertamento della violazione del codice della strada c. d. opposizione recuperatoria v. sul punto l’ordinanza 30 aprile 2015, n. 8806, nonché le sentenze 30 aprile 2014, n. 9557, 5 maggio 2016, n. 8961, e 14 ottobre 2016, n. 20734, sia pure in relazione al problema dell’applicazione dell’art. 91, quarto comma, cod. proc. civ. v. altresì, in riferimento all’art. 23 della legge n. 689 del 1981, la sentenza 19 novembre 2007, n. 23978 . D’altra parte, è del tutto logico che la materia dell’opposizione a sanzione amministrativa, cui è assimilabile quella dell’opposizione all’esecuzione in relazione a cartelle esattoriali emesse per il pagamento di sanzioni amministrative, sia sottratta al giudizio di equità, trattandosi della disciplina relativa all’esplicazione di un potere pubblico. Ha dunque errato il Tribunale nel ritenere l’appello inammissibile per le ragioni suindicate. 2. Rimangono assorbiti il secondo ed il terzo motivo di ricorso. 3. In conclusione, è accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri due. La sentenza impugnata è cassata e il giudizio è rinviato al Tribunale di Roma, in persona di un diverso Magistrato, il quale deciderà il merito dell’appello erroneamente dichiarato inammissibile. Al Giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri due, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di un diverso Magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.