Se utile alla soluzione del conflitto, la mediazione può essere estesa ad altre parti anche se non sono in giudizio

Nella mediazione demandata, non si può considerare realizzata la condizione di procedibilità se ci si limita all’incontro preliminare informativo con un incontro tra i difensori delle parti e il mediatore.

Un’ulteriore ordinanza estremamente interessante da parte del Tribunale di Pavia, nella persona del dott. Giorgio Marzocchi, ormai importante punto di riferimento per la giurisprudenza in materia grazie ad una serie di provvedimenti ponderati e sempre ben motivati. Il caso. Il problema riguardava una questione piuttosto particolare, vale a dirsi un decreto ingiuntivo, previsto dal nostro ordinamento, per consegna di cose. In particolare, il giudizio si instaurava perché un asserito fideiussore di un terzo, non presente in giudizio, ricorreva perché fosse ingiunto ad un istituto bancario di consegnare, ex art. 633 c.p.c., la documentazione fideiussoria in possesso della banca. Questa, una volta che le era stato notificato il decreto ingiuntivo, provvedeva a proporre opposizione, motivandola tra l’altro con la mancanza di un esplicito assenso del terzo, debitore principale, alla consegna della documentazione chiesta dal fideiussore con l’ingiunzione, oggetto appunto dell’opposizione. Il Tribunale rilevava da un lato che il terzo, evidentemente, non fosse parte del giudizio, che pendeva solo tra la banca opponente, creditrice sostanziale e il presunto fideiussore che, come detto, aveva chiesto in via monitoria la documentazione fideiussoria oggetto di contestazione. D’altro canto, il Tribunale di Pavia, nell’ordinanza in commento, sostiene che la mediazione è notoriamente una procedura informale, senza particolari vincoli, che consente di chiamare anche soggetti diversi da quelli strettamente coinvolti nel giudizio, specialmente se con la loro partecipazione alla procedura questi possono aiutare le parti, soggetti del giudizio, a ricercare una soluzione amichevole e nello stesso tempo, prevenire la formazione di eventuale ulteriore contenzioso. In sostanza, secondo l’estensore dell’ordinanza e come peraltro capita assai spesso nella pratica quotidiana , l’informalità della procedura di mediazione consente di estendere la procedura a parti si pensi alle assicurazioni che verrebbero chiamate in garanzia , che non sono parte dell’originaria istanza o del giudizio, ma che lo sarebbero certamente ove non si trovasse un accordo. La mediazione si può estendere ad altre parti, e il suo effettivo svolgimento della procedura sarà condizione di procedibilità del giudizio. Per questi motivi, il Tribunale di Pavia, nella persona del dott. Marzocchi, ha disposto che le parti partecipino ad una procedura di mediazione, invitando la parte più diligente a farlo per prima, ma mettendo subito in chiaro che l’onere formale al contrario di quanto detto dalla Suprema Corte in caso di opposizione a decreto ingiuntivo nel caso di specie veniva posto in capo al convenuto opposto, il quale veniva espressamente avvisato che in difetto, la sua domanda di merito sarebbe stata dichiarata improcedibile, con la conseguenza delle revoca del decreto ingiuntivo opposto. Peraltro, nella stessa ordinanza, come detto il Tribunale riteneva di invitare la parte che avrebbe avviato la procedura di mediazione a convocare avanti al mediatore sia la controparte processuale che il terzo, cioè il debitore principale, visto che da questi dipende – nelle difese della banca opponente – l’impossibilità giuridica di consegnare la documentazione chiesta dall’opposto con il decreto ingiuntivo. Inoltre, il Giudice ha ricordato che solo il regolare ed effettivo svolgimento della mediazione potrà portare al superamento della condizione di procedibilità, non essendo sufficiente un mero incontro preliminare tra i difensori delle parti e il mediatore, essendo necessaria la personale presenza delle parti o di loro procuratori con apposita procura speciale che non potranno essere i difensori , muniti del potere di negoziare e di concludere l’accordo altra cosa è, infatti, la procura alle liti, che in mediazione non ha valore alcuno . Sempre nell’ottica di rendere effettivo il procedimento di mediazione e di rispettare lo spirito della legge, il Tribunale ha poi invitato le parti, ove una di esse non volesse partecipare o proseguire la mediazione oltre il primo incontro, a chiedere che il mediatore verbalizzi quali ostacoli oggettivi impediscano la partecipazione o la prosecuzione al primo incontro, dato che detta indicazione riporta elementi valutabili ai fini della decisione, ex art. 116, comma. 2, c.p.c

Tribunale di Pavia, ordinanza 9 marzo 2017, n. 2475 Giudice Marzocchi Valutati la natura della causa, lo stato dell’istruttoria e il comportamento delle parti Ritenuto opportuno nel presente giudizio disporre che sia svolta una procedura di mediazione con le modalità di cui infra e con onere dell’avvio in capo alla parte più diligente Considerato che le difese della Banca opponente, sulle quali è fondata l’impossibilità di consegnare al fideiussore convenuto opposto, la documentazione fideiussoria in possesso della Banca opponente, si richiamano – tra l’altro – alla mancanza di un esplicito assenso del terzo, debitore principale, alla consegna della documentazione chiesta dal fideiussore con l’ingiunzione, ex art. 633 cpc di consegna di documenti, oggetto di opposizione da parte della Banca Rilevato che il terzo, debitore principale, non è parte del presente giudizio, che pende invece solo tra la Banca opponente, creditrice sostanziale e il presunto fideiussore, convenuto opposto, che ha chiesto in via monitoria la documentazione fideiussoria oggetto di contestazione Considerato che la mediazione è una procedura informale che consente, con l’accordo delle parti, di chiamare in mediazione anche soggetti diversi da quelli coinvolti nel giudizio, specie se con la loro partecipazione a quella procedura essi possono oggettivamente aiutare le parti processuali nella ricerca di una soluzione amichevole della causa in corso e, nel contempo, prevenire la formazione di ulteriore contenzioso giudiziario, rispetto al quale la definizione giudiziale della presente opposizione sarebbe l’antecedente logico Valutato preliminarmente che la parte onerata dell’avvio della procedura di mediazione, come stabilito da Cass. 24629/15, sarebbe normalmente l’opponente e che il mancato avvio della mediazione determinerebbe la sanzione della conferma del decreto, ex art. 653, co. 1, cpc Ritenuto tuttavia che, da un lato, con ordinanza del 17.09.2015 non era concessa la provvisoria esecuzione del decreto di consegna della documentazione fideiussoria, emesso in sede monitoria e, dall’altro, che residua al magistrato la discrezionalità, da applicare nel caso di specie, di ritenere più opportuno porre l’onere dell’avvio in capo al convenuto opposto, dissentendo motivatamente da quanto stabilito dalla citata Cass. 24629/15, che non aveva mai preso in considerazione la pur rilevante distinzione tra decreti ingiuntivi ai quali è concessa la provvisoria esecuzione che da una prima valutazione possono apparire fondati e decreti ai quali tale provvisoria esecuzione è stata negata che da una prima valutazione possono invece apparire infondati , come appunto verificatosi nella specie Ritenuto infine che per imprescindibili motivi di organizzazione del ruolo, l’udienza di precisazione conclusioni, già programmata per il 9.03.2017 deve necessariamente essere rinviata al 2018 Ciò premesso, visto l’art. 5, co. 2, D.Lgs. 28/2010, Dispone Che le parti partecipino a una procedura di mediazione, invitando la parte più diligente ad avviare la procedura ma ponendo l’onere formale dell’avvio in capo al convenuto opposto, avvisandolo che in difetto la sua domanda di merito sarà dichiarata improcedibile e il decreto sarà revocato Viste le particolarità del presente giudizio, si invita la parte che avvia la procedura di mediazione a convocare avanti al mediatore sia la controparte processuale che il terzo, debitore principale, dal quale dipende, secondo le prospettazioni della banca opponente, l’impossibilità giuridica di produrre la documentazione chiesta dall’opposto con l’ingiunzione di pagamento Ritenuto che il regolare ed effettivo svolgimento della mediazione sarà condizione di procedibilità del giudizio, si avvisa che non sarà considerata soddisfatta la condizione con un mero incontro preliminare tra i difensori delle parti e il mediatore, essendo all’uopo necessaria la personale presenza delle parti o di loro procuratori ad negotia, muniti del potere di concludere l’accordo Si invitano le parti, ove una di esse dichiarasse la propria impossibilità di partecipare o di proseguire nella mediazione oltre il primo incontro, e ove in tale eventualità non fosse disposto un rinvio per consentirle di partecipare, a chiedere che il mediatore verbalizzi quali ostacoli oggettivi impediscono la partecipazione al primo incontro o si frappongono alla prosecuzione della mediazione oltre il primo incontro. Tale verbalizzazione non sarà considerata in violazione della riservatezza, riportando elementi valutabili ai fini delle decisione, ex art. 116, co. 2, cpc. Si rammenta che l’art. 8, co. 4-bis, D.Lgs. 28/2010, stabilisce che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art. 116, co. 2, cpc. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi dall’art. 5 non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”. Fissa il termine di 15 giorni dalla comunicazione telematica della presente ordinanza per l’avvio della mediazione avanti a un organismo regolarmente iscritto nel registro ministeriale e operante, salvo diverso accordo delle parti, nel circondario del Tribunale di Pavia. Non autorizza la precisazione delle conclusioni già programmata per il 9.03.2017 e rinvia la causa per la verifica della procedibilità del giudizio e per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 4.04.2018, ore 9,30.