Sospensione della patente di guida: sanzione amministrativa accessoria o misura cautelare?

La sospensione della patente di guida disposta a seguito di accertamento dello stato di ebbrezza ha natura diversa se disposta ai sensi degli artt. 186, comma 2, lett. b , e 223, comma 1, c.d.s. o dell’art. 186, comma 9,c.d.s

Così ha deciso la Cassazione con l’ordinanza n. 16051/17, depositata il 27 giugno. Il caso. Il Tribunale di Udine rigettava l’appello proposto dalla Prefettura avverso la sentenza del Giudice di Pace che confermava l’annullamento del provvedimento di sospensione della patente di guida disposto ai sensi degli artt. 186, comma 2 e 223, comma 1, c.d.s Avverso tale sentenza la Prefettura ricorreva in Cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 186, comma 2, lett. b e comma 9, e degli artt. 223, comma 1, c.d.s., assumendo che la sospensione della patente di guida era misura provvisoria con finalità cautelari e non sanzione accessoria. Nel caso di specie la Corte rileva come la legittimità del provvedimento in esame debba essere valutata con riferimento alla situazione normativa vigente al momento della commissione del fatto gennaio 2013 . Il Collegio richiama le norme applicabili in materia sottolineando, innanzitutto, la distinzione tra l’applicazione, da un lato, degli artt. 186, comma 2, lett. b , c.d.s. e 223, comma 1, c.d.s. e, dall’altro, dell’art. 186, comma 9,c.d.s Sanzione amministrativa accessoria I primi, infatti, prevedono che al momento dell’accertamento del reato di guida in stato d’ebbrezza, la patente di guida venga immediatamente sospesa per un periodo compreso tra 6 mesi e un anno, quale sanzione amministrativa accessoria. La patente viene quindi trasmessa al prefetto, il quale come sanzione amministrativa accessoria ne può disporre la sospensione provvisoria della validità, fino ad un massimo di due anni. La finalità della previsione normativa è quella di tutelare l’incolumità dei cittadini evitando che il conducente del veicolo continui nell’esercizio di un’attività potenzialmente creativa di ulteriori pericoli . o misura cautelare? L’art. 186, comma 9, invece, presenta un’autonoma fattispecie di sospensione cautelare della patente di guida, prevista fino all’esito della visita medica qualora si riscontri un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l nella persona sottoposta a controllo. La ratio di tale misura è differente dalla precedente e consiste nell’esigenza di acquisire rapidamente il riscontro medico sulla condizione del conducente, così da valutarne l’idoneità alla guida in relazione anche ad un’ipotetica revoca. La Corte accoglie il ricorso del Prefetto e cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 10 marzo – 27 giugno 2017, n. 16051 Presidente Petitti – Relatore Picaroni Ragioni in fatto e in diritto della decisione 1. Il Tribunale di Udine, con sentenza depositata il 13 aprile 2015, ha rigettato l’appello proposto dalla Prefettura UTG di Udine, avverso la sentenza del Giudice di pace di Udine n. 808 del 2013, e nei confronti di P.D. , ed ha confermato, per l’effetto, l’annullamento del provvedimento di sospensione della patente di guida disposto ai sensi degli artt. 186, comma 2, e 223, comma 1, cod. strada. 2. Per la cassazione della sentenza la Prefettura di Udine, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, ha proposto ricorso affidato ad un motivo. L’intimato non ha svolto difese. 3. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., nel senso della manifesta fondatezza del ricorso e il Collegio condivide la proposta. 4. Con l’unico motivo la Prefettura di Udine denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 186, comma 2, lett. b , e comma 9, e degli artt. 223, comma 1, cod. strada, 9 legge n. 689 del 1981, assumendo che la sospensione della patente di guida disposta nel caso di specie era misura provvisoria con finalità cautelari, e non sanzione accessoria. 5. Il motivo è fondato. 5.1. La sospensione della patente di guida al sig. P. è stata disposta in via provvisoria, ai sensi dell’art. 223, comma 1, dopo che allo stesso era stato contestata la violazione dell’art. 186, comma 2, lett. b , cod. strada, essendogli stato riscontrato un tasso alcolemico pari a 1,12 g/l alla prima rilevazione e di 1,27 g/l alla seconda rilevazione. Premesso che la legittimità di tale provvedimento deve essere valutata con riferimento alla situazione normativa vigente al momento della commissione del fatto 19 gennaio 2013 , si osserva a l’art. 186, comma 2, lett. b , cod. strada, nella specie contestato, configura una ipotesi di reato punito con l’ammenda da Euro 800 a Euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, e prevede inoltre che, all’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno b l’art. 223, comma 1, cod. strada, nella formulazione già vigente al momento del fatto, stabilisce che nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida , al momento dell’accertamento della violazione la patente è immediatamente ritirata e trasmessa al prefetto, il quale dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni . 5.2. La disciplina richiamata prevede quindi, per le ipotesi di reato , la sospensione provvisoria della validità della patente, disposta dal prefetto con il limite massimo di due anni, con finalità di tutela immediata dell’incolumità dei cittadini e dell’ordine pubblico, per impedire che il conducente del veicolo continui nell’esercizio di un’attività potenzialmente creativa di ulteriori pericoli Corte cost., ordinanza n. 266 del 2011 ordinanza n. 344 del 2004 da ultimo, Cass., 15/12/2016, n. 25870 . Si tratta di misura che anticipa la sanzione accessoria irrogabile all’esito all’accertamento del reato in sede giudiziale. 5.3. Autonoma fattispecie di sospensione cautelare della validità della patente è quella prevista dall’art. 186, comma 9, che il prefetto adotta fino all’esito della visita medica , e che presuppone il riscontro di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l nella persona sottoposta al controllo ex plurimis, Cass. del 26/05/2010, n. 12898 Cass. 19/10/2014, n. 21774 . La ratio di tale misura, che peraltro neppure viene in rilievo nel caso di specie nel quale il tasso alcolemico riscontrato è inferiore alla soglia di 1,5 g/l, è evidentemente diversa e risiede nell’esigenza di acquisire rapidamente il riscontro medico sulla condizione del conducente, al fine di valutarne l’idoneità alla guida, e quindi anche in funzione della revoca della patente. 6. La decisione impugnata è dunque erronea e deve essere cassata con rinvio, per un nuovo esame dell’appello, alla luce dei principi richiamati. Il giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Udine, in persona di diverso magistrato.