Da un avvocato all’altro, e la notifica del ricorso?

Il luogo in cui la notificazione del ricorso viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, pertanto, i vizi derivanti dalla individuazione di questo ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto che, come tale, è sanabile con efficacia ex tunc.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16053/17 depositata il 27 giugno. Il caso. La banca otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti sia del Comune di Lanuvio, sia dell’architetto che aveva ceduto un credito vantato per prestazioni professionali verso il Comune. Quest’ultimo proponeva opposizione assumendo l’inferiore entità del credito in questione ma il Tribunale la respingeva. Il Comune appellava dinanzi la Corte territoriale di Roma che dichiarava il ricorso inammissibile per inesistenza della notifica dell’impugnazione. Infatti, questa era stata effettuata presso lo studio del precedente difensore domiciliatario della banca, sostituito nel corso del processo di primo grado da un altro difensore che aveva a sua volta eletto un diverso domicilio. Avverso tale provvedimento il Comune di Lanuvio ricorre in Cassazione ponendo, fra l’altro, la questione della corretta qualificazione del vizio di notifica dell’atto d’appello qualora sia stata eseguita nei confronti del difensore originario e non di quello successivamente nominato. Le parole delle Sezioni Unite. Gli Ermellini rilevano quanto affermato dalle Sezioni Unite in tema di inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione. In particolare, la S.C. ha sancito che tale inesistenza si configura, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto , anche nelle ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione . Tali elementi, ha precisato la Cassazione, sono l’attività di trasmissione svolta da un soggetto qualificato dotato della possibilità giuridica di compiere detta attività e la fase di consegna, intesa come raggiungimento di un qualsiasi esito positivo della notificazione. Luogo della notificazione. Il luogo in cui la notificazione del ricorso viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto , pertanto, i vizi derivanti dalla individuazione di questo ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto che, come tale, è sanabile con efficacia ex tunc o per il raggiungimento dello scopo o per la rinnovazione della notificazione. Nella fattispecie, la banca si era costituita nel giudizio di gravame e, dunque, qualunque vizio della notifica dell’appello doveva ritenersi sanato. Pertanto, la Corte territoriale ha errato nel dichiarare l’inesistenza della notificazione e l’inammissibilità dell’impugnazione. Per tutti questi motivi, gli Ermellini accolgono il ricorso e cassano la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 4 aprile – 27 giugno 2017, n. 16053 Presidente Manna – Relatore Orilia Ragioni in fatto e diritto 1 La Banca di credito cooperativo Giuseppe Toniolo soc. coop. a r.l. otteneva dal Presidente del Tribunale di Velletri un decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di Lanuvio e dell’arch. D.S.V. , che aveva ceduto a detta banca un credito di lire 267.918.845 vantato per prestazioni professionali verso il comune. Quest’ultimo proponeva opposizione assumendo che il credito fosse di entità inferiore. Resistevano la Banca e D.S.V. , il quale ultimo eccepiva il difetto della propria legittimazione passiva e chiedeva il rigetto dell’opposizione, che il Tribunale respingeva con sentenza n. 979/08. L’appello proposto dal comune di Lanuvio - costituita la Banca, contumace il D.S. - era dichiarato inammissibile dalla Corte distrettuale di Roma con sentenza n. 5288/14. Rilevava la Corte territoriale che la notifica dell’impugnazione era stata effettuata presso lo studio del precedente difensore domiciliatario della Banca Toniolo, sostituito nel corso del processo di primo grado da altro difensore che aveva a suo volta eletto un diverso domicilio. Osservava quindi detta Corte che la notificazione dell’appello eseguita presso il precedente procuratore doveva ritenersi non già nulla ma inesistente, con conseguente inammissibilità del gravame essendo ormai decorso il termine di cui all’art. 325 c.p.c. dalla notificazione della sentenza di primo grado. 2. - Per la cassazione di tale sentenza il comune di Lanuvio propone ricorso affidato a tre motivi. Resiste con controricorso la Banca di credito cooperativo Giuseppe Toniolo soc. coop. a r.l 3.1. - Il primo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 83, 170, 325, 326 e 330 c.p.c. e dell’art. 87 disp. att. c.p.c. e del R.D. n. 1368/41 si rimprovera alla Corte d’Appello di non avere rilevato l’irritualità della comparsa di costituzione del nuovo difensore per violazione delle prescrizioni di cui all’art. 170 cpc. 3.2 Il secondo, subordinato, motivo deduce ancora la violazione o falsa applicazione degli artt. 170, 156, 325, 326, 330 c.p.c. nonché dell’art. 111 Cost. e dei principi generali in tema di nullità e sanabilità delle notificazioni si sostiene che trattandosi di nullità e non già di inesistenza della notifica, la Corte d’Appello avrebbe dovuto ritenere sanato il vizio per effetto della costituzione della Banca. 3.3 Il terzo motivo, ulteriormente subordinato, denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 325, 326 e 331 o 332 c.p.c. essendo andata a buon fine la notifica dell’impugnazione contro uno degli appellati, ammesso e non concesso che quella nei confronti della Banca fosse da considerarsi inesistente, la Corte di merito avrebbe dovuto ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’altro cioè la Banca ai sensi dell’art. 331 o disporre la rinotifica ex art. 332 cpc. Preliminare è l’esame del secondo motivo, che pone la questione della esatta qualificazione del vizio di notifica dell’atto di appello qualora sia stata eseguita nei confronti dell’originario difensore e non già presso quello successivamente nominato. Il motivo è fondato. Con precedente ordinanza interlocutoria questa Corte aveva rinviato la decisione in attesa della pronuncia delle sezioni unite sulla questione relativa alla qualificazione giuridica della notifica dell’impugnazione nel domicilio eletto per il primo grado di giudizio, quando sia stato eletto in appello un nuovo domicilio e presso un diverso difensore si trattava dunque di stabilire in tal caso se la notificazione sia semplicemente nulla, con possibilità di rinnovazione, ovvero inesistente, con conseguente impossibilità di sanatoria. Le sezioni unite si sono di recente pronunciate e con sentenza n. 14917/2016 hanno affermato i seguenti principi L’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono a nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato b nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita , restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa. Il luogo in cui da notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto. Ne consegue che i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità , o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ Ebbene, poiché nel caso in esame la Banca si era costituita nel giudizio di gravame, qualunque vizio della notifica dell’appello doveva ritenersi sanato e di conseguenza la Corte territoriale non poteva dichiarare l’inesistenza della notifica e, di conseguenza l’inammissibilità dell’impugnazione. 3.4 Fondato è anche il terzo motivo perché, come correttamente osservato dal ricorrente, in ogni caso, essendo andata a buon fine la notifica dell’appello nei confronti di altro appellato il D.S. , dichiarato contumace , la Corte, pur ravvisando l’inesistenza della notifica alla Banca, avrebbe dovuto applicare l’art. 331 cpc e quindi ordinare l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 cpc. In accoglimento del secondo e terzo motivo la sentenza va cassata con rinvio, restando così logicamente assorbito l’esame del primo motivo. Il giudice di rinvio altra sezione della Corte d’Appello di Roma esaminerà pertanto 1 appello del Comune di Lanuvio e all’esito, provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso e dichiara assorbito il primo cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma.