Se il legale rappresentante della società ha una firma illeggibile…

In tema di procura ad litem apposta all’atto con cui sta in giudizio una società, l’illeggibilità della firma del conferente non influisce sulla validità dell’atto se l’identità e la carica dello stesso siano desumibili dalla procura stessa o dal contesto dell’atto a cui questa accede.

Così l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 16005/17 depositata il 27 giugno. La vicenda. Il Tribunale di Torre Annunziata rigettava l’appello proposto da una s.r.l. avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace aveva respinto la domanda per nullità della procura ad litem derivante dall’illeggibilità della firma del conferente, di cui peraltro, osservava il Tribunale, mancava anche il nominativo e l’indicazione della relativa carica. La società ricorre per la cassazione della pronuncia dolendosi per non aver il Tribunale considerato che tali indicazioni risultavano nel corpo dell’atto. Firma illeggibile. In tema di procura, l’illeggibilità della firma non comporta l’invalidità dell’atto nel caso in cui l’identità e la carica del conferente siano comunque desumibili dalla procura stessa o dal contesto dell’atto a cui questa accede. Se dunque la firma del conferente la procura alle liti sia apposta in calce o a margine dell’atto con cui sta in giudizio una società, indicata esattamente nella sua denominazione, l’illeggibilità della stessa è irrilevante se il nome del sottoscrittore risulta dal testo della procura stessa, dalla certificazione d’autografia resa dal difensore, dal testo dell’atto o ancora dalla specifica indicazione della funzione o carica ricoperta identificabile tramite i documenti di causa o le risultanze del registro delle imprese. Al contrario, laddove non sia identificata la funzione o la carica specifica ricoperta e sia indicata la generica qualifica di legale rappresentante” si ha una nullità relativa che può essere opposta dalla controparte. Per questi motivi, non essendosi il provvedimento impugnato conformato ai summenzionati principi, la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 3 marzo – 27 giugno 2017, n. 16005 Presidente Petitti – Relatore Manna In fatto e in diritto 1. - Con sentenza n. 462/14 il Tribunale di Torre Annunziata rigettava l’appello proposto dalla Edilsystem s.r.l. avverso la sentenza emessa dal giudice di pace di Castellammare di Stabia, che aveva respinto la domanda proposta da detta società nei confronti del condominio di via omissis , per nullità della procura ad litem, derivante dall’illeggibilità della firma del conferente. Osservava il Tribunale che oltre ad essere illeggibile tale firma, mancava all’interno della procura l’indicazione del nominativo del conferente e della relativa carica, a nulla rilevando che tali indicazioni fossero contenute nel corpo dell’atto. 2. - Contro tale sentenza la Edilsystem s.r.l. propone ricorso, affidato a cinque motivi. 2.1. - Il condominio di via omissis , è rimasto intimato. 2.2. - Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come dall’art. 1-bis, comma 1, lett. e , D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197. 3. - Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 157, primo e secondo comma, c.p.c., in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., perché la pretesa nullità della procura alla lite è stata rilevata d’ufficio dal giudice di primo grado il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 83, terzo comma, c.p.c., in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., essendo nella specie possibile identificare il soggetto che aveva rilasciato la procura a margine della citazione di primo grado, attraverso le indicazioni contenute nel medesimo atto processuale il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., e 111, sesto comma, Cost., sempre in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., per il carattere apparente della motivazione del giudice d’appello il quarto motivo espone la violazione dell’art. 83, terzo comma, c.p.c., in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., sempre con riferimento all’erronea negazione della possibilità di integrare la procura con le indicazioni emergenti dall’atto a margine del quale essa era stata vergata il quinto motivo deduce la violazione degli artt. 83, terzo comma, e 159 c.p.c., nonchè 1363 e 1367 c.c., in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., per non aver il giudice d’appello interpretato la procura mediante applicazione delle regole ermeneutiche previste in materia contrattuale. 4. - I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per la loro sostanziale ripetitività, sono fondati nei limiti e nei termini che seguono. Il giudice d’appello ha erroneamente interpretato i precedenti di questa Corte nn. 24112/13, 21205/13 e 4199/12 che ha espressamente citato nella motivazione della sentenza impugnata, incorrendo in una loro falsa applicazione. In base ad essi l’illeggibilità della firma non è causa d’invalidità della procura quante volte la l’identità e la carica del conferente siano desumibili o dalla procura stessa o dal contesto dell’atto cui quest’ultima accede. Infatti, l’illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell’atto con il quale sta in giudizio una società, che sia stata esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante e ciò non soltanto quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa, dalla certificazione d’autografia resa dal difensore o dal testo dell’atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall’indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese. In assenza di tali condizioni, ed inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualità di legale rappresentante , si determina nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dell’art. 157 c.p.c., facendo così carico alla parte istante d’integrare con la prima replica la lacunosità dell’atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell’autore della firma illeggibile ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell’atto cui accede Cass. n. 4199/12 conformi, Cass. nn. 7179/15 e 27403/14 . E poiché nella specie nella citazione di primo grado erano stati indicati sia il nome del legale rappresentante della Edilsystem s.r.l., C.G. , sia la sua carica, amministratore unico della società, era del tutto irrilevante che nella procura a margine del medesimo atto talk elementi identificativi non fossero stati ripetuti e la firma non risultasse leggibile. 5. - La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata, in persona di diverso magistrato, che provvederà ad esaminare il merito della domanda e regolerà, all’esito, anche le spese di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese di cassazione.