Beni nazionalizzati in Etiopia: come si determina l’indennizzo?

In tema di indennizzi ai cittadini italiani per beni perduti all’estero in territori già soggetti alla sovranità italiana, le valutazioni degli indennizzi dovuti per tali perdite vanno effettuate, in sede di riliquidazione, avuto riguardo ai prezzi di comune commercio – moltiplicati per un coefficiente di rivalutazione fisso – correnti sul mercato al momento in cui furono adottati dall’autorità straniera i primi provvedimenti limitativi della proprietà e, solo in caso di loro mancanza o di non conoscenza, con riferimento al momento dell’effettivo spossessamento.

Con la sentenza n. 15955/17, depositata il 27 giugno, la Corte di Cassazione affronta il caso dell’indennizzo dovuto ai cittadini italiani per bene posseduti all’estero in territori soggetti alla sovranità italiana e successivamente assoggettati a spossessamento. I fatti. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze veniva convenuto in giudizio per la corresponsione dell’indennizzo previsto dalla l. n. 621/1977 per la perdita di alcuni beni di proprietà degli attori a causa dell’intervenuta nazionalizzazione degli stessi da parte del governo etiopico. Sia primo grado che in secondo, la domanda di indennizzo veniva accolta, unitamente al riconoscimento degli interessi moratori e alla rivalutazione. La sentenza dall’Appello viene dunque impugnata in Cassazione dal Ministero che si duole per la somma liquidata a titolo di indennizzo dal giudice di merito. Contesto normativo. L’art. 5, comma 4, l. n. 16/1980 come modificato dall’art. 5 l. n. 135/1985 prevede che i beni, diritti e interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana Per le perdite avvenute posteriormente al 1° gennaio 1950, le valutazioni saranno fatte sulla base dei prezzi di comune commercio, correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate e nel momento in cui furono adottati dalle autorità straniere i primi provvedimenti limitativi o impeditivi della proprietà o comunque nel moment in cui si è di fatto verificato lo spossessamento, moltiplicati per un coefficiente di rivalutazione 1,90 . Risulta dunque erroneo il provvedimento impugnato nella parte in cui ha determinato il valore dei beni perduti dagli attori al momento dello spossessamento di fatto e non alla data –di diversi anni antecedente - in cui il provvedimento dell’autorità etiopica ha provveduto alla nazionalizzazione. I principi. In conclusione dunque la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello che dovrà procedere ad un nuovo esame della causa facendo applicazione del principio per cui in tema di indennizzi ai cittadini italiani per beni perduti all’estero in territori già soggetti alla sovranità italiana, ai sensi dell’art. 4 l. n. 135/1985, modificativo dell’art. 5 l. n. 16/1980, le valutazioni degli indennizzi dovuti per tali perdite vanno effettuate, in sede di riliquidazione, avuto riguardo ai pressi di comune commercio – moltiplicati per un coefficiente di rivalutazione di 1,90 – correnti sul mercato al momento in cui furono adottati dall’autorità straniera i primi provvedimenti limitativi della proprietà e, solo in caso di loro mancanza o di non conoscenza, con riferimento al momento dell’effettivo spossessamento . Per quanto riguarda invece gli interessi legali dovuti sulla somma determinata nel provvedimento giudiziale di assegnazione definitiva, comprensiva degli interessi moratori spettanti ai danneggiati fino alla liquidazione amministrativa possono essere riconosciuti solo con decorrenza dalla costituzione in mora dell’Amministrazione, ai cui fini è necessaria una specifica richiesta che, pur potendo essere avanzata anche prima dell’emanazione dei decreti ministeriali conclusivi del procedimento di liquidazione, deve essere ricondotta, in mancanza, alla proposizione della domanda giudiziale, non essendo, per contro, idonea, a tal fine, la domanda amministrativa di concessione dell’indennizzo .

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 5 aprile – 27 giugno 2017, n. 15955 Presidente Tirelli – Relatore Valitutti Fatti di causa 1. Con atto di citazione notificato il 16 ottobre 2001, F.A. , in proprio e nella qualità di procuratore dei figli F.M. , O. e F. , tutti eredi di M.R. , conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiedendone la condanna alla corresponsione dell’indennizzo, previsto dalla legge 9 dicembre 1977, n. 961 e successive modifiche, in conseguenza della perdita, per intervenuta nazionalizzazione da parte del governo etiopico, di taluni beni di loro proprietà. Il Tribunale adito, con sentenza n. 21517/2005, accoglieva la domanda. 2. La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 4057/2010, depositata l’11 ottobre 2010, rigettava l’appello proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Con tale decisione il giudice del gravame stabiliva che il valore dei beni perduti in Etiopia dai F. fosse quello vigente al momento dei singoli spossessamenti, e non quello in essere al momento dei primi provvedimenti limitativi o impeditivi della proprietà. La Corte di merito fissava, poi, la decorrenza degli interessi moratori sulle somme liquidate a titolo di indennizzo, comprensive del coefficiente di rivalutazione dell’1,90% previsto dalla legge n. 135 del 1985, con riferimento alla data di presentazione, da parte del F. , della nuova istanza di liquidazione dell’indennizzo, e non con riferimento ad uno specifico atto di costituzione in mora, come sostenuto dall’Amministrazione finanziaria. 3. Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze nei confronti di F.A. , in proprio e nella qualità di procuratore dei figli Maurizio, Ottavio e Fabio F. , affidato a tre motivi. I resistenti hanno replicato con controricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, il Ministero dell’Economia e delle Finanze denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della legge 26 gennaio 1980, come modificato dall’art. 4 della legge 5 aprile 1985, n. 135, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ 1.1. L’Amministrazione ricorrente deduce che la Corte di merito sarebbe incorsa nella violazione del disposto di cui all’art. 5 della legge n. 16 del 1980, laddove ha ritenuto che il valore dei beni perduti in Etiopia dal F. , in proprio e nella qualità, fosse quello vigente al momento dei singoli spossessamenti, e non quello in essere al momento dei primi provvedimenti limitativi o impeditivi della proprietà adottati dal governo etiopico. Sostiene, per contro, la ricorrente che tale valore - secondo la voluntas legis insita nelle disposizioni succitate - avrebbe dovuto essere fissato alla data del provvedimento formale della autorità straniera , e solo in via residuale, con riferimento al successivo spossessamento di fatto operato dalla medesima autorità. 1.2. Il motivo è fondato. 1.2.1. Va osservato, infatti, che l’art. 5, quarto comma, della legge n. 16 del 1980, come sostituito dalla legge n. 135 del 1985, in relazione ai beni, diritti e interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana, stabilisce che Per le perdite avvenute posteriormente al 1° gennaio 1950, le valutazioni saranno fatte sulla base dei prezzi di comune commercio, correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate e nel momento in cui furono adottati dalle autorità straniere i primi provvedimenti limitativi o impeditivi della proprietà o comunque nel momento in cui si è di fatto verificato lo spossessamento, moltiplicati per un coefficiente di rivalutazione 1,90 . Orbene, questa Corte ha affermato, al riguardo, che, in tema d’indennizzi a cittadini italiani per beni perduti all’estero in territori già soggetti alla sovranità italiana, ai sensi dell’art. 4 della I. n. 135 del 1985, modificativo dell’art. 5 della L. n. 16 del 1980, le valutazioni degli indennizzi dovuti per tali perdite vanno effettuate, in sede di riliquidazione, avuto riguardo ai prezzi di comune commercio - moltiplicati per un coefficiente di rivalutazione di 1,90 - correnti sul mercato nel momento in cui furono adottati dall’autorità straniera i primi provvedimenti limitativi della proprietà e, solo in caso di loro mancanza o di non conoscenza, con riferimento al momento dell’effettivo spossessamento Cass. 27/10/2016, n 21747 . 1.2.2. Ne discende che, nel caso di specie, ha errato la Corte d’appello nel ritenere che la stima dei beni perduti dai F. dovesse essere operata con riferimento allo spossessamento de facto, avvenuto per il terreno nell’agosto del 1975, e per il fabbricato, ove era sito il cinema, il primo maggio 1982. Dall’esame dell’impugnata sentenza si evince, infatti, che lo stesso attore in prime cure aveva affermato che il terreno con sovrastante fabbricato, costituente, pertanto, accessione del suolo era stato nazionalizzato con provvedimento dell’autorità etiopica n. 47 del 27 luglio 1975. È, pertanto, con riferimento a tale data che andava determinato il valore dei beni perduti, a prescindere da successivi spossessamenti materiali effettuati dalla medesima autorità. 1.3. Il mezzo va, di conseguenza, accolto. 2. Con il secondo motivo di ricorso, il Ministero dell’Economia e delle Finanze denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1219 e 1224 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ 2.1. Il ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello abbia erroneamente fatto decorrere gli interessi moratori sulle somme liquidate a titolo di indennizzo, comprensive del coefficiente di rivalutazione dell’1,90% previsto dalla legge n. 135 del 1985, dal 9 agosto 1985, ossia dalla data di presentazione, da parte del F. , dell’istanza di nuova liquidazione dell’indennizzo, a seguito dell’entrata in vigore della suddetta legge, e non da uno specifico atto di costituzione in mora dell’amministrazione. 2.2. La censura è fondata. 2.2.1. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, infatti, in tema di indennizzo per i beni perduti all’estero, gli interessi legali dovuti sulla somma determinata nel provvedimento giudiziale di assegnazione definitiva - già comprensiva degli interessi moratori spettanti ai danneggiati fino alla liquidazione amministrativa, in quanto inclusi nel coefficiente di rivalutazione previsto dall’art. 4 della I. n. 135 del 1985 per le richieste presentate dopo il 1950 - possono essere riconosciuti solo con decorrenza dalla costituzione in mora dell’Amministrazione, ai cui fini è necessaria una specifica richiesta che, pur potendo essere avanzata anche prima dell’emanazione dei decreti ministeriali conclusivi del procedimento di liquidazione, deve essere ricondotta, in mancanza, alla proposizione della domanda giudiziale. Non è, per contro, idonea, a tal fine, la domanda amministrativa di concessione dell’indennizzo, alla quale può attribuirsi solo la valenza di impulso del procedimento amministrativo di liquidazione cfr. ex plurimis, Cass. 22/02/2008, n. 4530 Cass. 11/09/2009, n. 19687 Cass. 04/03/2011, n. 5212 Cass. 28/09/2015, n. 19167 Cass. 06/08/2015, n. 16547 Cass. 19/10/2016, n. 21191 . 2.2.2. Da quanto suesposto consegue, quindi, che la statuizione resa, al riguardo, dalla Corte di merito, che ha fissato la decorrenza degli interessi moratori alla data della nuova domanda amministrativa di concessione dell’indennizzo, deve essere considerata erronea. 2.3. La doglianza va, pertanto, accolta. 3. Con il terzo motivo di ricorso, il Ministero dell’Economia e delle Finanze denuncia l’insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis . 3.1. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale non abbia tenuto conto, nella valutazione dei beni, delle critiche alla c.t.u. mosse dall’Agenzia del Territorio nella nota del 6 luglio 2004 depositata agli atti del giudizio. Per il che la motivazione dell’impugnata sentenza sul punto sarebbe del tutto incongrua ed insufficiente. 3.2. Il motivo è inammissibile. 3.2.1. Va, per vero, osservato, al riguardo, che il ricorrente il quale denunci, sotto il profilo di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, l’omessa o erronea valutazione delle risultanze istruttorie, ha l’onere nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso - di indicarne specificamente il contenuto cfr., ex plurimis, Cass. 17/07/2007, n. 15952 Cass. 09/04/2013, n. 8569 Cass. 15/07/2015, n. 14784 . 3.2.2. Nel caso di specie, per contro, il contenuto della nota suindicata non è stato riprodotto nel ricorso art. 366, primo comma, n. 6 cod. proc. civ. , né la stessa risulta ad esso allegata art. 369, secondo comma, m. 4 cod. proc. civ. . 3.3. Il mezzo deve essere, pertanto, disatteso. 4. L’accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso comporta la cassazione dell’impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame della controversia, facendo applicazione dei seguenti principi di diritto in tema d’indennizzi a cittadini italiani per beni perduti all’estero in territori già soggetti alla sovranità italiana, ai sensi dell’art. 4 della L. n. 135 del 1985, modificativo dell’art. 5 della L. n. 16 del 1980, le valutazioni degli indennizzi dovuti per tali perdite vanno effettuate, in sede di riliquidazione, avuto riguardo ai prezzi di comune commercio - moltiplicati per un coefficiente di rivalutazione di 1,90 - correnti sul mercato nel momento in cui furono adottati dall’autorità straniera i primi provvedimenti limitativi della proprietà e, solo in caso di loro mancanza o di non conoscenza, con riferimento al momento dell’effettivo spossessamento in tema di indennizzo per i beni perduti all’estero, gli interessi legali dovuti sulla somma determinata nel provvedimento giudiziale di assegnazione definitiva - già comprensiva degli interessi moratori spettanti ai danneggiati fino alla liquidazione amministrativa, in quanto inclusi nel coefficiente di rivalutazione previsto dall’art. 4 della L. n. 135 del 1985 per le richieste presentate dopo il 1950 - possono essere riconosciuti solo con decorrenza dalla costituzione in mora dell’Amministrazione, ai cui fini è necessaria una specifica richiesta che, pur potendo essere avanzata anche prima dell’emanazione dei decreti ministeriali conclusivi del procedimento di liquidazione, deve essere ricondotta, in mancanza, alla proposizione della domanda giudiziale, non essendo, per contro, idonea, a tal fine, la domanda amministrativa di concessione dell’indennizzo . 5. Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il primo e secondo motivo di ricorso dichiara inammissibile il terzo cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.