Fa inversione di marcia in prossimità del casello autostradale: automobilista sanzionato

L’inversione di marcia effettuata in prossimità del casello autostradale rientra nel divieto contenuto nell’art. 176, comma 1, lett. a del Codice della Strada.

Lo ha deciso la Corte di Cassazione con ordinanza n. 15889/17 depositata il 26 giugno. Il caso. Il Tribunale di Firenze confermava la sentenza del Giudice di Pace che aveva rigettato l’opposizione proposta dal ricorrente al verbale di contestazione della violazione dell’art. 176, commi 1 e 19, c.d.s. recante Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali . L’autista ricorre per cassazione deducendo violazione ed errata applicazione di legge in quanto la condotta da lui tenuta, ossia l’aver effettuato un’inversione di marcia in prossimità del casello autostradale, non rientrerebbe tra le ipotesi dell’articolo sopra citato. Inversione di marcia. Gli Ermellini affermano che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il divieto di inversione di marcia e di attraversamento dello spartitraffico previsto dall’art. 176, comma 1, lett. a , c.d.s. si applica anche allo spazio che precede il casello autostradale . Inoltre, non vi è ragione di discostarsi da tale orientamento, neppure per il caso di inversione del senso di marcia compiuta in tratti di viabilità ordinaria nel quale è collocato il segnale di preavviso di autostrada. Pertanto, rientrando la fattispecie in esame nel divieto contenuto nel predetto articolo, i Giudici di legittimità rigettano il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 7 aprile – 26 giugno 2017, n. 15889 Presidente Petitti Relatore Picaroni Ragioni di fatto e di diritto della decisione Ritenuto che il Tribunale di Firenze, con sentenza depositata il 21 dicembre 2015, ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Firenze n. 6849 del 2012, che aveva rigettato l’opposizione proposta da T.D. avverso il verbale di contestazione della violazione dell’art. 176, commi 1 e 19, cod. strada, per avere effettuato inversione di marcia in prossimità del casello autostradale che T.D. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza d’appello, affidato a due motivi che la parte intimata non ha svolto difesa. Considerato che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., nel senso della manifesta infondatezza del ricorso, e il Collegio condivide la proposta, anche sotto il profilo della inutilità, per ragioni di economia dei mezzi processuali, di disporre la rinnovazione della notifica del ricorso, erroneamente indirizzata all’Avvocatura distrettuale dello Stato anziché all’Avvocatura generale che è legittimata a difendere le articolazioni periferiche dell’amministrazione statale nei giudizi dinanzi a questa Corte Suprema che con il primo motivo è denunciata contraddittorietà della motivazione e si contesta che il Tribunale, pur avendo definito tassativa l’elencazione contenuta nell’art. 176 cod. strada, abbia fatto applicazione della norma nel caso di specie, di inversione di marcia nell’area antistante il casello autostradale, che non rientrava nell’elencazione che con il secondo motivo è denunciata violazione ed errata applicazione dell’art. 176 cod. strada, in quanto l’inversione di marcia come nella specie effettuata non rientrerebbe tra le ipotesi di cui al comma 9 dell’art. 176 citato che le doglianze, da esaminare congiuntamente per l’evidente connessione, sono infondate che, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, il divieto di inversione di marcia e di attraversamento dello spartitraffico previsto dall’art. 176, comma 1, lett. a , cod. strada si applica anche allo spazio che precede il casello autostradale ex plurimis, Cass. 19/08/2005, n. 17037 Cass. 19/07/2006, n. 16573 Cass. 25/10/2006, n. 22904 che il precedente richiamato dal ricorrente, Cass. 05/07/2001, n. 9059, non è pertinente, poiché si riferisce al caso di inversione del senso di marcia compiuta in tratto di viabilità ordinaria, nel quale era collocato il segnale di preavviso di autostrada, e quindi neppure contrasta, ma anzi è coerente, con l’orientamento consolidato, dal quale non vi è ragione di discostarsi, stante l’aderenza alla lettera e alla ratio del divieto che pertanto il ricorso è rigettato senza pronuncia sulle spese che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.