Riuscirà il fortunato a riscuotere la vincita alla lotteria? Questioni di notifiche

La notifica della sentenza nei confronti di una Pubblica Amministrazione deve essere eseguita presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria che l’ha pronunciata.

Lo chiarisce la Corte di Cassazione con ordinanza n. 15415/17 depositata il 21 giugno. Il caso. Il Giudice di Pace di Avellino condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli dello Stato in solido al pagamento in favore dell’attore della vincita di €250,00 alla lotteria. Il Tribunale di Napoli, adito da entrambe le Pubbliche Amministrazioni, dichiarava inammissibile l’atto di appello, in quanto notificato oltre il termine breve di 30 giorni, decorso inutilmente dal giorno della notifica della sentenza di primo grado eseguita presso la sede legale delle Amministrazione. MEF e AAMS ricorrono per cassazione. Notifica all’Avvocatura dello Stato. Gli Ermellini affermano che la notifica della sentenza nei confronti delle PP.AA. per le quali, fra l’altro, è prevista l’assistenza obbligatoria in giudizio dell’Avvocatura erariale deve essere eseguita presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria che l’ha pronunciata. Pertanto, la notifica della sentenza del Giudice di Pace eseguita presso la sede dell’Amministrazione pubblica anziché presso l’ufficio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, no è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c. nei confronti di entrambe le PP.AA. Nella fattispecie, la sentenza era stata notificata all’AAMS presso la sua sede legale e non presso l’Avvocatura erariale, quindi, la Cassazione decide per l’accoglimento del ricorso e rinvia al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 19 gennaio – 21 giugno 2017, n. 15415 Presidente Amendola – Relatore Olivieri Fatto e diritto Premesso Il Tribunale di Napoli, con sentenza 25.3.2015 n. 4510, statuendo sulla impugnazione proposta dal Ministero della Economia e Finanze e dalla Amministrazione Autonoma dei Monopoli dello Stato AAMS avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 824 in data 21.4.2008, che aveva condannato entrambe le PP.AA. in solido al pagamento in favore di I.G. della vincita di C 250,00 realizzata con biglietto della lotteria istantanea Las Vegas , ha dichiarato inammissibile l’atto di appello in quanto notificato in data 9.2.2009 oltre il termine breve di giorni trenta, ex art. 325 c.p.c., decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado effettuata in data 14.5.2008 presso la sede legale della Amministrazione la sentenza è stata impugnata per cassazione dal Ministero Economia e Finanze e dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli succeduta ex lege alla AAMS ai sensi dell’art. 23 quater, commi 1 e 2, DL 6.7.2012 n. 95 conv. in legge 7.8.2012 n. 135 con un unico mezzo con il quale si deduce violazione dell’art. 11 r.d. 30.10.,1933 n. 1611, dell’art. 144co1 c.p.c., dell’art. 327co1 c.p.c. non hanno svolto difese gli intimati I.G. e Consorzio Lotterie Nazionali, cui il ricorso è stato ritualmente notificato in data 1.4.2016 presso i rispettivi difensori domiciliatari, e quanto al secondo ricevuto in data 5.4.2016, invece quanto al primo, ai sensi dell’art. 140 c.p.c. perfezionatosi in data 15.4.2016 OSSERVA il motivo è manifestamente fondato. Ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c. la notificazione della sentenza nei confronti delle Amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l’assistenza obbligatoria in giudizio dell’Avvocatura erariale tali sono ai sensi dell’art. 1, comma 1, r.d. 30.10.933 n. 1611 le Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo deve essere eseguita presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria che l’ha pronunciata, a norma della prescrizione contenuta nell’art. 11, secondo comma, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, recante T.U. delle leggi sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 1252 del 09/05/1973 id. Sez. 3, Sentenza n. 1513 del 02/02/2001, con riferimento alle sentenze del Giudice di Pace id. Sez. 3, Sentenza n. 13373 del 12/06/2014 . Nella specie la parte vittoriosa in primo grado era tenuta ad eseguire analogo adempimento anche nei confronti dell’AAMS, trattandosi di Amministrazione Autonoma statale istituita ed al tempo della notifica ancora disciplinata dal RDL 8.12.1927 n. 2258 conv. in legge 6.12.1928 n. 3474, atteso che la norma di cui all’art. 8 del regio decreto Le consultazioni legali, la rappresentanza e le difese di tutte le vertenze che interessano l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, restano affidate alla Regia avvocatura erariale , espressamente mantenuta in vigore dall’art. 1, All.1, parte I, n. 251 del Dlgs 1.12.2009 n. 179 recante Disposizioni legislative statali anteriori al 1 gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 , prevedeva il patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato nelle controversie proposte dall’AAMS o in cui la stessa era legittimata passiva, con conseguente estensione a detta Amministrazione autonoma del regime speciale delle notifiche degli atti giudiziari e delle sentenze previsto per le altre Amministrazioni statali cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14375 del 03/11/2000, con riferimento ad analoga Amministrazione autonoma – AIMA - Tale disciplina non muta per il fatto che le Amministrazioni pubbliche predette siano rimaste contumaci nel giudizio in primo grado, atteso che la domiciliazione delle stesse presso l’ufficio dell’Avvocatura erariale nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha emesso la sentenza, trova titolo direttamente nella legge e spiega efficacia per tutti i gradi del giudizio, indipendentemente dalle scelte attinenti a valutazioni discrezionali di strategia processuale operate dalle Amministrazioni pubbliche in ordine alla opportunità di costituirsi o meno in giudizio. Ne segue che la notifica della sentenza del Giudice di Pace eseguita direttamente presso la sede della Amministrazione pubblica anziché presso l’ufficio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, deve ritenersi inidonea a fare decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c. nei confronti tanto del Ministero della Economia e delle Finanze, quanto della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ha incorporato ex lege l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli dello Stato, succedendo nelle funzioni attribuite a tale ente, che vengono esercitate senza soluzione di continuità con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali art. 23 quater, comma 2 DL n. 95/2012 conv. legge n. 135/2012 , dovendo conseguentemente ritenersi tempestivo l’atto di appello notificato in data 9.2.2009 entro il termine lungo ex art. 327 c.p.c In conclusione il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa rinviata al Tribunale di Napoli in diversa composizione per l’esame degli altri motivi di gravame dedotti con l’atto di appello delle Amministrazioni pubbliche, e la liquidazione anche delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione cassa la sentenza in relazione al motivo accolto rinvia al Tribunale di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.