Decreto ingiuntivo: quando ha inizio il decorso della prescrizione?

Il termine di prescrizione previsto all’art. 2953 c.c. non decorre dal giorno in cui sia possibile l’esecuzione della sentenza e neppure dalla sua pubblicazione ma dal momento del suo passaggio in giudicato.

Così ha sancito la Corte di Cassazione con sentenza n. 15157/17 depositata il 20 giugno. Il caso. Nel corso di una procedura di espropriazione immobiliare promossa dalla società creditrice nei confronti del debitore, quest’ultimo proponeva opposizione all’esecuzione. Rigettata dal Giudice di prime cure, l’opposizione veniva accolta dalla Corte d’Appello di Roma che riteneva prescritto il diritto vantato dalla società e, dunque, inefficaci sia l’atto di precetto che quelli esecutivi. In tal senso, la Corte territoriale disponeva la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria operata in forza del decreto ingiuntivo. La società ricorre in Cassazione. Decorrenza della prescrizione. La questione riguarda principalmente il termine iniziale di decorrenza della prescrizione. Tale termine era stato individuato dal Giudice di primo grado nella data di esecutorietà del decreto ingiuntivo mentre dalla Corte d’Appello nella data di deposito della comparsa di costituzione e risposta da parte della società opposta, nella quale era contenuta la richiesta di dichiarazione di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo. Gli Ermellini rilevano quanto affermato dalla Cassazione in una precedente pronuncia, anche in virtù del disposto dell’art. 2953 c.c., in base alla quale la prescrizione decennale da actio iudicati decorre non dal giorno in cui sia possibile l’esecuzione della sentenza né da quello della sua pubblicazione, ma dal momento del suo passaggio in giudicato . Nella fattispecie, la Corte d’Appello non ha fatto corretta applicazione dei principi espressi dal Collegio di legittimità. Le nuove parole della Corte. Pertanto, gli Ermellini accolgono il ricorso e cassano la sentenza impugnata affermando che l’eccezione di prescrizione, in sede di legittimità, dovrà essere valutata in base al principio di diritto secondo cui l’interruzione del termine di prescrizione, con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo, ha effetti permanenti fino a quando quest’ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna . Inoltre, l’ulteriore termine di prescrizione previsto dall’art. 2953 c.c. decorre quindi dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull’opposizione ovvero dalla data in cui il decreto acquista efficacia di giudicato, per la sua mancata tempestiva opposizione o per l’estinzione del giudizio di opposizione .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 31 gennaio – 20 giugno 2017, n. 15157 Presidente Vivaldi – Relatore Tatangelo Fatti di causa M.G. ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., nel corso di una procedura di espropriazione immobiliare promossa nei suoi confronti dalla società Pomona Seconda S.p.A. oggi Cocamsa Trading Inc. sulla base di un decreto ingiuntivo divenuto definitivo a seguito dell’estinzione del giudizio di opposizione promosso dall’ingiunto. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Roma. La Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, la ha invece accolta, ritenendo prescritto il diritto fatto valere, dichiarando quindi l’inefficacia dell’atto di precetto e di tutti gli atti esecutivi e disponendo la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria operata in forza del decreto ingiuntivo. Ricorre Cocamsa Trading Inc., sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il M Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c. in tema di interruzione della prescrizione ex art. 2943, primo e secondo comma, cod. civ. - Violazione e falsa applicazione di norma di diritto in tema di effetto permanente dell’interruzione della prescrizione ex art. 2945, secondo comma, cod. civ. - Violazione e falsa applicazione di norma di diritto in tema di decorrenza e durata della prescrizione ex art. 2953 cod. civ. - Violazione e falsa applicazione di norma di diritto in tema di acquisto dell’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo ex art. 653, c.p.c. . Con il secondo motivo del ricorso principale si denunzia Comunque mancanza totale di motivazione circa punti decisivi della controversia per omesso esame di fatto decisivo già oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, n. 5, c.p.c. . I due motivi del ricorso sono connessi, avendo ad oggetto entrambi la questione della decorrenza del termine di prescrizione. Possono quindi essere esaminati congiuntamente. Essi sono fondati. La società creditrice Cocamsa Trading Inc. ha posto in esecuzione un decreto ingiuntivo ottenuto per un credito derivante dal mancato pagamento di canoni di locazione, decreto divenuto definitivo in seguito all’estinzione del giudizio di opposizione. L’opponente M. ha eccepito la prescrizione. Non è in discussione l’applicabilità del termine decennale di prescrizione di cui all’art. 2953 c.c. la stessa corte di appello ha espressamente affermato che l’estinzione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla società creditrice ha determinato l’acquisizione degli effetti del giudicato per il suddetto decreto, e il punto non è oggetto di censura nella presente sede. La questione controversa riguarda esclusivamente il termine iniziale di decorrenza della prescrizione dell’ actio iudicati , individuato dal giudice di primo grado nella data di esecutorietà del decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell’art. 654 c.p.c. e dalla corte di appello, invece, nella data di deposito della comparsa di costituzione e risposta da parte della società opposta nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, comparsa contenente la richiesta di dichiarazione di provvisoria esecutorietà del decreto stesso. La soluzione adottata dalla corte di appello in proposito non risulta conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte in tema di conversione delle prescrizioni brevi a seguito del giudicato, ai sensi dell’art. 2953 c.c In base a tali principi la prescrizione decennale da actio iudicati , prevista dall’art. 2953 c.c., decorre non dal giorno in cui sia possibile l’esecuzione della sentenza né da quello della sua pubblicazione, ma dal momento del suo passaggio in giudicato Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15765 del 10/07/2014, Rv. 631866 - 01 . Con riguardo alla situazione - del tutto analoga a quella in esame - del passaggio in giudicato della pronunzia di primo grado in ipotesi di estinzione del giudizio di appello, si afferma addirittura che in tema di estinzione del processo di appello, dalla quale deriva, ai sensi dell’art. 338 c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, il termine di prescrizione dell’actio iudicati decorre non già dal momento in cui è intervenuto l’evento estintivo, ma dalla declaratoria di estinzione del processo, ossia da quando si dà luogo all’effetto estintivo, in quanto il combinato disposto degli artt. 2945 c.c. e 338 c.p.c., letto alla luce del principio di ragionevolezza nonché del principio del contraddittorio, impone che il dies a quo debba coincidere con la pronuncia che ha reso le parti partecipi dello stesso evento Cass., Sez. 2, Sentenza n. 23156 del 11/10/2013, Rv. 628293 - 01 conf Sez. 1, Sentenza n. 19639 del 07/10/2005, Rv. 583529 - 01 . Con particolare riguardo all’ipotesi del decreto ingiuntivo che acquista gli effetti del giudicato a seguito dell’estinzione del giudizio di opposizione, ed in perfetta coerenza con i principi sopra richiamati, si precisa specificamente che sia con la notifica del ricorso e del relativo decreto ingiuntivo, sia con la comparsa di risposta all’opposizione, l’opposto esercita una azione di condanna idonea ad interrompere la prescrizione ex art. 2943, comma 1 e 2, c.c. tale interruzione ha effetti permanenti e non meramente istantanei ex art. 2945, comma 2, c.c., fino alla sentenza che decide il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ovvero fino a quando quest’ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull’opposizione ovvero del decreto decorrerà poi l’ulteriore termine di prescrizione previsto dall’art. 2953 c.c. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13081 del 14/07/2004, Rv. 574591 - 01 nel medesimo senso, possono altresì richiamarsi Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20176 del 03/09/2013, Rv. 627873 - 01, Sez. 3, Sentenza n. 9876 del 11/05/2005, Rv. 581434 - 01, che esprimono lo stesso concetto, anche se in fattispecie parzialmente differenti . È d’altra parte appena il caso di osservare che non appare predicabile, già sul piano logico, l’affermazione per cui la prescrizione dell’ actio iudicati , e cioè dell’azione che sorge in conseguenza del passaggio in giudicato della pronunzia giudiziale che afferma definitivamente l’esistenza di un determinato diritto, possa decorrere da un momento anteriore al momento in cui si forma il suddetto giudicato, e cioè da un momento in cui detta azione non sarebbe neanche astrattamente ipotizzabile, non sussistendone il presupposto. La sentenza impugnata che, avendo ritenuto prescritto il diritto fatto valere in executivis ha accolto l’opposizione del M. , va pertanto cassata. L’eccezione di prescrizione dovrà essere valutata in sede di rinvio alla luce del seguente principio di diritto l’interruzione del termine di prescrizione, con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo, ha effetti permanenti fino a quando quest’ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna l’ulteriore termine di prescrizione previsto dall’art. 2953 c.c. decorre quindi dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull’opposizione ovvero dalla data in cui il decreto acquista efficacia di giudicato, per la sua mancata tempestiva opposizione o per l’estinzione del giudizio di opposizione . 2. Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte - accoglie il ricorso e cassa in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.