Pensione privilegiata per le vittime del dovere anche per l’infortunio durante la leva obbligatoria

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione confermano la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario per le cause riguardanti vittime del dovere , nonché la sussistenza della suddetta qualifica, anche qualora l’evento lesivo si sia verificato in addestramento nel periodo di leva obbligatoria.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15055/17 depositata il 19 giugno. Il caso. Il Ministero dell’Interno proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Siena con la quale si attribuiva una pensione privilegiata di settima categoria all’attore che aveva riportato una ferita perforante alla cornea nel corso di un’esercitazione, durante il periodo di leva obbligatoria, in virtù di quanto disposto all’art. 1, comma 564, l. n. 266/05. La Corte d’appello confermava quanto disposto dal giudice di prima istanza, avverso tale determinazione il Ministero dell’Interno ricorreva in Cassazione. Il ricorrente lamentava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la violazione dei commi 563 e 564 dell’art. 1, l. n. 266/05, per non aver la sentenza impugnata considerato che la condizione di vittima del dovere sussiste soltanto in presenza di eventi eccedenti il rischio ordinario e istituzionale connesso alle funzioni svolte, costituendo quid pluris rispetto alla situazione che da luogo al riconoscimento della causa di servizio. La giurisdizione. In relazione al primo motivo di ricorso sollevato dal Ministro, la Corte, pronunciatasi a Sezioni Unite, rileva l’infondatezza della questione richiamando il consolidato indirizzo interpretativo, tale per cui con i benefici in favore delle vittime del dovere di cui all’art. 1, comma 565, l. n. 266/05, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo – e non un interesse legittimo – in quanto, sussistendo i requisiti previsti al comma 563 dell’art. 1 di quella legge, la pubblica amministrazione non gode di discrezionalità alcuna in ordine all’ an e al quantum di erogazione di tali provvidenze . Dovrà quindi ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario. La condizione di vittima del dovere. In relazione al secondo motivo di doglianza, la Cassazione riconosce che la condizione di vittima del dovere , con l’attribuzione dei relativi benefici, si configura in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, [che] si siano complicate per l’esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso a dette attività . Quindi, nel caso di specie, con il termine qualunque natura dovrà intendersi anche il periodo di addestramento durante il servizio di leva. Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 23 maggio – 19 giugno 2017, n. 15055 Presidente Rordorf – Relatore Manna Fatti di causa 1. Con sentenza n. 274/2016 la Corte d’appello di Firenze rigettava il gravame del Ministero dell’Interno contro la sentenza n. 252/15 con cui il Tribunale di Siena, riconosciuto che G.V. , mentre nel 1963 espletava il servizio di leva, aveva riportato durante un’esercitazione presso il poligono di Pian di Spille una ferita perforante alla cornea dell’occhio sinistro che gli era stata riconosciuta come dipendente da causa di servizio e per la quale gli era stata attribuita la pensione privilegiata di settima categoria, aveva statuito che egli aveva diritto, in quanto vittima del dovere di cui all’art. 1, comma 564, legge n. 26 del 2005, ai conseguenti benefici assistenziali. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte territoriale ricorre il Ministero dell’Interno affidandosi a due motivi. 4. L’intimato G.V. resiste con controricorso. Ragioni della decisione 1.1. Con il primo motivo si deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, già invano eccepito in sede di merito a riguardo parte ricorrente sostiene che l’attribuzione della qualità di vittima del dovere e il diritto alle conseguenti provvidenze presuppone un’attività valutativa da parte della pubblica amministrazione circa la sussistenza delle particolari condizioni ambientali e operative all’origine del rischio, condizioni necessarie anche nelle ipotesi previste dal comma 563 e non solo in quelle di cui al comma 564 della legge n. 266/05. 1.2. In sede di discussione il difensore di parte ricorrente ha rinunciato al primo motivo, peraltro infondato alla stregua di consolidato indirizzo interpretativo di queste S.U. le quali - con sentenze nn. 23300/16, 23396/16, 759/17, 10791/17 e 10792/17 hanno già avuto modo di statuire che, con i benefici in favore delle vittime del dovere di cui all’art. 1, comma 565, della I. n. 266 del 2005, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo - e non un interesse legittimo - in quanto, sussistendo i requisiti previsti al comma 563 dell’art. 1 di quella legge, la pubblica amministrazione non gode di discrezionalità alcuna in ordine all’an e al quantum di erogazione di tali provvidenze cfr. nello stesso senso, sia pure in relazione alle analoghe figure delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, Cass. n. 21927/08 e Cass. n. 26626/07 . 2.1. Il secondo motivo denuncia violazione dei commi 563 e 564 dell’art. 1 legge n. 266 del 2005 e del d.P.R. n. 243 del 2006, per non avere la sentenza impugnata considerato che la condizione di vittima del dovere cui conseguono i benefici riconosciuti in sede di merito sussiste soltanto in presenza di eventi eccedenti il rischio ordinario e istituzionale connesso alle funzioni svolte, costituendo quid pluris rispetto alla situazione che dà luogo al riconoscimento della causa di servizio per altro verso - prosegue il ricorso - la norma citata non sarebbe applicabile per difetto di nesso di causalità diretta fra l’evento e il tipo di attività indicato nella lett. d del comma 563 dell’art. 1 legge n. 266 del 2005. 2.2. Il motivo è infondato. Ai fini dell’attribuzione dei benefici previsti per le vittime del dovere il già cit. d.P.R. n. 243/06 definisce, all’art. 1, lett. b e c , le missioni come quelle di qualunque natura quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall’autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente e le particolari condizioni ambientali od operative come le condizioni comunque implicanti l’esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto . Su tali basi la giurisprudenza di questa S.C. cfr. Cass. S.U. n. 759/17 Cass. S.U. n. 23396/16 Cass. n. 13114/15 ha statuito che l’attribuzione dei benefici di cui all’art. 1, commi 563 e 564, della I. n. 266 del 2005 presuppone che i compiti rientranti nella normale attività d’istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si siano complicati per l’esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso a dette attività. Tali precedenti riguardano le missioni di qualunque natura, quelle cui si riferisce il comma 564, solo per le quali è previsto che l’invalidità o il decesso dipendano da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative . La vicenda in esame rinvia al concetto di missione delineato in detto comma 564, intendendosi per missione di qualunque natura anche l’affidamento dell’incarico di partecipare ad un’esercitazione nel corso del periodo di addestramento del servizio di leva. Il legislatore aggiunge che le infermità contratte in occasione o a seguito della missione devono essere dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative . Su questo punto l’interpretazione della legge fornita dalla Corte territoriale deve essere condivisa perché l’esercitazione, che in sé avrebbe comportato il rischio ordinario di un’esercitazione militare, ha determinato il ferimento dell’odierno controricorrente a causa delle particolari condizioni operative determinatesi in seguito al grave errore organizzativo accertato dai giudici di merito. E la particolarità delle condizioni ambientali e operative può consistere anche in una situazione venutasi a creare nel corso della missione e non preventivamente determinata. Questa interpretazione trova conferma nel regolamento di attuazione d.p.r. n. 243 del 2006 , il cui art. 1, lett. c , specifica che per particolari condizioni ambientali e operative si intendono le condizioni comunque implicanti l’esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie che abbiano esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto. È una lettura della norma già formulata dalla sezione lavoro di questa S.C. in una decisione che portò ad una soluzione di rigetto della domanda sol per la diversità del caso, che si caratterizzava per il fatto che il rischio era quello tipico di un’attività di addestramento con armi nella quale i compiti affidati con la missione non si erano complicati per l’esistenza o il sopravvenire di circostanze ed eventi straordinari, ulteriori rispetto al rischio tipico Cass., 24 giugno 2015, n. 13114 , complicazione che, nel caso in oggetto così come in quello esaminato dalla citata Cass. Sez. U. n. 23396/16 , è stata invece riscontrata dai giudici di merito nella negligente o imprudente organizzazione del servizio da parte dell’amministrazione militare. Né, infine, può invocarsi una sorta di interruzione del rapporto di causalità a cagione del sopravvenire di circostanze straordinarie o imprevedibili da sole sufficienti a provocare il fatto dannoso e ciò per la dirimente osservazione che tale interruzione del nesso eziologico è già considerata come irrilevante dal cit. art. 1, lett. c , d.P.R. n. 243 del 2006, ai sensi del quale per particolari condizioni ambientali ed operative si intendono - come già detto - le condizioni comunque implicanti l’esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie cioè proprio di quelle circostanze che, in altri casi, avrebbero potuto interrompere il nesso causale ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. pen. . 3.1. In conclusione, il ricorso è da rigettarsi. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Non è dovuto il versamento d’un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012, che non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, le quali, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo cfr., per tutte, Cass. n. 1778/16 . P.Q.M. rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, e condanna parte ricorrente a pagare in favore del controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.