Per il Tribunale di Lecce il termine per la presentazione dell’istanza di mediazione è perentorio

Nella mediazione demandata, il termine di 15 giorni per la presentazione dell’istanza di mediazione è da considerarsi perentorio, e quindi se viene presentata in ritardo, determina l’improcedibilità della domanda.

Sentenza importante e chiarificatrice del Tribunale di Lecce riguardo alla questione, assai dibattuta, relativa alla perentorietà o meno del termine di 15 giorni, previsto dall’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 28/10 e successive modifiche. Il caso. Si trattava, ancora una volta, di un’opposizione a decreto ingiuntivo, in cui con ordinanza del 19 maggio 2016 veniva disposto che le parti procedessero a mediazione delegata, nel termine previsto dalla norma citata, ossia di 15 giorni. All’udienza del 16 ottobre 2016 ossia 5 mesi dopo , parte opposta ha rilevato l’improcedibilità della domanda, vista l’omessa attivazione del procedimento di mediazione. Le parti precisavano le conclusioni e, confermando quelle di cui agli atti introduttivi, e la causa veniva trattenuta in decisione. Seguiva poi il deposito di note conclusive autorizzate. In seguito, con la sentenza in commento, il Tribunale di Lecce dichiarava l’improcedibilità della domanda, a seguito della tardiva presentazione dell’istanza di mediazione avvenuta solo il 22 febbraio 2017, cioè quasi nove mesi dopo la scadenza del termine , con la conseguenza dell’improcedibilità della domanda e della definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo con le possibili conseguenze anche dal punto di vista della responsabilità professionale per il legale che non ha depositato l’istanza nei termini previsti dalla legge e ja causato l’improcedibilità dell’opposizione . Il termine dei 15 giorni è perentorio, anche se non è previsto espressamente dalla legge. La questione è stata sino ad oggi piuttosto dibattuta. In realtà, le prime sentenze hanno negato che il termine fosse perentorio si vedano ad esempio, Tribunale di Firenze, sez. III Civile, sentenza 4 giugno 2015, oppure Tribunale di Roma, sez. XIII, nella sentenza del 14 luglio 2016, n. 14185 . In verità quest’ultima pone dei distinguo, nel senso che in quel caso l’istanza era stata depositata pochi giorni dopo la scadenza del termine e comunque la mediazione si era svolta seppure in modo negativo . Pertanto il Giudice, anche ai sensi dei principi di conservazione degli atti e del raggiungimento dello scopo, aveva ritenuto il termine non perentorio, specificando però che se l’istanza fosse stata presentata diverso tempo anziché pochi giorni dopo, le conseguenze sarebbero state diverse. Ha cominciato poi a farsi strada un’opinione diversa, a partire sempre dal Tribunale di Firenze 9 giugno 2015 a cui hanno fatto seguito altre pronunce, come quella del Tribunale di Cagliari dell’8 febbraio 2017, estensore Tamponi, secondo il quale Il termine di quindi giorni per la presentazione dell’istanza di mediazione ha – in ragione della sua funzione e delle conseguenze decadenziali – natura perentoria, così che dal suo mancato rispetto consegue la necessità per il giudice di emettere una pronunzia di rito contenente la declaratoria di improcedibilità del processo . Analogo ragionamento viene seguito oggi dal Tribunale di Lecce con interpretazione che trova d’accordo anche lo scrivente , secondo cui per la giurisprudenza di legittimità, il carattere della perentorietà del termine può desumersi, anche in via interpretativa tutte le volte che, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, lo stesso debba essere rigorosamente osservato in questo senso Cass. nn. 14624/00, 4530/04 . Il Tribunale porta ad esempio il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo di cui all'art. 641 c.p.c. , che pur non espressamente dichiarato perentorio in effetti lo è, perché la mancata osservanza del termine comporta esecutorietà del decreto ex art. 647 c.p.c Secondo la sentenza in commento, si deve quindi pervenire allo stesso risultato in caso di mancato rispetto del termine concesso dal giudice ex art. 5, comma 2, ultimo periodo d.lgs. n. 28/2010 citato per il deposito della domanda di mediazione. L’implicita natura perentoria del termine si evince infatti dalla stessa gravità della sanzione prevista, che è l'improcedibilità della domanda giudiziale. Sembrerebbe assai strano, conclude la sentenza, che il legislatore, da un lato, abbia previsto la sanzione dell'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, prevedendo altresì che la stessa debba essere attivata entro il termine di 15 gg, dall'altro, abbia voluto negare ogni rilevanza al mancato rispetto del suddetto termine In proposito è solo il caso di rilevare che, anche a ritenere di natura ordinatoria e non perentoria il termine di 15 gg per l'avvio della mediazione, la mancata proposizione di tempestiva istanza di proroga comporta inevitabilmente secondo la prevalente giurisprudenza, che si condivide, la decadenza dalla relativa facoltà processuale così, in materia di conseguenze del mancato rispetto di termini ordinatori processuali, non prorogati, cfr, di recente, Cass. n. 589/15, n. 4448/13, e con pronunce più risalenti, Cass. nn. 4877/05 1064/05 3340/97 . Di conseguenza, il Tribunale ha concluso nel senso che la mediazione tardivamente attivata rende improduttivo di qualsiasi effetto il relativo incombente, provocando gli stessi effetti del suo mancato esperimento e l’applicazione della sanzione della improcedibilità della domanda giudiziale.

Tribunale di Lecce, sentenza 3 marzo 2017 Fatti Con ordinanza del 19 maggio 2016 veniva disposto procedersi a mediazione delegata nel termine di gg 15 ai sensi dell'art. 5, II co., D.Lgs. numero 28 del 2010 e successive modifiche. Tale incombente non ha sortito esito positivo. All'udienza del 11 ottobre 2016 parte opposta ha rilevato la improcedibilità della domanda, attesa la omessa attivazione del procedimento di mediazione. Le parti hanno quindi precisato le conclusioni, confermando quelle di cui agli atti introduttivi. La causa è passata in decisione a seguito di discussione orale. Le parti hanno depositato note conclusive autorizzate. Motivi È pacifico che, nel termine concesso con ordinanza del 19.05.2016, l'opponente non ha attivato la mediazione. Irrilevante e tardivo, ad avviso del Giudicante, è poi la successiva istanza di mediazione depositata il 22 febbraio 2017 cfr. sul punto quanto risultante dalla documentazione prodotta in atti . Trattasi, infatti, di adempimento posto in essere quando il termine ex lege assegnato per l'esperimento rectius attivazione del procedimento di mediazione era già ampiamente scaduto. Né d'altra parte giova obiettare che, in difetto di legale espressa previsione, il termine in questione non avrebbe natura perentoria, ma solo ordinatoria art. 152 c.p.c. . Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, che si condivide, il carattere della perentorietà del termine può desumersi, anche in via interpretativa tutte le volte che, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, lo stesso debba essere rigorosamente osservato in questo senso Cass. numero 14624/00, 4530/04 . Non si dubita ad esempio, che, il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo di cui all'art. 641 c.p.c. , pur non espressamente dichiarato perentorio da tale disposizione, abbia tale qualità, sia perché tale procedimento presenta taluni caratteri del procedimento impugnatorio, la cui proposizione è secondo i principi generali sempre scandita da rigorosi termini processuali, sia perché la mancata osservanza di tale termine comporta esecutorietà del decreto ex art. 647 c.p.c Ritiene il giudicante che a conclusione analoga si debba pervenire in caso di mancato rispetto del termine concesso dal giudice ex art. 5, II co., ultimo periodo D.Lgs. numero 28 del 2010 citato per il deposito della domanda di mediazione. La implicita natura perentoria di tale termine si evince dalla stessa gravità della sanzione prevista, l'improcedibilità della domanda giudiziale, che comporta la necessità di emettere sentenza di puro rito, così impedendo al processo di pervenire al suo esito fisiologico. Apparirebbe assai strano che il legislatore, da un lato, abbia previsto la sanzione dell'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, prevedendo altresì che la stessa debba essere attivata entro il termine di 15 gg, dall'altro, abbia voluto negare ogni rilevanza al mancato rispetto del suddetto termine. In proposito è solo il caso di rilevare che, anche a ritenere di natura ordinatoria e non perentoria il termine di 15 gg per l'avvio della mediazione, la mancata proposizione di tempestiva istanza di proroga comporta inevitabilmente secondo la prevalente giurisprudenza, che si condivide, la decadenza dalla relativa facoltà processuale così, in materia di conseguenze del mancato rispetto di termini ordinatori processuali, non prorogati, cfr, di recente, Cass. N. 589/2015, numero 4448/13, e con pronunce più risalenti, Cass. numero 4877/05 1064/05 3340/97 . Né d'altra parte appare lecito fare riferimento in via analogica al meccanismo di sanatoria previsto dal D.Lgs. numero 28 del 2010 e s.m.i. in caso casi di mancato esperimento della mediazione nelle materie in cui la stessa è obbligatoria ante causam art. 5 co 1 bis . Invero, considerata la natura speciale della disciplina della mediazione iussu iudicis , e la espressa di improcedibilità prevista in caso di inottemperanza, non appare ragionevole ammettere che, in caso di mancato esperimento e/o esperimento tardivo della mediazione disposta dal giudice, sia consentito alle medesime di sanare la propria inerzia mediante la concessione di nuovo apposito termine. D'altra parte nella mediazione obbligatoria ante causam il relativo procedimento deve essere esperito prima del giudizio, e quindi d'iniziativa dalle parti. Ciò spiega perché, ove tale incombente non venga assolto, e la questione sia eccepita dalla parte interessata o rilevata di ufficio, sia consentito sanare l'omissione mediante successivo esperimento della stessa. Si è voluto cioè, in coerenza con analoghe disposizioni processuali si pensi al caso del tentativo obbligatorio di conciliazione evitare l'applicazione della grave sanzione dell'improcedibilità per omissione che poteva essere frutto di mancata conoscenza dell'obbligo normativo. L'improcedibilità in tal caso consegue infatti solo al mancato esperimento della mediazione, ove non sia ottemperato l'ordine del giudice di esperire la mediazione art. 5, I co. bis, D.Lgs. numero 28 del 2010 e ss.mm.ii Del tutto coerente con tale impostazione è l'aver previsto che il mancato esperimento della mediazione disposta dal giudice ai sensi del II comma della disposizione citata, comporti immediatamente, e quindi senza possibilità di sanatoria, l'improcedibilità della domanda. Deve pertanto concludersi nel senso che la mediazione tardivamente attivata rende improduttivo di effetti il relativo incombente, provocando gli stessi effetti del mancato esperimento di esso. Ne segue quindi la applicazione della sanzione della improcedibilità della domanda giudiziale. Resta assorbita ogni questione di merito. Quanto alle spese di lite, considerata la novità della questione e la circostanza che la stessa è stata rilevata di ufficio, le spese di lite vanno interamente compensate. P.Q.M. il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da FFF. nei confronti di così provvede dichiara l'improcedibilità della opposizione avverso il decreto ingiuntivo numero 1234567/1234. Spese di lite interamente compensate fra le parti in causa.