Un mero errore materiale del provvedimento giurisdizionale non produce la sua inesistenza

Cosa accade quando nell’intestazione di un’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione risultino inserite generalità di un consigliere non presente nel Collegio che l’ha adottata? Quali sono le conseguenze che discendono da questo mero errore materiale di cui è affetto il provvedimento?

Lo chiarisce la Corte di Cassazione con ordinanza n. 14919/17 depositata il 15 giugno. Il caso. Gli originari ricorrenti per la revocazione della sentenza n. 10028/2012 della Corte di Cassazione, prospettano, ora, che nell’intestazione dell’ordinanza pronunciatasi sul ricorso risulta menzionato, nel Collegio che la ha adottata, un giudice che non vi faceva parte. Effettivamente, nel Collegio risultante dall’intestazione dell’ordinanza risulta inserito il nome di un consigliere non in servizio presso la Corte di Cassazione. Sulla base di tale circostanza, i ricorrenti propongono istanza con cui sollecitano la Corte a porre rimedio a quello che parrebbe un mero errore materiale nella compilazione dell’intestazione del provvedimento. Errore materiale. Relativamente a tale questione, la Suprema Corte ritiene opportuno applicare il principio di diritto secondo cui va escluso che un provvedimento giurisdizionale, affetto da un mero errore materiale nell’indicazione di uno dei componenti del Collegio che lo ha pronunciato, possa qualificarsi inesistente e pertanto inidoneo a validamente definire, salva la sola necessità della sua emenda formale con il procedimento di correzione, il ricorso che lo ha introdotto . Pertanto, l’istanza che ai sensi dell’art. 3 l. n. 117/1988 prospetti come non ancora esaminato l’originario ricorso deve dirsi infondata, laddove si basi sulla circostanza che sul ricorso originario non possa dirsi intervenuto alcun provvedimento per essere giuridicamente inesistente quello affetto da quel mero errore materiale, non potendo certamente reputarsi quest’ultimo tale da renderlo inesistente . La Suprema Corte dispone la correzione dell’ordinanza.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 20 aprile – 15 giugno 2017, n. 14919 Presidente Amendola – Relatore De Stefano Fatto e diritto Considerato che con istanza datata 25/10/2016 gli originari ricorrenti per la revocazione della sentenza n. 10028/2012 di questa Corte, Alberto e R.G.O. , prospettano che, nell’intestazione dell’ordinanza che si è pronunciata sul ricorso a suo tempo iscritto al n. 5182/13 r.g. ed è stata pubblicata il 19/02/2015 col n. 3298, risulta menzionato, nel Collegio che la ha adottata, un giudice che non faceva parte di quello cosa da cui fanno derivare la giuridica inesistenza del provvedimento adottato e, quindi, desumono che sul loro originario ricorso non si sarebbe ancora provveduto, sì da strutturare la loro istanza ai sensi dell’art. 3 L. 117/88, al fine di conseguire quella che prospettano l’effettiva disamina del loro ricorso entro i successivi trenta giorni, per non essere quindi, nella loro ricostruzione, ancora questo essere mai stato esaminato effettivamente, nel Collegio risultante dall’intestazione di quell’ordinanza risulta inserito, quale Consigliere, tale dott. A.R. , mentre invece, dell’originario Collegio dell’adunanza di sesta sezione del giorno 11/12/2014 faceva parte la dott.ssa A.A. , alla quale, per incompatibilità dovuta al fatto che ella aveva fatto parte del Collegio che aveva pronunziato la sentenza oggetto di revocazione n. 10028/12 di questa Corte , era subentrato, come da decreto 02/12/2014 del Presidente della sesta sez. civile, ritualmente acquisito anche agli atti del presente procedimento, appunto e proprio il consigliere F.R. dal ruolo organico della Magistratura alla data 11/12/2014 e comunque da quello del personale di Magistratura in servizio alla stessa data presso questa Corte suprema di cassazione, non risulta alcun Consigliere dalle generalità A.R. dal verbale dell’adunanza in camera di consiglio 11/12/2014, risulta che, in luogo della dott.ssa A.A. , aveva composto il Collegio che aveva trattato la revocazione in questione appunto il dott. F.R. così, l’evidenza dell’identità del Consigliere effettivamente presente all’adunanza camerale al cui esito è stata pronunciata l’ordinanza 19/02/2015 n. 3298 - che i ricorrenti vorrebbero perfino inesistente in dipendenza di tale erronea identificazione del quinto componente del Collegio - ed al contempo l’inesistenza di Consiglieri presso questa Corte dalle generalità indicate nell’intestazione, consentono di ricondurre agevolmente l’istanza dei R. - che non hanno inteso strutturarla come ricorso notificato alle controparti - ad una sollecitazione a questa Corte a porre rimedio a quello che pare, con ogni plausibilità, un mero errore materiale nella compilazione dell’intestazione del provvedimento, dovuto all’imperita sostituzione delle generalità del Consigliere che componeva tutti i Collegi di quella adunanza A.A. con quelle del Consigliere che era subentrato per la trattazione di quel solo ricorso F.R. con precedente ordinanza 21/02/2017, n. 4498, di questa Corte è stata sottoposta alle parti la questione della convertibilità dell’istanza delle parti nella procedura ufficiosa di correzione di errore materiale, come introdotta dalla novella dell’art. 391-bis cod. proc. civ., il cui primo comma è stato sostituito dal comma 1, lett. l , n. 1, dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197 detta ordinanza è stata comunicata pure alle parti come costituite nel precedente giudizio di legittimità - iscritto al n. 5182/13 r.g. di questa Corte - diverse dagli istanti R. , anche onde loro consentire di interloquire sull’istanza da costoro proposta, anche ai sensi dell’art. 384, comma terzo, cod. proc. civ. sono state depositate memorie dai ricorrenti, dalla Zuritel spa e dalla UniPolSAI Ass.ni, nonché note dal P.G. può, infine, definitivamente riscontrarsi che si risolve in un mero errore materiale, per la non esistenza di altri magistrati – sia in servizio nel ruolo organico della Magistratura ordinaria, sia comunque soltanto presso questa Corte di legittimità nel periodo interessato - con le generalità indicate nell’intestazione dell’ordinanza oggetto dell’istanza di revocazione e contraddistinta con il n. 3298/15, la menzione in essa, tra i magistrati componenti del Collegio deliberante, del dott. A.R. in luogo del dott. F.R. del tutto irrituale è quindi l’istanza formulata ai sensi dell’art. 3 della legge 117 del 1988, visto che sul ricorso per revocazione questa Corte ha da tempo provveduto con il formale provvedimento sul punto adottato, affetto da un errore materiale inidoneo a degradarlo ad atto giuridicamente inesistente attesa anche la sostanziale relegazione ad ipotesi di mancanza materiale dell’atto o di suoi segmenti procedimentali significativi di ogni ipotesi di inesistenza, ricostruita dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte e che ad ogni buon conto qui si emenda, in applicazione del seguente principio di diritto va escluso che un provvedimento giurisdizionale, affetto da un mero errore materiale nell’indicazione di uno dei componenti del Collegio che lo ha pronunciato, possa qualificarsi inesistente e pertanto inidoneo a validamente definire - salva la sola necessità della sua emenda formale con il procedimento di correzione - il ricorso che lo ha introdotto pertanto, è infondata l’istanza, anche ai sensi dell’art. 3 della legge 13 aprile 1988, n. 117, che prospetti come non ancora esaminato l’originario ricorso, ove sia fondata sulla circostanza che su quest’ultimo non possa dirsi intervenuto alcun provvedimento per essere giuridicamente inesistente quello affetto da quel mero errore materiale resta formalmente rigettata ogni istanza di provvedere ex art. 3 legge 117 del 1988, essendo del tutto evidente come questa Corte abbia fin da subito provveduto in modo pieno e tempestivo sulle istanze dei R. , con provvedimento affetto solo da un errore materiale, non potendo certamente reputarsi quest’ultimo tale – se non a prezzo di interpretazioni a dir poco arbitrarie - da renderlo inesistente di conseguenza, può disporsi senz’altro indugio la correzione nei sensi di cui in dispositivo, non essendovi poi luogo a provvedere, per la natura amministrativa e non impugnatoria del procedimento che qui si conclude, né quanto alle spese, né in ordine all’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione. P.Q.M. dispone correggersi, nell’ordinanza resa da questa Corte e pubblicata il 19 febbraio 2015 col n. 3298, le parole A.R. , ove ricorrenti, con le parole F.R. .