La notifica della cartella di pagamento: ecco come si può eseguire

La notificazione della cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni amministrative può essere affidata integralmente al concessionario o all’ufficiale postale e si perfeziona con la ricezione del destinatario alla data risultante dall’avviso di ricevimento.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 14834/17 depositata il 14 giugno. Il caso. Il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione alla cartella di pagamento proposta dall’intimato, in quanto la notifica della cartella era da considerarsi inesistente. Infatti, secondo il Giudice di Pace, la notifica era stata effettuata dal concessionario e non dai soggetti a ciò legittimati, senza che fosse compilata la relata di notifica e senza che fosse indicato il responsabile del procedimento. Il Tribunale rigettava l’appello proposto da Equitalia Nord s.p.a., a cui aveva aderito anche il Comune, ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, come novellato dal d.lsg. n. 46/1999, secondo cui la notifica della cartella esattoriale può essere eseguita non più dall’esattore ma necessariamente dagli ufficiali della riscossione oppure, previa convenzione tra comune e concessionario, da messi comunali o agenti della polizia municipale. Equitalia Nord s.p.a. ricorre in Cassazione. Notifica affidata al concessionario. Gli Ermellini, ritenendo il ricorso di Equitalia Nord s.p.a. fondato, affermano che la notificazione della cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni amministrative , ai sensi della l. n. 698/1981, disciplinata dall’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 come novellato dall’art. 12 d.lgs. n. 46/1999, può essere eseguita direttamente da parte dell’esattore mediante raccomandata con avviso di ricevimento . Inoltre, prosegue il Collegio di legittimità, la seconda parte del comma 1 dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 prevede una modalità di notifica integralmente affidata al concessionario e all’ufficiale postale che è alternativa a quella prevista dalla prima parte e che si perfeziona con la ricezione del destinatario alla data risultante dall’avviso di ricevimento . In tale caso, non è necessaria l’apposita relata visto che è l’ufficiale postale a garantire con l’avviso di ricevimento l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella . Pertanto, la Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia al Tribunale in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza 17 febbraio – 14 giugno 2017, n. 14834 Presidente Petitti – Relatore D’Ascola Fatti di causa e ragioni della decisione 1 Il giudice di pace di Biella con sentenza del 21 febbraio 2012 accoglieva l’opposizione a cartella di pagamento proposta dall’odierno intimato, relativa a verbale di contestazione di infrazione al codice della strada. Riteneva che la notifica della cartella era inesistente in quanto effettuata dal concessionario e non dai soggetti a ciò legittimati, senza compilare la relata di notifica e senza indicare il responsabile del procedimento. Equitalia Nord spa proponeva appello, al quale aderiva il comune di Gaglianico. Il tribunale di Biella con sentenza resa il 28 maggio 2014 ha rigettato l’appello. Ha ritenuto che ai sensi dell’art. 26 del dpr 602/73, come novellato nel 1999 dal d.lgs. n. 46, le notifiche della cartella esattoriale possano essere eseguite non più dall’esattore, ma necessariamente dagli ufficiali della riscossione ovvero, previa convenzione tra comune e concessionario da messi comunali o agenti della polizia municipale. Ha dichiarato inammissibili i motivi di doglianza proposti dagli appellati , non fatti oggetto di appello incidentale. Equitalia Nord ha impugnato questa sentenza con due motivi di ricorso notificato a mezzo PEC il 27 novembre 2014. L’opponente è rimasto intimato e anche il comune di Gaglianico non ha svolto difese. Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, formulando proposta di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza. 2 Il tribunale ha disatteso l’appello sulla base di due considerazioni a impossibilità di stabilire se la notifica fosse effettivamente inesistente, come ritenuto dal giudice di pace, perché non depositata nel fascicolo di parte. b Inesistenza della notifica, a prescindere dal rilievo di cui sopra, perché eseguita direttamente dall’esattore. Nei due motivi, che devono essere esaminati congiuntamente per la loro intima connessione, parte ricorrente espone 1 che la esistenza materiale della notifica era documentata in atti, nei quali si trovava pinzata dentro il fascicolo, e comunque era desumibile dal fatto stesso che era stata proposta l’opposizione contro la cartella. 2 ritualità della notificazione a mezzo di raccomandata inviata direttamente dall’Agente della Riscossione, con richiamo della giurisprudenza di legittimità. Il ricorso è fondato. La effettuazione materiale della notificazione era indiscussa in atti, giacché l’odierno intimato aveva proposto opposizione alla cartella proprio in seguito al ricevimento dell’atto, al quale si era opposto deducendo che la notifica era affetta da vizi insanabili. Ai fini dell’esame dell’impugnazione era sufficiente quindi, come il tribunale ha comunque fatto, dopo aver svolto il rilievo sulla non presenza in atti del fascicolo, pronunciarsi sulla questione di diritto sollevata stabilire cioè se fosse valida la notificazione effettuata direttamente dal concessionario con le forme della notifica a mezzo posta. Su questo decisivo profilo controverso, la sentenza impugnata presenta i vizi lamentati da parte ricorrente. Contrariamente a quanto affermato dal tribunale di Biella, la notificazione della cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, ai sensi della L. n. 689 del 1981 e successive modificazioni , disciplinata dall’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 anche dopo la modificazione apportata a quest’ultima norma con l’art. 12 del d.lgs. n. 46 del 1999, può essere eseguita direttamente da parte dell’esattore mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Cass. n. 12351 del 15/06/2016 . Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la seconda parte del comma 1 dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione Cass. 6395/2014 4567/15 20918/16 . Va aggiunto che le Sezioni Unite SU 149916/16 hanno di recente ricondotto all’ipotesi di nullità della notificazione, di cui deve essere ordinato il rinnovo, ogni ipotesi di vizio che non sia riconducibile a un’assenza materiale dell’attività o a una provenienza del tutto avulsa dai poteri notificatori di soggetti cui l’attività di notificazione sia in astratto riferibile. 3 Ne consegue l’accoglimento del ricorso. La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa al tribunale di Biella in diversa composizione, per l’esame di eventuali questioni residue. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di questo giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al tribunale di Biella in diversa composizione, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.