La costituzione in giudizio della parte intimata sana la nullità della notificazione

La Corte di Cassazione torna a decidere in tema di nullità o inesistenza della notificazione, affermando come per gli effetti costitutivi della stessa non rilevino il luogo in cui questa viene eseguita, dovendosi in caso di erroreritenere la notificazione nulla e non inesistente.

Cosi è stato deciso dalla Suprema Corte con l’ordinanza n. 14589/17 depositata il 12 giugno. Il caso. La Corte d’appello di Catanzaro rigettava l’eccezione di inesistenza della notificazione dell’appello, ritenendo la nullità sanata dalla costituzione in giudizio dell’appellato e, riformando la sentenza di primo grado, rigettava l’istanza al conseguimento della protezione sussidiaria presentata da un cittadino straniero. Avverso tale pronuncia il soccombente ricorreva in Cassazione per violazione e falsa applicazione di norme di legge. Notificazione e sanatoria. La Corte di Cassazione è chiamata a decidere circa la validità della notificazione per la costituzione nel giudizio d’appello. La notificazione, infatti, era stata effettuata al procuratore del ricorrente - costituito nel processo di primo grado, presso la cancelleria del Tribunale di Catanzaro, nonostante egli avesse indicato il proprio indirizzo PEC. Nel caso di specie, la Corte richiamando il suo consolidato orientamento, afferma come l’inesistenza della notificazione del ricorso per Cassazione è configurabile nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione mentre ogni altra difformità dovrà ricadere nella categoria della nullità. Inoltre, prosegue la Corte, il luogo in cui viene eseguita la notificazione non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto indi per cui, dovrà ritenersi che la nullità in esame potrà essere sanata, con efficacia ex tunc , per mezzo di costituzione della parte intimata o con rinnovazione della notificazione. Nel caso in esame la Cassazione rigetta il ricorso, dopo aver rilevato che la nullità della notificazione era stata sanata dalla costituzione della parte intimata attraverso la quale la notificazione, seppur nulla, aveva raggiunto il suo scopo.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile 1, ordinanza 16 maggio 12 giugno 2017, n. 14589 Presidente Scaldaferri Relatore Sambito Fatti di causa Con sentenza in data 1 luglio 2016 la Corte d’Appello di Catanzaro disattesa l’eccezione d’inesistenza della notificazione dell’appello e ritenuta la nullità sanata con la costituzione dell’appellato, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato l’istanza del cittadino pakistano S.I. volta al conseguimento della protezione sussidiaria, riconosciuta dal Tribunale. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso lo S. , sulla base di un articolato motivo, con cui denuncia violazione e falsa applicazione di norme di legge 112, 183 co 1 c.p.c. DL n. 138 del 2011, DL 179 del 2012, 16 sexies 330 c.p.c. . Il Ministero ha resistito con controricorso. Ragioni della decisione 1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma sintetica. 2. Il ricorso è infondato. Va premesso che, come si legge nell’impugnata sentenza, la notifica dell’atto d’appello nei confronti dell’odierno ricorrente è stata effettuata al suo procuratore costituito nel giudizio di primo grado, Avv. Piero Lucà, presso la cancelleria del Tribunale di Catanzaro, ex artt. 170 c.p.c. e 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, appartenendo detto Avvocato al foro di Crotone. 3. Tale notifica è, in effetti, invalida, in quanto, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dall’art. 25 della L. 12/11/2011, n. 183, la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, deve intendersi riferita, per esigenze di coerenza sistematica e d’interpretazione costituzionalmente orientata, al solo caso in cui il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 c.p.c. per gli atti di parte e dall’art. 366 c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine Cass. S.U. n. 10143 del 2012 . 4. La notifica predetta non è tuttavia inesistente, dovendo trovare applicazione i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 14916 del 2016, secondo cui I l’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono a nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato b nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita , restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa II Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità , o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c 5. La notificazione è dunque nulla, e non inesistente, sicché la costituzione della parte appellata ha determinato la sanatoria, come già rilevato, sia pur con motivazione qui integrata, dall’impugnata sentenza. 6. In considerazione dell’intervento sul tema dibattuto della menzionata sentenza delle S.U. n. 14916 del 2016, la Corte ritiene di dover compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Rigetta il ricorso e compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, co 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.