Per l’attivazione di utenze idriche i cittadini non sono tenuti ad alcuna prestazione pecuniaria

In tema di corrispettivo per il godimento di un pubblico servizio, il privato assume una posizione di diritto soggettivo tutelabile in quanto tale dinanzi al giudice ordinario per quanto attiene all’accertamento dell’impossibilità per l’ente di richiedere una prestazione pecuniaria di un determinato importo.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14143/17 depositata il 7 giugno. Corrispettivi per pubblico servizio. Nell’ambito di un procedimento instaurato da alcuni cittadini nei confronti del Comune per l’accertamento della non debenza del diritto fisso” richiesto dal Comune in relazione alla richiesta di un’utenza di servizio idrico, la Corte di Cassazione coglie l’occasione per ribadire che, in tema di corrispettivo per il godimento di un pubblico servizio, il privato assume una posizione di diritto soggettivo tutelabile in quanto tale dinanzi al giudice ordinario per quanto attiene all’accertamento dell’impossibilità per l’ente di richiedere una prestazione pecuniaria di un determinato importo. In tal caso infatti assumono rilevanza diritti ed obblighi di fonte contrattuale privata, ben potendo il giudice verificare in via incidentale la legittimità di provvedimenti amministrativi, determinativi o modificativi della tariffa. Nel caso di specie, il diritto fisso fogne e depurazioni” richiesto dal Comune agli attori è inquadrabile nei rapporti individuali di utenza con soggetti privati ed è regolamentato non da fonti amministrative, bensì di diritto privato negoziale, indipendentemente dalla natura pubblica dell’erogatore. Il ricorso presentato dal Comune lamentava il fatto che, avendo il giudice di prime cure valutato l’illegittimità del diritto fisso” contestato, avrebbe dovuto disapplicare anche altre delibere comunali, oltre alla delibera del comitato interministeriale per la programmazione economica n. 131 del 2002 relativa alla determinazione delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione. La censura si presenta però infondata in quanto la voce debitoria richiesta dal Comune si riferiva ad elementi del tutto estranei rispetto all’oggetto della delibera summenzionata. In conclusione, il ricorso viene rigettato.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 14 marzo – 7 giugno 2017, n. 14143 Presidente Tirelli – Relatore Fatto e diritto In un procedimento tra C.I. e altri, e Comune di Ascoli Piceno, avente ad oggetto l’accertamento circa la richiesta della titolare di una utenza di servizio idrico, della non debenza di diritto fisso richiesto dal Comune. Il Giudice di Pace rigettava la domanda. Il Tribunale, in funzione di Giudice di appello, in riforma, la accoglieva. Ricorre per cassazione il Comune. Non svolge attività difensiva l’intimata. Il Comune propone ricorso sulla base di due motivi. Con il primo, si afferma che il Comune ha gestito il servizio idrico, determinando le relative tariffe nel pieno rispetto della normativa in vigore. Nel secondo/si sostiene che il giudice, valutando illegittimo il diritto fisso in esame,avrebbe dovuto disapplicare varie delibere comunali e la stessa delibera del CIPE n. 131 del 2002, che ne costituisce il fondamento. I due motivi, strettamente connessi, possono trattarsi congiuntamente. Si da atto che controversia del tutto analoga ricorrente lo stesso Comune è già stata decisa da questa Corte n. 14958 del 2012 in senso sfavorevole al Comune stesso. In generale, va ribadito che, in tema di corrispettivo dovuto per il godimento di un pubblico servizio, la posizione del privato assume la natura di diritto soggettivo, tutelabile dinnanzi al giudice ordinario, per quanto attiene all’accertamento della inesistenza del potere dell’ente di pretendere una prestazione pecuniaria di un determinato importo, venendo in tal caso in considerazione diritti ed obblighi di fonte contrattuale privata e ben potendo il giudice verificare in via incidentale la legittimità e l’efficacia di provvedimenti della autorità amministrativi determinativi o modificativi della tariffa. Nella specie, la debenza del diritto fisso fogne e depurazioni attiene al rapporto di utenza del servizio idrico integrato inquadrabile nei rapporti individuali di utenza con soggetti privati, la cui fonte regolatrice non è di natura amministrativa ma di diritto privato negoziale, indipendentemente dalla natura dell’erogatore. Va altresì osservato che proprio dalla parte di delibera n. 55 del 2002, riportata nello stesso ricorso emerge che l’importo fisso fognatura e depurazione” è composto da voci del tutto estranee ai consumi di acqua, e relative invece ad altri parametri numero addetti, superficie edificata, ecc. , non contemplati dalla predetta delibera del CIPE n. 131 del 2002. Non si comprende dunque per quale ragione l’odierna resistente avrebbe dovuto impugnare la deliberazione del CIPE, cui la delibera n. 55 del 2002 avrebbe dovuto conformarsi né altre delibere comunali, come richiesto dal ricorrente, la cui rilevanza non iene specificamente chiarita. È bensì vero che, con successiva delibera n. 133 del 2004, il Comune ha eliminato l’importo per costi generali ed amministrativi ma questo non era il solo costo fisso svincolato dai consumi, essendo rimaste in vita voci variabili in funzione di numero di addetti e della superficie. Vanno pertanto rigettati i due motivi e conseguentemente il ricorso. Nulla sulle spese, non essendosi costituita l’intimata. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.