Convalida di sfratto: salvo il contraddittorio instaurato nei confronti della società

È questo il caso dell’atto di intimazione di sfratto con contestuale citazione per la convalida rivolto ad una società rappresentata nella qualità del suo amministratore unico pro tempore.

Lo ripercorre e lo chiarisce la Suprema Corte con ordinanza n. 13508/17 depositata il 19 maggio. Il caso. L’attrice intimava la licenza per finita locazione alla società e alla sua amministratrice in relazione all’immobile locato e li conveniva in giudizio per sentir dichiarare cessata la locazione. Il Tribunale accoglieva la domanda dichiarando cessato il contrattato e condannando la società convenuta al pagamento delle differenze sui canoni e al risarcimento dei danni. L’amministratrice della società appellava la sentenza dinanzi la Corte d’appello che, dichiarando il difetto di legittimazione passiva dell’amministratrice, confermava la sentenza resa dal Giudice di prime cure. Ricorrono per cassazione la società, in persona del legale rappresentante e quest’ultima in proprio. Le doglianze contestano la violazione dell’art. 354 c.p.c. recante Rimessione al primo giudice per altri motivi per mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti della società. Amministratore unico pro tempore. La Cassazione rileva che dagli atti processuali relativi al giudizio di primo grado risulta che l’atto di intimazione di sfratto per finita locazione con contestuale citazione per la convalida era rivolto alla società, rappresentata dall’interessata in qualità di amministratrice unica pro tempore. Pertanto, essendo tale atto rivolto sia alla società che alla amministratrice, quest’ultima poteva avere titolo per costituirsi solo nella qualità di legale rappresentante della società, e non in proprio, posto che l’intimazione non era rivolta contro di lei. Inoltre, la notificazione dell’atto di intimazione nei confronti della società non era stata possibile proprio perché effettuata nel luogo della sede legale della stessa che in quel momento risultava chiusa e non vi era alcun soggetto idoneo alla ricezione degli atti. Tuttavia, risultava regolare la notifica effettuata nei confronti dell’amministratrice unica e, dunque, anche l’instaurazione del contraddittorio nei confronti della società poteva dirsi tale. Per tutti questi motivi, posto che l’amministratrice avrebbe potuto anche non costituirsi in giudizio, la Corte afferma l’infondatezza del ricorso, lo rigetta e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 6 aprile – 29 maggio 2017, n. 13508 Presidente Amendola – Relatore Cirillo Fatti di causa 1. V.E. intimò licenza per finita locazione alla s.r.l. Roma Sisteni e Comvinioni ed al suo amministratore F.R. in relazione ad un immobile condotto in locazione dalla società e li convenne in giudizio davanti al Tribunale di Roma per sentire dichiarare cessata la locazione alla data del 12 giugno 2008. Si costituì in giudizio F.R. , eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando la propria estraneità rispetto al contratto di locazione. Il Tribunale - pronunciata l’ordinanza di rilascio ai sensi dell’art. 665 cod. proc. civ. e dichiarato inammissibile l’intervento volontario svolto, ai sensi dell’art. 105 cod. proc. civ., dalla s.r.l. Roma Sisteni e Comvinioni - accolse la domanda, dichiarò cessato il contratto alla data del 12 giugno 2008 e condannò la società convenuta, in persona dell’amministratore F.R. , a corrispondere le differenze sui canoni, al risarcimento danni ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ. ed al pagamento delle spese di lite. 2. La pronuncia è stata appellata da F.R. in proprio e quale amministratore unico della Roma Sisteni e Comvinioni s.r.l. e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 22 ottobre 2015, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della F. in proprio ed ha nel resto confermato la decisione di primo grado, compensando integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. 3. Contro la sentenza d’appello ricorrono Roma Sisteni e Comvinioni s.r.l., in persona del legale rappresentante F.R. e quest’ultima in proprio, con unico atto affidato a cinque motivi. Resiste V.E. con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis del codice di procedura civile, ed entrambe le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 1. I motivi di ricorso contestano, sorto vari profili, la violazione dell’art. 354 cod. proc. civ., per mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti della società, nonché dell’art. 91 cod. proc. civ. in punto di liquidazione delle spese. Essi sono tutti privi di fondamento. 1.1. La Corte d’appello ha rilevato che nella specie la F. era stata citata in giudizio in primo grado non nella qualità di legale rappresentante della società Roma Sisteni e Comvinioni, bensì in proprio, per cui ella aveva diritto di eccepire, fondatamente, il proprio difetto di legittimazione passiva. Subito dopo tale affermazione, la Corte di merito ha riconosciuto che la Roma Sisteni e Comvinioni s.r.l., siccome ritualmente evocata in giudizio , aveva tutto l’interesse a partecipare al giudizio di primo grado, per cui doveva essere accolta la sua eccezione per violazione del contraddittorio. Tanto premesso, la sentenza ha ritenuto di poter procedere ugualmente all’esame del merito, perché nel giudizio di appello erano presenti sia F.R. in proprio che la società Roma Sisteni e Comvinioni, sicché il contraddittorio è sicuramente integro . 1.2. Tale motivazione, benché contenente alcune inesattezze, resiste tuttavia alle censure proposte. Dalla verifica degli atti processuali relativi al giudizio di primo grado - ai quali questa Corte ha accesso in considerazione del tipo di vizio denunciato - risulta che l’atto di intimazione di sfratto per finita locazione con contestuale citazione per la convalida fu rivolto nei confronti della Roma Sisteni e Comvinioni s.r.l., rappresentata, nella qualità di amministratore unico pro tempore , dalla Sig.ra F.R. . Tale atto conteneva, prima delle conclusioni, la citazione rivolta nei confronti della società e di F.R. , il che consente di affermare che quest’ultima poteva avere titolo per costituirsi solo nella qualità di legale rappresentante della società, e non in proprio, posto che l’intimazione non era rivolta contro di lei. Correttamente, pertanto, l’atto di intervento della società fu dichiarato inammissibile dal Tribunale, perché essa poteva solo costituirsi come parte e non intervenire come un terzo. La notificazione dell’atto di intimazione nei confronti della società, come risulta dall’attestazione dell’ufficiale giudiziario in data 3 febbraio 2012, ebbe luogo nella sede legale della stessa ma non fu possibile perché la sede era chiusa e non vi era alcun soggetto idoneo alla ricezione degli atti ciò non toglie che l’instaurazione del contraddittorio nei confronti della società fu regolare ai sensi dell’art. 145 cod. proc. civ., dovendosi considerare regolare la notifica compiuta nei confronti dell’amministratore unico F.R. ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., come risulta dalla previsione dell’ultimo comma del citato art. 145. Ne deriva, quindi, che la conduttrice Roma Sisteni e Comvinioni s.r.l. fu ritualmente chiamata in giudizio fin dal primo grado e scelse liberamente di non costituirsi, salvo poi proporre l’inammissibile atto di intervento. 1.3. Da tali considerazione risulta l’infondatezza dei motivi primo, secondo, terzo e quinto del ricorso, aventi tutti ad oggetto la presunta violazione del diritto al contraddittorio nei confronti della società Roma Sisteni e Comvinioni. Ed è evidente che tale esito comporta l’infondatezza anche del quarto motivo, posto che l’amministratrice F.R. avrebbe potuto anche non costituirsi in giudizio, perché la domanda giudiziale, come si è visto, non era rivolta contro di lei per cui non è censurabile la decisione della Corte di merito di disporre la compensazione integrale delle spese dei due gradi anche nei suoi confronti, nonostante sia stato dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva. 1.4. Quanto, infine, alla querela di falso che il difensore della ricorrente ha depositato nei confronti della proposta di decisione avanzata da parte del Consigliere relatore nel presente giudizio, la Corte osserva che essa è irricevibile come tale, posto che gli eventuali errori di quella proposta possono essere oggetto di contestazione nella memoria, com’è poi avvenuto, e sono comunque passati al vaglio della decisione collegiale, non contenendo altri che un progetto di decisione. 2. Il ricorso, pertanto, è rigettato. A tale esito segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55. Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 4.700, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.