Notifica di un atto di impugnazione: per il ricevente non è prova della conoscenza legale dell’atto impugnato

Ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, il concetto di conoscenza legale dell’atto da impugnare si riferisce alla conoscenza conseguita dal soggetto per effetto di un’attività dallo stesso effettivamente svolta nel processo sicché non può ritenersi idonea a determinare tale conoscenza, da parte di colui che la riceve, la sola notificazione di un atto di impugnazione.

La I sezione della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12983, depositata il 24 maggio 2017, si è occupata di una vicenda occorsa in materia di omologazione di concordato preventivo con specifico riferimento alla questione della decorrenza del termine breve per la proposizione del reclamo. Il fatto. Avverso il decreto di omologazione di un concordato preventivo era promosso reclamo ai sensi dell’art. 183, comma 1, l. fall., in via principale da taluni creditori, ed in via incidentale da altro creditore. Chiamata a decidere il caso la Corte d’appello accoglieva il reclamo principale dichiarando invece inammissibile quello incidentale in quanto tardivo, giacché proposto oltre il termine di cui all’art. 739 c.p.c Sosteneva il Giudice del reclamo che, ai fini della decorrenza del termine di cui all’art. 739 c.p.c., si dovesse guardare alla notificazione del decreto di omologazione ovvero, in sua mancanza, al momento di legale conoscenza del decreto stesso. Nel caso di specie la Corte di appello riteneva che la conoscenza legale del decreto di omologazione, impugnato in via incidentale, fosse intervenuto, rispetto all’impugnante in via incidentale, con la notifica del reclamo principale. Il termine per impugnare il decreto di omologazione. La decisione era gravata di censure dinanzi alla Corte di Cassazione dalla società soccombente che principalmente rilevava la violazione e falsa applicazione dell’art. 739 c.p.c Si doleva che fosse erronea la decorrenza del termine breve per la proposizione dell’impugnazione, poiché la notifica dell’impugnazione comportava la conoscenza dell’atto solo da parte dell’impugnante e non anche, come invece ritenuto, da parte del destinatario della notifica. Gli Ermellini ritenevano il ricorso fondato muovendo plurime critiche alla pronuncia della Corte d’appello. Ritenevano i Giudici che vi fosse stata una erronea individuazione del termine per proporre reclamo. Tale termine, nella ricostruzione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, era di 30 giorni ai sensi dell’art. 183, comma 2 e dell’art. 18 l. fall., in forza di una lettura costituzionalmente orientata delle norme, tanto nell’ipotesi di rigetto dell’omologazione che in quella di suo accoglimento. L’erronea applicazione del principio di conoscenza legale dell’atto. Sotto differente profilo la Cassazione censurava anche l’erronea individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine breve di cui all’art. 739 c.p.c Come noto, a norma del citato articolo la decorrenza del termine per proporre reclamo avverso un provvedimento camerale si atteggiava in maniera differente a seconda che sia dato nei confronti di una sola parte, nel qual caso prende ad essere computato dalla comunicazione del provvedimento, ovvero nei confronti di più parti. In tale contesto la conoscenza legale del provvedimento da impugnare ai fini della decorrenza del termine breve è stata riconosciuta non solo in capo al soggetto notificante, bensì anche in capo al soggetto destinatario della notifica, così equiparandosi la notifica dell’impugnazione alla notifica del provvedimento impugnato. Le censure mosse dalla Cassazione a tale capo della pronuncia evidenziavano una erronea interpretazione del principio di conoscenza legale dell’atto da impugnare. In questa prospettiva la giurisprudenza di legittimità già in precedenti occasioni aveva precisato che la conoscenza legale dell’atto impugnato è quella conseguita per effetto di una attività svolta nel processo, di cui la parte sia destinataria o che la stessa ponga in essere in termini idonei a conseguire la conoscenza dell’atto. In questa dinamica la giurisprudenza Cass. n. 18184/10 aveva pure sottolineato come la notifica di un atto di impugnazione non presupponga per chi la riceve anche la conoscenza del contenuto della pronuncia impugnata, essendo solo idonea al mero apprendimento dell’esistenza della sentenza stessa. Ne conseguiva l’inidoneità della notifica del reclamo principale ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione con accoglimento del ricorso e rinvio ad altra sezione della Corte d’appello.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 7 marzo – 24 maggio 2017, n. 12983 Presidente Aniello Relatore Scaldaferri Fatti di causa Avverso il decreto con cui il Tribunale di Brindisi aveva omologato il concordato preventivo della ditta individuale del dott. R. veniva proposto reclamo ex articolo 183 comma 1 l. fall. dai creditori opponenti R.T. , G. e R. , nonché reclamo incidentale da altro creditore opponente, la Comifar Distribuzione s.p.a La Corte d’appello di Lecce, con decreto depositato il 4 febbraio 2011, accoglieva per quanto di ragione il reclamo principale disponendo l’accantonamento di somma corrispondente ad un credito dei reclamanti oggetto di accertamento giudiziale in corso e dichiarava inammissibile perché tardivo il reclamo incidentale. Rilevava, quanto a quest’ultima impugnazione, che essa era stata proposta in data 7 giugno 2010 oltre il termine previsto dall’articolo 739 cod.proc.civ., decorrente, in mancanza di notificazione del decreto di omologazione, dalla equipollente acquisizione della legale conoscenza del decreto stesso da parte della Comifar, che riteneva intervenuta in data 11 maggio 2010 con la notifica alla società stessa del reclamo principale, già depositato in Cancelleria unitamente ai documenti pertinenti tra i quali il decreto di omologazione. Avverso tale provvedimento la Comifar Distribuzione s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione ex articolo 111 comma 7 Cost., per due motivi. Gli intimati non hanno svolto difese. Rragioni della decisione 1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 739 cod.proc.civ., in cui sarebbe incorsa la corte leccese nel ritenere che la notificazione, in data 11 maggio 2010, del reclamo da parte dei creditori opponenti germani R. ad essa Comifar, altra creditrice opponente, abbia fatto decorrere il termine breve per la proposizione da parte di quest’ultima della impugnazione. Sostiene invece la ricorrente che, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, la notifica dell’atto di gravame comporta la scienza legale del provvedimento impugnato solo per il notificante, non anche per il destinatario della notifica stessa. Deduce poi la ricorrente, con il secondo motivo, come in ogni caso il proprio reclamo incidentale, anche se tardivo, dovesse essere ritenuto ammissibile in applicazione del principio generale di cui all’articolo 334 cod.proc.civ 2. Il ricorso è fondato quanto al primo assorbente motivo la Corte leccese ha errato, sotto più profili, nel ritenere ormai decorso, al momento della proposizione del reclamo incidentale, il termine breve per la proposizione di tale impugnazione. 2.1. In primo luogo, ritenendo tardiva la impugnazione proposta 27 giorni dopo la ritenuta decorrenza iniziale del termine breve, la Corte di merito si è discostata dall’orientamento più volte espresso da questa Corte di legittimità cfr. Cass. n. 4304/12 n. 21606/13 , che individua tale termine in quello di trenta giorni previsto per il reclamo ex articolo 183 comma 2 e 18 l. fall. avverso l’eventuale sentenza dichiarativa di fallimento che sia contestualmente emessa con il decreto che rigetta la domanda di omologazione del concordato preventivo. Orientamento cui il Collegio ritiene di dare continuità, condividendo la considerazione unitaria, in virtù di una lettura costituzionalmente orientata del disposto dei due commi dell’articolo 183 l. fall., del termine per proporre il reclamo sia nel caso in cui la omologazione del concordato preventivo sia negata sia in quello in cui sia accordata. 2.2. D’altra parte, anche la decorrenza iniziale del termine breve è stata erroneamente stabilita dalla Corte di merito. L’articolo 739 cod.proc.civ. dispone che il termine perentorio per proporre reclamo avverso un provvedimento camerale decorre, quando è dato in confronti di una sola parte, dalla comunicazione del provvedimento stesso, ovvero dalla sua notificazione quando è dato come nella specie in confronto di più parti attualmente peraltro, a seguito della inclusione nel biglietto di cancelleria di cui all’articolo 136 cod.proc.civ. prescritta con la modifica dell’articolo 45 disp. att. c.p.c. dal D.L. n. 179/2012 convertito nella L. n. 221/2012, qui inapplicabile del testo integrale del provvedimento comunicato, la distinzione tra la notificazione e la comunicazione di Cancelleria del provvedimento non può più porsi con riguardo al contenuto della informazione data alla parte con l’uno o l’altro mezzo . La Corte di merito ha ritenuto che la conoscenza legale del provvedimento da impugnare, ai fini della decorrenza del termine breve stabilito dalla legge, si configuri non solo relativamente al notificante, ma anche nei confronti del destinatario della notifica, alla stregua di un principio generale di equipollenza della notifica della impugnazione alla notifica del provvedimento impugnato. Ritiene il Collegio che tale orientamento, pur ripetutamente espresso in pronunce non recenti di questa Corte di legittimità, non tenga adeguatamente conto della nozione di conoscenza legale , che fa riferimento alla conoscenza conseguita per effetto di un’attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che ella stessa ponga in essere, la quale sia normativamente idonea a determinare da sé detta conoscenza o tale, comunque, da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale cfr. Cass. n. 15359/2008 n. 7962/2009 . Alla stregua di tale nozione, non può dirsi che la notificazione di un atto di impugnazione, per colui che la riceve, consenta la legale scienza della sentenza impugnata o la faccia presupporre, atteso che la notifica di un atto di impugnazione presuppone la pronunzia della sentenza oggetto dell’impugnazione stessa, ma non implica che essa sia legalmente conoscibile in tutti i punti dalla parte che subisce l’impugnazione, anche cioè per le parti che non siano state impugnate. Tale notifica non può dunque ritenersi idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione cfr. Cass. n. 18184/2010 n. 20812/09 n. 7962/2009 . 3. Si impone dunque, in accoglimento del ricorso, la cassazione del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo esame alla Corte di merito in diversa composizione, che regolerà anche le spese di questo giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di cassazione.