Approdato in Italia, dimentica di dichiarare la sua presenza: espulso

Confermato il decreto emesso dal Prefetto. Fatale allo straniero l’omessa dichiarazione della propria presenza in Italia. Rilevante anche la mancanza del passaporto biometrico.

Presenza non dichiarata e niente passaporto biometrico. Legittimo il decreto di espulsione dello straniero Cassazione, ordinanza n. 12964/2017, Sezione Sesta Civile, depositata il 23 maggio . Obbligo. Già il Giudice di pace ha ritenuto legittimo il decreto di espulsione firmato dal Prefetto. Decisivo il richiamo all’articolo 1, comma 2, della legge 68 del 2007 – Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio” –, secondo cui al momento dell’ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell’area Schengen, entro otto giorni dall’ingresso” lo straniero deve dichiarare la sua presenza, rispettivamente all’autorità di frontiera o al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’Interno”. Quest’obbligo non è stato rispettato, rilevano ora i magistrati della Cassazione, confermando l’espulsione . Centrale risulta l’ omessa dichiarazione di presenza . Dato, questo, rilevante, annotano i giudici, a prescindere dalla prova dell’ingresso in Italia attraverso la frontiera di Fiumicino . Peraltro, viene anche rilevato che lo straniero non risulta essere in possesso di passaporto biometrico , e quindi egli non può entrare in area Schengen, ancorché privo di visto d’ingresso .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 11 aprile – 23 maggio 2017, n. 12964 Presidente/Relatore Campanile Fatto e diritto Ritenuto che il Giudice di pace di Roma ha rigettato il ricorso proposto da C.N. avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal prefetto di Roma in data 14 novembre 2014, rilevando che le censure non attenevano al profilo contestato, fondato sulla omessa presentazione della dichiarazione di presenza di cui all’articolo 1, comma 2, della l. n. 68 del 2007, nonché sulla violazione del comma 3 della medesima disposizione C.N. propone ricorso per cassazione, deducendo che non risultava provato che egli fosse entrato in Italia il 23 aprile 2014 attraverso il valico di Fiumicino, non risultando in proposito alcun timbro sul proprio passaporto La parte intimata non svolge attività difensiva Considerato che il Collegio ha disposto, in conformità al decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata il ricorso è inammissibile, non essendosi censurata la fondamentale ratio decidendi del provvedimento impugnato, incentrata sull’omessa dichiarazione di presenza di cui all’articolo 1, comma 2, della l. n. 68 del 2007, che assume autonoma rilevanza a prescindere dalla prova dell’ingresso in Italia attraverso la frontiera di Fiumicino, atteso che non risulta che il ricorrente sia in possesso di passaporto biometrico e di potere conseguentemente entrare in area Schengen ancorché privo di visto d’ingresso cfr. Cass., n. 5639 del 2016 , né viene contestato il rilievo, di decisiva rilevanza, in merito all’omessa indicazione della data in cui il ricorrente si era recato per l’ultima volta in Italia. Non si provvede in merito al regolamento delle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata. P.Q.M . Dichiara inammissibile il ricorso.