L'indicazione del (solo) numero di fax non impone che la notifica dell'appello debba essere “faxata”. Proprio no

L'indicazione del numero di telefax ai sensi dell'art. 125 c.p.c è chiaramente funzionale alle comunicazioni di cancelleria. L'art. 136 c.p.c. riguarda le comunicazioni di cancelleria, non le notifiche.

In questo senso si è espressa la III sezione Civile nella sentenza n. 11218/17, depositata il 9 maggio 2017. Il fatto. La Regione Puglia ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva dichiarato l'inammissibilità per tardività dell'appello proposto dalla stessa Regione Puglia nei confronti della sentenza di primo grado che l'aveva vista soccombente in una causa di risarcimento danni da parte della fauna selvatica. La Corte d'appello nella propria decisione aveva ritenuto valida la notifica della sentenza effettuata, nei confronti della Regione Puglia, presso la Cancelleria ai fini della decorrenza del termine breve. Nel primo motivo del proprio ricorso la regione Puglia ha sostenuto che avendo il proprio procuratore indicato nei propri atti il numero di fax, come previsto dall'art. 125 c.p.c, per aversi il decorso del termine breve la sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere notificata a mezzo telefax e non presso la Cancelleria. In pratica, questa la tesi arditamente sostenuta dalla Regione, l'indicazione del numero di fax nel proprio atto sarebbe del tutto equipollente a quella dell'indirizzo di posta elettronica certificata. Nel secondo, invece, ha sostenuto che dall'attuale formulazione dell'art. 136, commi 2 e 3 c.p.c., in tema di comunicazioni, discenderebbe una alternatività tra PEC e fax, e da ciò nuovamente la Regione ha preteso di derivare un obbligo per la parte di notificare a tale numero di fax sic! . Non esiste alcun appiglio normativo per ritenere obbligatoria la notifica via fax. Nella sentenza, redatta su autorizzazione del Collegio con motivazione semplificata, la Cassazione ha velocemente respinto entrambi i motivi di ricorso, condannando poi la Regione ricorrente al pagamento delle spese del giudizio nonché dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale. Relativamente al riferimento all'art. 125 c.p.c. la III sezione ha evidenziato come l'indicazione del numero di telefax sia chiaramente funzionale alle comunicazioni di cancelleria e, inoltre, sia altra cosa rispetto al domicilio o il recapito dove debba eseguirsi la notifica ai fini di cui agli artt. 325-236 c.p.c Fermo restando che la notifica può essere eseguita questo sì, alternativamente con le forme della notificazione ordinaria oppure a mezzo della posta elettronica certificata. Non avendo il procuratore della Regione, in primo grado, eletto domicilio nella circoscrizione del Tribunale competente per la causa, né avendo indicato la propria PEC ma solo l'indirizzo di posta ordinaria . ha avuto gioco facile la Cassazione nel ricordare il proprio precedente, a Sezioni Unite, n. 10143/12 e ribadire come il domicilio andava individuato presso la cancelleria del giudice adito. Relativamente al secondo motivo, gli Ermellini hanno ricordato come l'art. 136 c.p.c. si riferisca solo ed esclusivamente alle comunicazioni, e non possa trovare applicazione in tema di notificazioni.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 10 febbraio – 9 maggio 2017, numero 11218 Presidente/Relatore Vivaldi Fatti di causa La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 5.3.2014, ha dichiarato l’inammissibilità - per tardività - dell’appello proposto dalla Regione Puglia nei confronti di F.M. avverso la sentenza del Tribunale di Lucera, Sez. dist. di Rodi Garganico, depositata il 26.10.2012, corretta con provvedimento del 6.12.2012 ed infine notificata al procuratore costituito dell’Ente in data 20.3.2013. Con detta sentenza, il giudice di primo grado aveva condannato la Regione al pagamento, in favore del F. , della somma di Euro 38.973,50, oltre accessori e spese, a titolo di risarcimento per i danni arrecati a propri fondi siti in Vico del Gargano da parte di fauna selvatica, nella specie cornacchie. La Regione Puglia ricorre per cassazione affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso l’intimato. Ragioni della decisione 1.1 - Preliminarmente, si dà atto che il Collegio ha autorizzato la redazione di motivazione semplificata. 1.2 - Con il primo motivo, deducendo Violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Artt. 82 Regio Decreto numero 37/1934 e 125, primo comma, c.p.c. , si sostiene che la Corte d’appello, nel ritenere valida la notifica della sentenza effettuata da F.M. presso la Cancelleria ai fini della decorrenza del termine breve, avrebbe errato nel non considerare che, in base alla giurisprudenza di questa Corte Sez. Unumero numero 10143/2012 , la domiciliazione ex lege presso la cancelleria ai sensi dell’articolo 82 R.D. numero 37/1934 consegue solo ove la parte non abbia indicato la propria PEC, come previsto dall’articolo 125 c.p.c Pertanto, poiché l’articolo 125 c.p.c. stabilisce anche che il difensore debba indicare il numero di telefax oltre alla PEC , la notifica della sentenza in questione avrebbe potuto e dovuto eseguirsi proprio a mezzo telefax e non presso la cancelleria, poiché l’indicazione del detto numero sarebbe in tutto equipollente a quella dell’indirizzo di posta elettronica certificata. 1.3 - Col secondo motivo, deducendo Violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Art. 25, comma primo, lettera d , numero 1 e numero 2 , della legge 12.11.2011 numero 183 , si sostiene che dalla nuova formulazione dell’articolo 136, commi 2 e 3 c.p.c., come disposta dalla legge in rubrica, si evince chiaramente che il riferimento al telefax è sempre alternativo alla PEC, dal che deriverebbe che - pur in assenza di abrogazione dell’articolo 82 R.D. numero 37/1934 - l’Ente aveva comunque validamente indicato un recapito appunto il telefax ove la notifica della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, avrebbe dovuto essere effettuata. 2.1 - Il primo motivo è infondato. L’indicazione del numero di telefax ai sensi dell’articolo 125 c.p.c. è chiaramente funzionale alle comunicazioni di cancelleria. Altra cosa è il domicilio o il recapito ove deve eseguirsi la notifica ai fini di cui agli artt. 325-326 c.p.c., che può ovviamente essere eseguita anche all’indirizzo PEC, ove indicato anche ai sensi dell’articolo 3 bis L. numero 53/94, ma solo dal 15.5.2014 - v. Cass. numero 20307/16 , ovvero nelle forme ordinarie. Nella specie, è pacifico che il procuratore della Regione Puglia, nel corso del giudizio di primo grado, non ha eletto domicilio nella circoscrizione del Tribunale dinanzi al quale si procedeva, né ha indicato la propria PEC, ma solo l’indirizzo di posta elettronica ordinaria, con la conseguenza che non può che trovare applicazione l’articolo 82, comma 2, R.D. numero 37/1934, a mente del quale, in difetto di domicilio eletto, questo va individuato presso la cancelleria del giudice adito v. in tal senso, Cass., Sez. Unumero , numero 10143/2012, pure invocata dalla ricorrente . 3.1 - Anche il secondo motivo è infondato. Infatti, non è per nulla casuale la circostanza che le norme invocate, di cui si assume la violazione, abbiano apportato modifiche all’articolo 136 c.p.c., che riguarda le comunicazioni di cancelleria, e non certo le notificazioni ad istanza di parte. Nessuna equipollenza, quindi, ai fini che interessano, può scorgersi tra indicazione del numero di telefax e PEC. 4.1 - In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In relazione alla data di proposizione del ricorso per cassazione successiva al 30 gennaio 2013 , può darsi atto dell’applicabilità dell’articolo 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115 nel testo introdotto dall’articolo 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, numero 228 . P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.800,00 per compensi, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115 nel testo introdotto dall’articolo 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, numero 228 , si dà atto della sussistenza del presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.