Ricusazione e astensione del giudice: gli Ermellini fanno un ripasso

In occasione della risoluzione di un’istanza di ricusazione, la Corte di Cassazione coglie l’occasione per ribadire alcuni fondamentali principi sull’istituto di cui all’art. 51 c.p.c., dal concetto di causa pendente tra ricusato e ricusante all’accertamento della grave inimicizia e della sussistenza di un interesse del magistrato nella causa.

Il caso. La pronuncia in oggetto ordinanza n. 10659/17 depositata il 2 maggio origina dall’istanza di ricusazione sollevata da un avvocato sulla base della proposizione di azione di responsabilità nei confronti di un magistrato che aveva preso parte, nella veste di relatore, al collegio che aveva deciso in ordine ad un ricorso proposto dallo stesso ricorrente, condotta riconducibile alla grave inimicizia tra le parti e sottolineata anche nel parallelo procedimento ex l. n. 117/1988 Responsabilità civile dei magistrati . Causa pendente. La Corte ribadisce in primo luogo che, ai sensi dell’art. 51, n. 3, c.p.c. Astensione del giudice , non rientra nella nozione di causa pendente” tra ricusato e ricusante il giudizio di responsabilità civile del magistrato posto che quest’ultimo non assume la qualità di debitore di chi abbia proposto la domanda, potendo questa essere rivolta esclusivamente nei confronti dello Stato. Inimicizia. A seguito di tale premessa, il Collegio sottolinea come l’istanza di ricusazione non sia fondata, nel caso di specie, sulla mera deduzione del giudizio di responsabilità ma anche sulla condotta concretamente posta in essere dal ricusato nel processo. Sul punto la pronuncia impugnata chiarisce che l’inimicizia assume rilevanza nel momento in cui riguardi rapporti estranei al processo e non quando invece consiste in comportamenti processuali del giudice ritenuti anomali dalla parte. Quest’ultima deve indicare fatti e circostanze concrete a sostegno della propria istanza in modo da rivelare l’esistenza di rancori o avversione da parte del ricusato, di cui la realtà processuale sia sintomatico momento dimostrativo , prova che non risulta soddisfatta nel caso di specie. Astensione. Quanto alla mancanza di astensione da parte del giudice, la Corte torna a precisare che tale comportamento è di per sé privo di significato ai fini della dimostrazione di un interesse nel procedimento ex art. 51 c.p.c L’obbligo di astensione per l’esistenza di un interesse nella causa presuppone infatti la sussistenza di elementi di fatto a base dell’interesse medesimo e non può, pena la circolarità dell’argomento, dimostrare ciò che ne costituisce la premessa . Per questi motivi la Corte di Cassazione rigetta l’istanza di ricusazione e condanna il ricorrente al pagamento della pena pecuniaria di € 150,00.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 12 aprile – 2 maggio 2017, n. 10659 Presidente/Relatore Scoditti Fatto e diritto Rilevato che l’avv. S.S. ha proposto, in relazione al regolamento di competenza n.r.g. 1174/2015, istanza di ricusazione del dott. F.R. per i seguenti motivi a è stata proposta azione di responsabilità ai sensi della legge 13 aprile 1988, n. 117 anche per la condotta professionale del magistrato ricusato b il dott. F. si è reso responsabile delle condotte nell’atto di citazione relativo al giudizio menzionato, ed in particolare per essere stato nella veste di relatore componente di collegio che aveva deciso in ordine ad un ricorso proposto dall’odierno istante sia in violazione dell’obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sia, anziché nel merito, una volta che la causa era stata fissata per la trattazione in pubblica udienza, sulla base delle ragioni di inammissibilità indicate in precedente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. previgente depositata dal medesimo dott. F. , ragioni erronee stante la ritualità dei quesiti di diritto formulati c l’operato del giudice così illustrato peraltro nella causa per la responsabilità ai sensi della legge 13 aprile 1988, n. 117 era stata anche proposta querela di falso si spiegava in termini di grave inimicizia d il dott. F. aveva omesso di astenersi e la mancata astensione deponeva per l’esistenza di un interesse nella causa. L’istante ha quindi sollevato eccezione d’illegittimità costituzionale dell’art. 53 cod. proc. civ., per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui attribuisce ad un collegio composto di soli giudici togati, senza il correttivo della presenza quantomeno di rappresentanti della collettività sul modello della Corte d’assise , la decisione della ricusazione del giudice. È stata fissata l’adunanza camerale di discussione del ricorso per ricusazione. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva. Per la detta adunanza è stato convocato anche il giudice ricusato, che non è comparso. Il ricorrente ha partecipato personalmente alla discussione orale. Considerato che va premesso che il contraddittorio, stante la natura giurisdizionale del procedimento, risulta garantito dalle comunicazioni disposte e dalla partecipazione all’adunanza camerale dello stesso istante. L’audizione del giudice ricusato è obbligatoria se richiesta dal medesimo ricusato o nell’eventualità che risulti necessaria per ragioni probatorie Cass. Sez. U. 22 luglio 2014, n. 16627 . Nessuno dei due presupposti ricorre nel caso di specie, anche alla luce della documentazione in atti, sufficiente per l’esame dell’istanza. Entrando nel merito dei singoli motivi a base dell’istanza di ricusazione, va riaffermato, con riferimento al motivo sub a , che in tema di ricusazione del giudice, non è causa pendente tra ricusato e ricusante, ai sensi dell’art. 51, n. 3, cod. proc. civ., il giudizio di responsabilità di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, atteso che il magistrato non assume mai la qualità di debitore di chi abbia proposto la relativa domanda, questa potendo essere rivolta, anche dopo la legge 27 febbraio 2015, n. 18, nei soli confronti dello Stato Cass. Sez. U. 23 giugno 2015, n. 13018 Sez. U. 22 luglio 2014, n. 16627 . L’istanza di ricusazione non è tuttavia fondata sulla mera deduzione del giudizio di responsabilità menzionato, ma anche sulla concreta condotta adottata dal magistrato ricusato nel processo tale, secondo l’istante, da integrare il presupposto della grave inimicizia. Si passa così ai motivi sub b e sub c . Sul punto va subito precisato che la condotta denunciata, ascritta dall’istante al magistrato ricusato, è in realtà riconducibile al collegio di cui il ricusato faceva parte. Anche con riferimento a tale motivo di ricusazione va comunque riaffermato che l’inimicizia deve riguardare rapporti estranei al processo, e non può, in linea di principio, consistere in comportamenti processuali del giudice, ritenuti anomali dalla parte, la quale è tenuta a indicare fatti e circostanze concrete, che rivelino l’esistenza di ragioni di rancore o di avversione Cass. Sez. U. del 8 ottobre 2001, n. 12345 . Come ulteriormente chiarito, la grave inimicizia del magistrato deve comunque trovare ancoraggio in dati di fatto concreti e precisi estranei alla realtà processuale, autonomi rispetto a questa, la quale deve solo costituire un sintomatico momento dimostrativo - per induzione - della sussistenza del citato presupposto di fatto rilevante per la ricusazione. Cass. pen. del 19 gennaio 2000, n. 316 . L’istante non ha indicato alcuna circostanza esterna al processo sulla cui base desumere che il contegno processuale, asseritamente illegittimo secondo la prospettazione del medesimo istante, costituisca sintomo della grave inimicizia. Da ultimo si denuncia l’esistenza di interesse nella causa desunto dalla mancata astensione del giudice ricusato. A fronte del carattere personale e diretto dell’interesse alla decisione della causa, rilevante ai sensi dell’art. 51, comma 1, n. 1 cod. proc. civ., la mancata astensione da parte del giudice ricusato è di per sé sola priva di significato ai fini della dimostrazione dell’esistenza dell’interesse in discorso. L’obbligo di astensione, quale effetto dell’esistenza dell’interesse nella causa, presuppone la ricorrenza delle circostanze di fatto alla base del detto interesse e non può, pena la circolarità dell’argomento, dimostrare ciò che ne costituisce la premessa. L’istante deve dunque denunciare il presupposto di fatto dell’interesse nella causa, e non l’inottemperanza al dovere di astensione, che di quel presupposto rappresenta la conseguenza. Nel caso di specie il presupposto di fatto dell’interesse nella causa non risulta neanche allegato. Ovviamente privo di rilievo è il mancato esercizio della facoltà di astensione ai sensi dell’art. 51, comma 2, in quanto estranea all’ambito normativo della ricusazione. Manifestamente infondata è infine la questione di legittimità dell’art. 53, primo comma, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui attribuisce la decisione sulla ricusazione del giudice togato ad un collegio di soli giudici togati, atteso che il procedimento di ricusazione non è un procedimento a carico del giudice ricusato, e neppure un procedimento del quale egli sia parte , sicché non rileva il generico sospetto di parzialità del giudice della ricusazione in ragione della mera colleganza col giudice ricusato Cass. Sez. U. 22 luglio 2014, n. 16627, ed altre successive conformi . La materia resta così riservata alla discrezionalità del legislatore. La parte che ha proposto infondatamente l’istanza di ricusazione va condannata al pagamento di una pena pecuniaria che, stante la specificità ed i connotati del giudizio, si stima equo irrogare nell’ammontare di Euro 150,00. P.Q.M. Rigetta l’istanza di ricusazione del dott. F.R. e condanna la parte ricusante al pagamento della pena pecuniaria di Euro 150,00.