E’ salva la notificazione del ricorso in Cassazione ad opera dell’avvocato non cassazionista

Non è nulla la notificazione del ricorso per cassazione eseguita su istanza di un avvocato munito di procura speciale per il giudizio di legittimità, ancorché non iscritto nell’albo speciale degli avvocati abilitati all’esercizio davanti alla Corte di Cassazione .

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10403/17 depositata il 27 aprile. Il caso. Una madre chiedeva il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della morte del figlio, adendo in giudizio una società assicurativa. La domanda veniva accolta dal Tribunale, ma l’attrice si vedeva ridotta la stima del danno non patrimoniale in sede d’appello. Ne seguiva il ricorso in Cassazione. L’avvocato non cassazionista. La controparte successivamente eccepiva l’inammissibilità del ricorso in Cassazione, poiché la notifica era stata effettuata da un avvocato non cassazionista, ai sensi della l. n. 53/1994 facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali” . Tale eccezione, secondo la Corte di Cassazione, è infondata. Come già detto nella sentenza n. 20790/12, infatti, non è nulla la notificazione del ricorso per cassazione eseguita su istanza di un avvocato munito di procura speciale per il giudizio di legittimità, ancorché non iscritto nell’albo speciale degli avvocati abilitati all’esercizio davanti alla Corte di Cassazione . Il requisito dell’iscrizione all’albo speciale, infatti, riguarda l’attività difensiva e non già quella puramente procuratoria, le quali possono non coesistere nello stesso soggetto, e la notificazione è atto dell’ufficiale giudiziario eseguibile ad istanza del procuratore . Per questi motivi il ricorso è dichiarato manifestamente infondato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, sentenza 24 gennaio – 27 aprile 2017, n. 10403 Presidente Amendola – Relatore Rossetti Fatto e diritto Rilevato che - B.M.B.A. , C.B.B.T. e C.B.P.H. hanno convenuto in giudizio C.B.J.E. le società ITAS Assicurazioni s.p.a. e ITAS Mutua, e chiedendone a condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della morte di C.B.M.A. , figlio di B.M.B.A. e fratello degli altri due attori - la domanda è stata accolta dal Tribunale di Bergamo - la Corte d’appello di Brescia con sentenza 18.2.2014 n. 230, accogliendo in parte l’appello dei soccombenti, ha ridotto la stima del danno non patrimoniale, rispetto a quanto liquidato dal Tribunale - la sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da B.M.B.A. , C.B.B.T. e C.B.P.H. , i quali lamentano una sottostima del danno non patrimoniale - i ricorrenti sostengono che il Tribunale aveva loro accordato il risarcimento sia del danno morale sia di quello esistenziale, designando con tali espressioni pregiudizi diversi che la Corte d’appello ha ritenuto che il Tribunale fosse incorso in una duplicazione risarcitoria che tuttavia la Corte d’appello è incorsa in errore, perché il Tribunale aveva inteso liquidare due diversi tipi di danni la sofferenza morale e la lesione dei diritti costituzionalmente garantiti Considerato che - la ITAS Assicurazioni s.p.a. e la ITAS Mutua hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso, per essere stata la notifica di esso eseguita ai sensi della legge 21 gennaio 1994 n. 53 da un avvocato non cassazionista - che tale eccezione è infondata, in virtù del principio già affermato da questa Corte, secondo cui non è affetta da nullità la notificazione del ricorso per cassazione eseguita su istanza di avvocato munito di procura speciale per il giudizio di legittimità, ancorché non iscritto nell’albo speciale degli avvocati abilitati all’esercizio davanti alla Corte di cassazione, perché il particolare requisito dell’iscrizione nell’albo speciale riguarda l’attività difensiva e non già quella puramente procuratoria, le quali possono non coesistere nello stesso soggetto, e la notificazione è atto dell’ufficiale giudiziario eseguibile ad istanza del procuratore così Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20790 del 23/11/2012, nello stesso senso, Sez. L, Sentenza n. 4438 del 20/04/1995 - nel merito, il ricorso è manifestamente infondato - la Corte d’appello infatti ha preso in esame tutte le peculiarità del caso concreto p. 29 della sentenza impugnata , e stimato il danno conseguentemente - una violazione del principio di integrale risarcimento del danno non patrimoniale vi sarebbe potuta essere, in teoria, se il giudice di merito avesse trascurato di prendere in esame pregiudizi concreti debitamente dedotti e provati - i ricorrenti, tuttavia, non indicano nel proprio ricorso quali pregiudizi concreti abbiano allegato, provato, e non siano stati considerati dalla Corte d’appello, limitandosi a formulare meri richiami alle formule astratte del danno morale e danno esistenziale - va ricordato, a tal riguardo, che il danno non patrimoniale è categoria unitaria, e le varie formule definitorie coniate dalla prassi hanno il solo scopo di descrivere pregiudizi, non di fondare categorie giuridiche - pertanto, dire che in un caso di morte del congiunto il giudice di merito avrebbe errato, per avere liquidato solo il danno morale, ma non quello esistenziale è affermazione giuridicamente insignificante, se non si precisa quali e quanti pregiudizi concreti le vittime abbiano patito, ulteriori e diversi rispetto alla sofferenza che inevitabilmente qualunque madre che perda un figlio, o qualunque fratello che perda un germano, non può non patire - nel caso di specie, come accennato, tale deduzione è del tutto mancata, sicché non è possibile ravvisare alcun errore omissivo nella sentenza impugnata - le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo - il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 . P.Q.M. - rigetta il ricorso - condanna B.M.B.A. , C.B.B.T. e C.B.P.H. , in solido, alla rifusione in favore di ITAS Assicurazioni s.p.a. e ITAS Mutua, in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 5.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55 - dà atto che sussistono i presupposti previsti dall’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di B.M.B.A. , C.B.B.T. e C.B.P.H. , in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.