Giudizio di Cassazione e querela di falso incidentale: inammissibile per atti del procedimento di merito

Nell’affrontare la modalità di proposizione della querela di falso nell’ambito del giudizio di legittimità gli Ermellini affermano che la querela di falso, ai sensi dell’art. 221 c.p.c., può essere presentata in ogni fase e grado del giudizio, fino a quando la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato.

E’ di non poco conto, nell’ambito del processo dinanzi alla Corte di Cassazione, la differenza tra querela di falso in via incidentale ed in via principale. La prima è di regola proponibile allorché si vogliano vulnerare documenti relativi alla stessa fase di legittimità, restando esclusa per le falsità attinenti a documenti della fase di merito. In quest’ultima ipotesi infatti, come si vedrà infra, l’unico strumento ammissibile è quello della querela di falso in via principale. Si è espressa così la Corte di Cassazione con sentenza n. 10402/17, depositata il 27 aprile. Il fatto. Un soggetto giudicato colpevole per fatti accertati in sede penale, era condannato, in ambito civile, al risarcimento del danno. Il soccombente ricorreva per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte d’appello che aveva rigettato il gravame. In questa sede proponeva querela di falso in via incidentale, ai sensi dell’art. 221 c.p.c., con riferimento all’attestazione resa dall’ufficiale giudiziario sulla relata di notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado. Tale motivo di impugnazione era ritenuto inammissibile dagli Ermellini. La necessità della querela di falso in via principale nel giudizio di cassazione. Chiarivano i Giudici di legittimità che, nell’ipotesi in cui si vogliano far valere le falsità di atti del procedimento di merito, lo strumento della querela di falso debba essere proposto in via principale e non già, come accaduto nel caso di specie, in forma accidentale. Tanto perché l’impugnazione per revocazione di cui all’art. 395 c.p.c. n. 2, costituisce l’unico mezzo che, accertata la falsità dell’atto, consentirebbe di rescindere la sentenza fondata su atti dichiarati falsi in tal senso Cass. Civ. n. 22517/2014 . Parimenti l’Organo di legittimità specificava che la querela di falso in via incidentale fosse proponibile nel giudizio di Cassazione solo nell’ipotesi in cui riguardi atti del medesimo procedimento di Cassazione ovvero documenti di cui è ammesso il deposito in Cassazione, ai sensi dell’art. 372 c.p.c. Con ciò escludendosi espressamente la possibilità di proporre querela di falso in via incidentale nell’ipotesi in cui i documenti incolpati siano quelli del procedimento svoltosi dinanzi al giudice di merito. Concludendo. Le ulteriori censure mosse attenevano alla nullità dell’atto di citazione ed alla conseguente nullità dell’intero procedimento ed erano ritenute assorbite nella declaratoria d’inammissibilità del ricorso. In quest’occasione l’Organo di legittimità riteneva di sanzionare la parte ricorrente condannandola ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento, in favore della controparte, di una somma di denaro per aver proposto un ricorso senza adoperare le regole di comune diligenza e senza essersi impegnata per compiere uno sforzo interpretativo teso a sostenere le ragioni delle proprie doglianze.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 22 marzo – 27 aprile 2017, n. 10402 Presidente Spirito – Relatore D’Arrigo Fatti di causa La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 27 ottobre 2014, ha rigettato l’appello proposto da I.M. avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 12 gennaio 2012 che lo aveva condannato al pagamento, in favore di P.R. , Pe.Mi. e L.D. , della somma di Euro 273.200,00 a titolo di risarcimento danni per un fatto giudicato in sede penale. L’I. ricorre per la cassazione della sentenza d’appello, allegando tre motivi di censura, illustrati da successiva memoria ex art. 378 cod. proc. civ P.R. resiste con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. Ragioni della decisione Il ricorso è inammissibile. Con il primo motivo, il ricorrente propone querela di falso incidentale al presente giudizio di legittimità, ex art. 221 cod. proc. civ., nei confronti dell’attestazione dell’ufficiale giudiziario dell’avvenuta notificazione dell’atto di citazione introduttivo del processo di primo grado. Questa Corte - tuttavia - ha chiarito che nel giudizio di cassazione, ove si adduca la falsità degli atti del procedimento di merito, la querela di falso va proposta in via principale, in quanto l’impugnazione per revocazione ex art. 395, primo comma, n. 2, cod. proc. civ., costituisce, una volta accertata la falsità dell’atto in questione, il solo mezzo per rescindere la sentenza fondata su atti dichiarati falsi. Infatti, nel giudizio di cassazione non può darsi luogo ad una mera declaratoria di invalidità e/o nullità dei precedenti gradi di merito Sez. 3, Sentenza n. 22517 del 23/10/2014, Rv. 633282 Sez. U, Sentenza n. 11964 del 31/05/2011, Rv. 617634 Sez. U, Sentenza n. 16402 del 25/07/2007, Rv. 598425 . Tale conclusione va tenuta ferma anche quanto l’atto di cui si assume la nullità sia una relata di notificazione, giacché la nozione di prova dichiarata falsa di cui all’art. 395, primo comma, n. 2, cod. proc. civ. va correlata al tipo di vizio di cui si dimostri che la sentenza è affetta e quindi può essere costituita anche dalla falsa attestazione dell’ufficiale giudiziario notificante, quando il vizio della sentenza deriva dalla violazione della norma sul procedimento che prevede la notificazione dell’atto Sez. 3, Sentenza n. 986 del 16/01/2009, Rv. 606134 . Di conseguenza, la querela incidentale di falso è proponibile nel giudizio di cassazione solo quando riguardi atti dello stesso procedimento di cassazione o i documenti di cui è ammesso, nel suddetto procedimento, il deposito ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., e non anche in riferimento ad atti del procedimento che si è svolto dinanzi al giudice del merito e la cui falsità vuole essere addotta per contestare il vizio di violazione di norme sul procedimento in cui sia incorso il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Il secondo e terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente. Il ricorrente sostiene, in entrambe le censure proposte, la tesi della nullità dell’atto di citazione e il suo riverberarsi sull’intero procedimento. Essendo la validità della citazione provata dalla relata di notifica redatta dall’ufficiale giudiziario, facente fede fino a querela di falso, tali censure devono considerarsi assorbite dalla pronuncia d’inammissibilità del primo motivo di impugnazione. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma primo, cod. proc. civ., nella misura indicata nel dispositivo. Sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sicché va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550 . Sussistono altresì i presupposti perché il ricorrente sia condannato d’ufficio al pagamento in favore della controparte - ai sensi dell’art. 96, comma terzo, cod. proc. civ. - di una somma, equitativamente determinata nella misura indicata in dispositivo in base al valore della controversia, in quanto egli ha agito in giudizio senza adoperare la normale diligenza e comunque senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo o argomentativo per sostenere l’impugnazione proposta. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente P.R. , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, nonché al pagamento, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., in favore della predetta controparte, della somma di Euro 10.000,00. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.