Quando la notifica è inesistente? Sono pochi ed eccezionali i casi previsti

Solo per poche ipotesi eccezionali la notifica può essere dichiarata inesistente. Infatti, come anche le Sezioni Unite hanno avuto occasione di affermare qualsiasi vizio della notificazione non può che comportarne la nullità .

Così si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 10390/17 depositata 27 aprile. Il caso. L’appello proposto dalla società Intek s.p.a. veniva dichiarato tardivo dalla Corte territoriale di Campobasso in virtù dell’inesistenza, e non della nullità, della notifica. La società ricorre per cassazione sostenendo che l’avvenuta costituzione della curatela dimostrava l’avvenuto perfezionamento della notificazione dell’atto d’appello. Inesistenza. Gli Ermellini, ritenendo fondata la doglianza sollevata dalla ricorrente, affermano che quanto dichiarato dalla Corte d’appello circa l’inesistenza della notificazione e il non effetto sanante ex tunc della costituzione del convenuto è errato. Infatti, prosegue il Collegio, le Sezioni Unite hanno potuto stabilire che qualsiasi vizio della notificazione non può che comportarne la nullità . L’inesistenza della notifica è riservata ad ipotesi eccezionali quali la mancata consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario e la mancata consegna dell’atto da parte di quest’ultimo al destinatario. Pertanto, di notifica inesistente si può parlare solo quando l’atto viene restituito puramente e semplicemente al notificante . Costituzione dell’appellato. Inoltre, il deposito dell’avviso di ricevimento, ove la notifica sia avvenuta a mezzo posta non è un requisito di esistenza della notificazione, di conseguenza il mancato deposito di tale avviso non determina l’inesistenza della notifica. Infine, qualora il destinatario dell’atto d’appello si costituisca in giudizio, tale costituzione supplisce la mancanza dell’avviso di ricevimento e ciò significa che la notifica ha raggiunto il suo scopo. In tal senso, la tempestività del gravame va valutata non in base al momento della costituzione dell’appellato ma in base al momento in cui l’atto di impugnazione è stato consegnato all’ufficiale giudiziario . Se la consegna è avvenuta tempestivamente il momento della costituzione dell’appellato, ai fini della tempestività del gravame, non è rilevante. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte territoriale in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 14 febbraio – 27 aprile 2017, n. 10390 Presidente Travaglino – Relatore Rossetti Fatti di causa 1. La Corte d’appello di Campobasso, con sentenza 26 agosto 2014 n. 242, dichiarò tardivo l’appello proposto dalla società Intek s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Larino del 18 gennaio 2012 n. 11, che l’aveva condannata a pagare circa 250.000 Euro al fallimento della XXX s.p.a La Corte d’appello di Campobasso ritenne che - la notifica dell’appello era avvenuta a mezzo posta - l’avviso di ricevimento non era in atti - la notifica pertanto era inesistente, e non nulla - ergo, né si poteva disporre rinnovo ex 291 c.p.c., né la nullità era stata sanata dalla costituzione del fallimento, avvenuta dopo lo spirare del termine di cui all’art. 325 c.p.c 2. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla Intek, con ricorso fondato su quattro motivi. Ha resistito con controricorso la curatela fallimentare. Ragioni della decisione 1. Il primo motivo di ricorso. 1.1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c. si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 140 e ss. 149 c.p.c. sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. nel testo modificato dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134 . Deduce, al riguardo, che ha errato la Corte d’appello nel ritenere tardivo l’appello da essa proposto. Infatti l’avvenuta costituzione della curatela dimostrava di per sé l’avvenuto perfezionamento della notificazione dell’atto d’appello. 1.2. Il motivo è fondato. La Corte d’appello ha qualificato come inesistente la notificazione dell’atto d’appello, perché l’appellante non aveva prodotto l’avviso di ricevimento della notificazione, avvenuta per mezzo del servizio postale. Da questa affermazione ha fatto discendere la conseguenza che la costituzione del convenuto non poteva avere alcun effetto sanante ex tunc. Ambedue queste affermazioni sono erronee. 1.3. Erronea, in primo luogo, è l’affermazione che la notificazione fosse inesistente. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti stabilito che qualsiasi vizio della notificazione non può che comportarne la nullità. Quello di inesistenza , invece, è concetto da riservare ad ipotesi eccezionali ovvero quando nessun atto sia stato consegnato all’ufficiale giudiziario, ovvero quando quest’ultimo nessun atto abbia potuto consegnare al destinatario. Di inesistenza della notificazione, dunque, può parlarsi solo quando l’atto venga restituito puramente e semplicemente al notificante Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016 . 1.4. Erronea, in secondo luogo, è l’affermazione secondo cui la notificazione effettuate per mezzo del servizio postale va detta inesistente , se il notificante non deposita l’avviso di ricevimento. In realtà il deposito del suddetto avviso non è un requisito di esistenza della notificazione, ma semplicemente la prova dell’avvenuta esecuzione di essa. Pertanto, se il destinatario dell’atto d’appello si costituisca in giudizio, tale costituzione di per sé rende palese che la notificazione ha raggiunto il suo scopo, e supplisce la mancanza dell’avviso di ricevimento Sez. 5, Sentenza n. 26108 del 30/12/2015 . Né rileva se l’appellato si sia costituito prima o dopo la scadenza, per l’appellante, del termine di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c Infatti, una volta accertato - per effetto della costituzione del convenuto - che la notificazione ha raggiunto il suo scopo, la tempestività del gravame va valutata non in base al momento della costituzione dell’appellato, ma in base al momento in cui l’atto di impugnazione è stato consegnato all’ufficiale giudiziario. Se tale consegna è avvenuta tempestivamente, nulla rileva - ai fini della tempestività del gravame - il momento in cui l’appellato si sia costituito. 2. Il secondo motivo di ricorso, col quale la Intek solleva questioni analoghe sotto diversi profili, resta assorbito. 3. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono inammissibili per estraneità alla ratio decidendi , in quanto ripropongono questioni attinenti al merito, non esaminate dalla Corte d’appello. 4. Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio. P.Q.M. la Corte di cassazione - accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Campobasso, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.