Opposizione a decreto ingiuntivo e domanda di risoluzione del contratto: c’è litispendenza

Laddove la parte nei cui confronti sia stata richiesta ed ottenuta l’emissione del decreto ingiuntivo proponga in via riconvenzionale domanda di risoluzione del contratto sul quale si fondano le pretese avverse sussiste litispendenza tra detto giudizio e quello avente ad oggetto la risoluzione per inadempimento proposto dallo stesso destinatario del decreto ingiuntivo anteriormente all’atto di citazione in opposizione ma successivamente al deposito del ricorso monitorio.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9712/17 depositata il 14 aprile. Il caso. La Suprema Corte viene investita del regolamento di giurisdizione proposto da una s.r.l. avverso un’ordinanza con cui il Tribunale di Milano, previa dichiarazione di litispendenza tra il giudizio in essere e quello di opposizione a decreto ingiuntivo pendente tra le medesime parti dinanzi al Tribunale di Caltagirone, disponeva la cancellazione della causa dal ruolo con dichiarazione di estinzione del procedimento. La società si duole per falsa applicazione degli artt. 39, comma 1 e 3, c.p.c. 643, comma 3, c.p.c. 3, comma 3, l. n. 53/1994 e 4 l. n. 890/1982. Principio di prevenzione. Gli Ermellini ritengono infondata l’istanza di regolamento e ribadiscono che il disposto dell’art. 39, comma 3, c.p.c. è stato interpretato della costante giurisprudenza nel senso che laddove la parte, nei cui confronti sia stata richiesta ed ottenuta l’emissione del decreto ingiuntivo, proponga in via riconvenzionale, opponendosi al decreto monitorio, domanda di risoluzione del contratto sul quale si fondano le pretese avverse, sussiste litispendenza tra detto giudizio e quello avente parimenti ad oggetto la risoluzione per inadempimento del vincolo contrattuale, proposto dallo stesso destinatario del decreto ingiuntivo anteriormente all’atto di citazione in opposizione ma successivamente al deposito del ricorso monitorio, sicchè retroagendo gli effetti della pendenza” della controversia introdotta con la domanda di ingiunzione al momento del deposito davanti al giudice competente, sarà il giudice della domanda introdotta prima della citazione in opposizione, ma dopo il ricorso per ingiunzione, a disporre la cancellazione della causa dal ruolo Cass. nn. 18707/14 6511/12 20596/07 18564/15 . Risulta infondata anche la doglianza relativa alla data della notifica della citazione presso il Tribunale di Milano posto che erroneamente il ricorrente invoca la data di consegna del plico all’ufficio postale, mentre per determinare la pendenza occorre aver riguardo alla successiva data di perfezionamento del procedimento di notificazione con la ricezione degli atti da parte del destinatario. Risulta in conclusione pacifica la sussistenza della litispendenza e la competenza del giudice siciliano in favore del quale opera il criterio della prevenzione. Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Caltagirone.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 22 febbraio – 14 aprile 2017, n. 9712 Presidente Manna – Relatore Orilia Ragioni in fatto e diritto della decisione 1 Rilevato che Plastica Alfa s.r.l. ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso l’ordinanza 10-11.5.2016 con cui il Tribunale di Milano, dichiarata la litispendenza tra il giudizio ivi promosso dalla predetta società contro la Innventure Innovazione e Sviluppo sas di E.M. e C n. 59514/2015 e quello di opposizione a decreto ingiuntivo pendente tra le stesse parti innanzi al Tribunale di Caltagirone iscritto al n. 1532/2015 R.G. , ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarato l’estinzione del procedimento, essendo stato preventivamente adito il giudice siciliano che con unico motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 39 primo e terzo comma cpc, 643 terzo comma cpc, nonché 149 terzo comma cpc, art. 3 terzo comma legge n. 53/1994 e art. 4 legge n. 890/1982 anche nella loro interpretazione fornita dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, con specifico riguardo al momento perfezionativo della notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio ai fini della determinazione della prevenzione che la società si duole altresì della declaratoria di estinzione del procedimento emessa dal giudice di Milano 2 rilevato che la società intimata resiste con memoria difensiva e che il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo anch’egli il rigetto letta la memoria depositata dalla parte ricorrente 3 ritenuto che l’istanza di regolamento è infondata considerato infatti che secondo il chiaro disposto dell’art. 39 cpc, terzo comma la prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione ovvero dal deposito del ricorso che per giurisprudenza costante di questa Corte, anche a sezioni unite, allorché la parte, nei cui confronti sia stata chiesta ed ottenuta l’emissione del decreto ingiuntivo, proponga in via riconvenzionale, opponendosi al decreto monitorio, domanda di risoluzione del contratto sul quale si fondano le pretese avverse, sussiste litispendenza tra detto giudizio e quello avente parimenti ad oggetto la risoluzione per inadempimento del vincolo contrattuale, proposto dallo stesso destinatario del decreto ingiuntivo anteriormente all’atto di citazione in opposizione ma successivamente al deposito del ricorso monitorio, sicché retroagendo gli effetti della pendenza della controversia introdotta con la domanda di ingiunzione al momento del deposito davanti al giudice competente, sarà il giudice della domanda introdotta prima della citazione in opposizione, ma dopo il ricorso per ingiunzione, a disporre la cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi dell’art. 39, primo comma, cod. proc. civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18707 del 04/09/2014 Rv. 633034 - 01 Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6511 del 26/04/2012 Rv. 622319 - 01 Sez. U, Ordinanza n. 20596 del 01/10/2007 Rv. 599253 v. anche più di recente Sez. 1, Sentenza n. 18564 del 21/09/2015 Rv. 636701 - 01 ritenuto che nel caso in esame è assolutamente pacifica sia la litispendenza con riferimento alla causa di accertamento negativo del credito promossa a Milano e quella di opposizione a decreto ingiuntivo pendente a Caltagirone , sia la competenza del giudice siciliano in ordine alla domanda monitoria e alla relativa opposizione v. pag. 20 ricorso , sicché il criterio della prevenzione depone a favore del giudizio pendente davanti al Tribunale di Caltagirone, perché il decreto ingiuntivo che ha dato luogo al procedimento di opposizione, è stato ivi depositato il 2.10.2015, mentre l’atto di citazione relativo al giudizio di accertamento negativo del credito davanti al Tribunale di Milano risulta notificato in data 7.10.2015 al socio accomandatario e 13.10.2015 alla società Innventure presso la sua sede ritenuta pertanto erronea la tesi della ricorrente laddove ancora al 2.10.2015 la data di notifica della citazione presso il Tribunale di Milano, perché, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, per determinare la pendenza occorre aver riguardo, non già la data di consegna del plico all’ufficio postale, quanto piuttosto a quella successiva di perfezionamento del procedimento di notificazione e quindi al momento della ricezione da parte del destinatario , posto che il noto criterio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione della citazione opera a tutt’altri fini e cioè solo per evitare decadenze non addebitabili al notificante così Sez. U, Ordinanza n. 23675 del 06/11/2014 Rv. 632845 Sez. U, Sentenza n. 9535 del 19/04/2013 Rv. 625806 - 01 ritenuto in risposta allo specifico rilievo pure mosso dalla ricorrente a pag. 22 che in tal caso non può neppure invocarsi il principio di uguaglianza tra gli attori, in rapporto alla pendenza della lite monitoria già al momento del deposito del ricorso, atteso che, come già chiarito dalle sezioni unite, la maggiore o minore incidenza dell’impulso di parte nell’individuazione del giudice naturale della controversia è solo l’effetto indiretto della differente disciplina processuale, discrezionalmente prevista dal legislatore così Sez. U, Ordinanza n. 23675/2014 cit. ritenuto, infine, che la declaratoria di estinzione del procedimento , contenuta peraltro nel solo dispositivo dispositivo, è un mero refuso privo di conseguenze pratiche, perché la cancellazione della causa dal ruolo è stata disposta sul presupposto della pregressa pendenza della causa di opposizione a decreto ingiuntivo instaurata tra le stesse parti avanti il Tribunale di Caltagirone ed avente stesso petitum e stessa causa petendi del presente procedimento , sicché è chiara la volontà del Tribunale milanese di ritenere che il giudizio debba proseguire davanti al giudice ritenuto competente che pertanto il ricorso va respinto ritenendosi correttamente individuata la competenza del Tribunale siciliano che si pronuncerà anche sulle spese del presente procedimento. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Caltagirone che provvederà anche in ordine alle spese del presente procedimento.