La notifica effettuata al giusto indirizzo (ma al piano sbagliato) è nulla, non inesistente

Il luogo in cui la notificazione del ricorso in Cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto. Per questo motivo i relativi vizi ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9232/17 depositata il 10 aprile. Il caso. Una casa di cura proponeva ricorso in Cassazione avverso una sentenza della Corte d’appello di Genova che aveva rigettato l’opposizione a precetto avverso un’esecuzione forzata minacciata sulla base di un decreto ingiuntivo. Il Tribunale riteneva che la notificazione del titolo esecutivo fosse affetta da inesistenza, perché la notificazione era avvenuta nell’edificio in cui aveva sede la ricorrente, ma non allo specifico piano in cui era situata bensì ad altro piano dove aveva sede altra società affittuaria dell’azienda della ricorrente . Secondo la Corte d’appello, invece, questa fattispecie rendeva nulla la notificazione del decreto ingiuntivo, da farsi valere tramite opposizione ex art. 650 c.p.c La notificazione e i vizi relativi al luogo. Secondo la Corte di Cassazione il ricorso è infondato. A tal proposito si richiama la sentenza n. 14196/16 , secondo la quale il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto . Da ciò deriva che i vizi relativi all’individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto , sanabile, quindi, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità , o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell’art. 291 c.p.c. . Nel caso di specie l’inesistenza pretesa della notificazione riguarderebbe il luogo in cui sarebbe avvenuta, motivo per cui il ricorso è dichiarato inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, sentenza 9 marzo – 10 aprile 2017, n. 9232 Presidente Amendola – Relatore Frasca Fatto e diritto Rilevato che 1. La s.p.a. San Michele Casa di Cura Medical Hotel ha proposto ricorso per cassazione contro la s.r.l. Sipar avverso la sentenza del 27 giungo 2014, con cui la Corte d’Appello di Genova, in accoglimento dell’appello dell’intimata ed in riforma della sentenza di primo grado, resa dal Tribunale di Savona, Sezione Distaccata di Albenga, che l’aveva accolta, ha rigettato l’opposizione a precetto, proposta da essa ricorrente avverso un’esecuzione forzata minacciata sulla base di un decreto ingiuntivo. 2. Mentre il Tribunale aveva ritenuto che la notificazione del titolo esecutivo fosse affetta di inesistenza e che per tale ragione la doglianza circa la sua formazione fosse deducibile con l’opposizione al precetto, viceversa la Corte territoriale ha ritenuto che la fattispecie di inesistenza della notificazione invocata dall’opponente - consistente nell’essere avvenuta la notificazione nell’edificio in cui aveva sede la qui ricorrente, ma non al piano in cui tale sede era situata, bensì ad altro piano, dove aveva sede altra società affittuaria dell’azienda della ricorrente, ed a persona non dipendente né addetta rispetto ad essa - non fosse configurabile e sussistesse una fattispecie di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, che si sarebbe dovuta far valere con l’opposizione ai sensi dell’art. 650 c.p.c 3. Al ricorso ha resistito con controricorso l’intimata. 4. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal d.l. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di manifesta inammissibilità sotto distinti profili e, gradatamente, con dichiarazione di manifesta infondatezza. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati notificati agli avvocati delle parti. 5. Non sono state depositate memorie. Considerato che 1. Il Collegio condivide le valutazioni della proposta del relatore nel senso dell’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 n. 6 c.p.c. e, gradatamente, nel senso dell’infondatezza. 2. Sotto il primo aspetto si rileva che il motivo di ricorso si fonda su atti processuali, costituiti dalla relata di notificazione del decreto ingiuntivo e da una prova testimoniale, ma riguardo ad essi non si fornisce l’indicazione specifica richiesta dalla norma Cass. ord. n. 22303 del 2008 e Cass. sez. un. n 28547 del 2008 Cass. sez. un. n 7161 del 2010 Cass. 7455 del 2013 con specifico riferimento agli atti processuali Cass. sez. un. n. 22726 del 2011 infatti, non si dice se e dove detti atti sarebbero esaminabili in questo giudizio di legittimità, ove prodotti agli effetti dell’art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c. e nemmeno, quanto alla prova testimoniale si dice in che udienza, evidentemente di primo grado, venne espletata. Inoltre, alla stregua di quanto ammette Cass. sez. un. n. 22726 del 2011 neppure 9i dice, quanto al relativo verbale, di voler fare riferimento - trattandosi di atto processuale che non è nella disponibilità della ricorrente in originale, ma potrebbe esserlo solo in copia, alla sua presenza nel fascicolo d’ufficio del giudice d’appello, ove in esso fosse stato acquisito quello di primo grado. 3. Quanto alla infondatezza, essa emerge dal principio di diritto secondo cui Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità , o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c Cass. sez. un. n. 14916 del 2016 . Nella specie, la pretesa inesistenza della notificazione riguarderebbe il luogo in cui sarebbe avvenuta, se si intende inerente ad esso anche il piano dell’edificio. Ciò, si osserva non senza che debba anche rilevarsi che la circostanza che nella specie, secondo la prospettazione della ricorrente, la notifica sia stata ricevuta dalla società affittuaria tramite un soggetto persona fisica ad essa riferibile, ma sempre in situazione in cui la ricorrente era destinataria della notificazione, si presta ad evidenziare in via presuntiva, da superarsi dalla stessa ricorrente, che l’affittuaria non fosse essa stessa incaricata della ricezione degli atti. Di modo che appare più che dubbio che vi fosse finanche una nullità della notificazione. 4. Il ricorso è dichiarato inammissibile e comunque sarebbe stato manifestamente infondato. 5. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese giudiziali, liquidate in Euro seimila, oltre duecento per esborsi, ed oltre alle spese generali al 15% e agli accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.