Il principio di specificità dei motivi d’appello ed i requisiti di validità della clausola di proroga della giurisdizione

L’atto di appello, per ritenersi ammissibile, deve necessariamente contenere specifiche argomentazioni critiche che, partendo dalla motivazione della decisione impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico e giuridico, non essendo sufficiente il mero richiamo alle argomentazioni difensive assunte in primo grado. Affinché la clausola di proroga della giurisdizione, che le parti introducono di comune accordo, all’interno di un contratto, possa ritenersi lecita ed efficace non è richiesta la sua espressa approvazione per iscritto, ma è sufficiente che essa sia contenuta integralmente nelle condizioni generali di contratto e che quest’ultimo, a sua volta, rimandi alle condizioni generali, per la lettura integrale del suo contenuto.

Questi sono i due principi affermati dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con la sentenza n. 8895 depositata il 6 aprile 2017. Il fatto. La vicenda prende le mosse da un procedimento instaurato da una società italiana nei confronti di una tedesca, per l’accertamento dell’illiceità della risoluzione di un contratto ed il conseguente risarcimento del danno. In primo grado il procedimento si era concluso con una pronuncia di rito del Tribunale de La Spezia, che aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione e la competenza esclusiva del giudice tedesco, in ragione dell’esistenza, nel contratto, di una clausola di proroga della giurisdizione. Tale decisione veniva impugnata innanzi alla Corte d’appello di Genova che, oltre a dichiarare l’inammissibilità dell’appello proposto dalla società italiana per violazione del principio di specificità dei motivi di appello, confermava la decisione presa in primo grado. Contro tale pronuncia la società italiana presentava ricorso in Cassazione. Il principio di specificità come requisito di ammissibilità dell’appello. I Giudici della Suprema Corte hanno approfondito alcuni concetti già delineati in precedenza in primo luogo viene chiarito che l’art. 342 c.p.c., comma 1, n. 2, subordina l’ammissibilità dell’appello all’espressa indicazione delle singole circostanze da cui si ritiene scaturisca la violazione di legge ed alla spiegazione della rilevanza che tali circostanze assumono, ai fini della decisione, così imponendo, alla parte appellante, il rispetto del principio di specificità dei motivi d’appello. Argomentazioni specifiche. La Suprema Corte, inoltre, ha precisato che l’atto di appello, per potersi ritenere ammissibile, deve contenere una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, ne metta in discussione i singoli fondamenti logici e giuridici sentenza n. 13546/14 , non potendosi assolutamente ritenere sufficiente il mero richiamo alle difese formulate in primo grado. Secondo la stessa Corte, inoltre, il grado di specificità dei motivi d’impugnazione non può essere stabilito a priori, genericamente, ma dev’essere valutato ed apprezzato in stretta correlazione con il tenore e la portata delle singole argomentazioni su cui si fonda il provvedimento impugnato sentenze nn. 5022/14 e 1651/14 . La validità della clausola di proroga della giurisdizione. Secondo la Corte di Cassazione, quando le parti di un contratto, di cui almeno una sia comunitaria, decidono di inserire una clausola di proroga della giurisdizione, con la quale attribuiscono espressamente ad un dato giudice nazionale la competenza esclusiva a decidere sulle controversie nascenti da tale contratto, la validità di questa clausola sarà subordinata al rispetto dei requisiti formali richiesti dall’art. 23 del Regolamento UE n. 44/2001. Questa norma stabilisce, fra le altre cose, che la clausola debba essere stipulata per iscritto oppure oralmente, ma confermata in forma scritta. La Corte di Cassazione, in ossequio al consolidato orientamento della CGUE, spiega che tali requisiti formali sono finalizzati a verificare che entrambe le parti abbiano manifestato la propria volontà in modo preciso ed inequivoco, evitando che la clausola di proroga della competenza venga inserita da una sola di esse, a proprio vantaggio. Affinché tale previsione sia rispettata non è richiesta l’approvazione con specifica sottoscrizione della singola clausola di proroga della competenza, ma è da ritenersi sufficiente che le parti ne inseriscano il testo integrale nelle condizioni generali di contratto e che il contratto stesso indichi l’esistenza di tale clausola, rimandando alle condizioni generali per la lettura del suo contenuto. Questo, beninteso, purché risulti provato che le condizioni generali di contratto e la clausola in esse contenuta, siano stati realmente comunicati ad entrambi i contraenti.

Corte di Cassazione, sez. Uniti Civili, sentenza 15 novembre 2016 – 6 aprile 2017, n. 8895 Presidente Rordordf – Relatore Campanile Fatti di causa 1. Con sentenza depositata in data 25 ottobre 2012 il Tribunale della Spezia, pronunciando sulla domanda proposta dalla S.p.a. Diesel Center nei confronti della MAN Truck & amp Bus AG, con sede in omissis , in relazione all’accertamento dell’illegittimità della risoluzione del rapporto commerciale dichiarata dalla convenuta e al conseguente risarcimento del danno, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano, affermando la competenza internazionale, in via esclusiva, del giudice tedesco. 2. La Corte di appello di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato il gravame proposto dalla Diesel, confermando la decisione di primo grado. 2.1. In particolare, è stata rilevata l’inammissibilità del primo motivo di appello, con il quale era stato dedotto che il Tribunale, ritenendo che fosse stata pattuita la giurisdizione in via esclusiva del foro di Monaco di Baviera, aveva erroneamente interpretato l’accordo quadro in proposito si è osservato che risultava violato - avendo l’appellante meramente richiamato le difese svolte in primo grado - il principio di specificità sancito dall’art. 342 cod. proc. civ 2.2. In merito alla seconda censura, fondata sull’assenza di specifica sottoscrizione della clausola di deroga della giurisdizione, in quanto contenuta nelle condizioni generali di contratto richiamate dalle parti nel contratto, la corte distrettuale ha osservato che, a prescindere dall’adesione dell’appellante a detta clausola, per aver in precedenza intrapreso un giudizio, nell’ambito del medesimo rapporto, davanti al Tribunale di Monaco di Baviera, il requisito della forma scritta, ai sensi dell’art. 23 del Regolamento U.E. n. 44 del 2001, è rispettato anche quando, come nella specie, la clausola risulti fra le condizioni generali di contratto, purché esso, debitamente sottoscritto - non ricorrendo per altro la necessità di una specifica approvazione - contenga un espresso richiamo a dette condizioni generali. 3. Per la cassazione di tale decisione la S.p.a. Diesel Center propone ricorso, affidato a due motivi, illustrati da memoria, cui la società intimata resiste con controricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., in relazione al successivo art. 360, primo comma, n. 4 si sostiene che la formulazione della doglianza ritenuta inammissibile dalla Corte di appello aveva in realtà consentito alla stessa di apprezzarne la portata, per altro puntualmente indicata nella decisione impugnata, con riferimento alla previsione franco cantiere Italia , contenuta nell’art. 2 dell’Accordo Quadro in data 11 marzo 2003, con la quale la volontà negoziale si era conformata alle previsioni normative dettate in materia di compravendita internazionale . 2. La censura è infondata. 2.1. Dall’esame degli atti, consentito dalla natura procedurale del vizio dedotto, emerge che nella decisione di primo grado, premesso che le parti avevano validamente attribuito, ai sensi dell’art. 23 del Regolamento U.E. n. 44 del 2001, la competenza internazionale al giudice tedesco, si era osservato che le molteplici integrazioni contrattuali successive all’accordo dell’11 marzo 2003 - alcune delle quali indicano la competenza giurisdizionale del giudice italiano - assumono evidente carattere di accordi particolari destinati a regolamentare prevalentemente solo nuove e diverse modalità di pagamento da parte di Diesel Center in favore di Man e non rivestono certamente efficacia novativa dell’accordo fondamentale, che anzi viene sempre espressamente o implicitamente richiamato e mai sostituito da tali parziali accordi . 2.2. Nel primo motivo formulato nell’atto di appello, giudicato inammissibile dalla Corte distrettuale, si deduceva che il Tribunale avrebbe trascurato l’esame delle pattuizioni intercorse, e si affermava, in sostanza, che, avendo le parti stabilito la consegna dei motori marini franco cantiere Italia , le stesse, essendosi poi attenute a tale clausola, in quanto tutte le forniture sono state eseguite presso gli stabilimenti di Diesel Center in OMISSIS , avrebbero in tal modo inteso conformarsi alle previsioni dell’art. 5 del citato Regolamento n. 44/2001, nella parte in cui prevede la competenza giurisdizionale, in caso di compravendita di beni, del luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati. Orbene, premesso che la specificità dei motivi deve essere correlata al tenore e alla portata delle argomentazioni della decisione impugnata Cass., 4 marzo 2014, n. 5022 Cass., 26 gennaio 2014, n. 1651 , deve constatarsi che nel motivo di appello in esame non solo è assente qualsiasi accenno critico alla rilevata assenza, da parte del Tribunale, di aspetti novativi, negli accordi integrativi intervenuti in epoca successiva alla stipulazione del contratto in data 11 marzo, rispetto alla clausola derogatoria della giurisdizione, ma, addirittura, l’esistenza e l’efficacia di detta clausola vengono interamente pretermesse, richiamandosi esclusivamente i criteri di determinazione della giurisdizione previsti, in assenza di accordi in tema di proroga della giurisdizione, dal citato Regolamento U.E. n. 44 del 2001. 2.3. Deve pertanto osservarsi che, come correttamente ritenuto nell’impugnata decisione, la censura in esame è totalmente carente del requisito della specificità prescritto dall’art. 342 cod. proc. civ., che richiede la necessità della presenza, dell’atto di appello, di una parte argomentativa che - contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata - con espressa e motivata censura, miri a incrinarne il fondamento logico-giuridico Cass., 16 maggio 2014, n. 13546 . 3. Con il secondo mezzo, deducendosi violazione delle norme sulla giurisdizione in relazione all’art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., si sostiene che, pur non essendo necessaria la specifica approvazione per iscritto della clausola con la quale viene attribuita la competenza esclusiva dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie scaturite da un determinato rapporto giuridico, nella specie la validità di detta clausola doveva escludersi in quanto nella specie la stessa figurava al punto XIII.3 delle Condizioni generali di fornitura, che non erano stampate a tergo dell’Accordo Quadro dell’11 marzo 2003, ma semplicemente allegate al contratto, senza alcun elemento di congiunzione che le rendesse parte integrante e unitaria della convenzione sottoscritta . Né la circostanza relativa a un precedente giudizio intrapreso dalla società ricorrente presso il Tribunale di Monaco poteva assumere la valenza di un comportamento successivo tale da integrare l’ipotesi di cui alle lettere b e c del Regolamento U.E. n. 44 del 2001, art. 23, trattandosi di un evento isolato, al quale non poteva attribuirsi il significato univoco di un’effettiva e consapevole adesione alla clausola suddetta. 3.1. La censura è infondata. La questione proposta dalla ricorrente è incentrata sui requisiti formali richiesti dall’art. 23, paragrafo 1, del Regolamento U.E. n. 44 del 2001 ai fini della validità della clausola di attribuzione della giurisdizione, la quale, in linea di principio, deve intendersi esclusiva Corte giustizia, 21 maggio 2015, El Majdoub in proposito è stato più volte sottolineato che il rispetto delle forme richieste da detto regolamento ha la funzione di garantire che il consenso in merito alla proroga della giurisdizione sia stato effettivamente prestato Corte giustizia, 6 maggio 1980, Porta-Leasing . L’indagine deve quindi essere diretta alla verifica dell’esistenza di una pattuizione fra le parti che sia manifestata in modo chiaro e preciso , in maniera tale da tutelare il contraente più debole, evitando che clausole attributive di giurisdizione, inserite nel contratto da una sola delle parti, passino inosservate Corte giustizia, 16 marzo 1999, Castelletti . 3.2. In relazione all’ipotesi, come quella in esame, in cui la clausola di proroga della giurisdizione sia contenuta nella condizioni generali di contratto, si ritiene che essa sia lecita, qualora nel testo del contratto sottoscritto dalle parti - senza la necessità di una specifica approvazione per iscritto, come riconosce la stessa ricorrente cfr. Cass., Sez. U, 14 giugno 2007.n. 13891 id. 27 settembre 2006, n. 20887 id., 4 gennaio 1995, n. 90 - sia contenuto un richiamo espresso alle condizioni generali contenenti la clausola stessa Corte giustizia, 20 aprile 2016, Profit Investment SIM Cass., Sez. U, 9 marzo 2012, n. 3693 Cass. Sez. U, 27 settembre 2006 n. 20887 . 3.3. Tale circostanza, come correttamente posto in rilievo nell’impugnata decisione, si è verificata nella presente vicenda, in quanto nell’accordo contrattuale in data 11 marzo 2003, sottoscritto da entrambe le parti, vi è un esplicito riferimento alle Condizioni Generali, per altro allegate al contratto stesso, le quali al paragrafo XIII prevedono espressamente la deroga a favore del foro di Monaco di Baviera, non a caso già adito in precedenza dall’odierna ricorrente in relazione a una controversia riferibile al medesimo rapporto contrattuale. 3.4. L’orientamento secondo cui la clausola attributiva di giurisdizione è lecita ed efficace qualora nel testo del contratto firmato dalle parti sia contenuto un richiamo espresso a condizioni generali che la prevedano, è stato ribadito di recente dalla Corte di giustizia sentenza 7 luglio 2016, Hosziz Kft , con la precisazione che è necessario che risulti provato che le condizioni generali contenenti la clausola attributiva di giurisdizione siano state effettivamente comunicate all’altro contraente. Appare del tutto evidente, sotto tale profilo, che l’allegazione al contratto delle condizioni generali costituisce un quid pluris rispetto alla mera trasmissione delle stesse all’altro contraente, ragion per cui, in virtù dell’esplicito richiamo alle stesse contenuto nel punto 8 dell’accordo in data 11 marzo 2003, deve ritenersi integrati i requisiti di forma richiesti dal citato regolamento n. 44, in forza dei quali, come sopra evidenziato, è consentito ritenere che si sia formato il consenso in merito alla clausola di attribuzione della giurisdizione esclusiva al giudice tedesco. 4. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese relative al giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.200,00, cui eu-ro 5.000,00 per compensi, oltre agli accessori di legge. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.