Non può dirsi notificato il ricorso se manca l’avviso di ricevimento della raccomandata

Ai fini della dimostrazione dell’avvenuta notifica del ricorso per cassazione eseguita tramite servizio postale, il ricorrente ha l’onere, a pena di inammissibilità del ricorso, di produrre, non oltre l’udienza di discussione, l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso, oppure l’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità previste.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 8812/17 depositata il 5 aprile. Il caso. La Corte d’appello di Salerno confermava la decisione di primo grado che accoglieva l’opposizione alla trasformazione della società in fondazione. In particolare, veniva affermata la tempestività dell’opposizione, proposta entro il termine previsto di 60 giorni dalla cancellazione dal registro delle imprese della società. La fondazione ricorre per cassazione lamentando l’erronea esclusione della sua legittimazione da parte della Corte territoriale. L’avviso di ricevimento. La Suprema Corte rileva che la notificazione del ricorso risultava effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. ma non ne era stato prodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata. In tal senso, i Giudici affermano che ai fini della dimostrazione dell’avvenuta notifica del ricorso per cassazione, se eseguita tramite servizio postale, il ricorrente ha l’onere, a pena di inammissibilità del ricorso, di produrre, non oltre l’udienza di discussione, l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso, ovvero l’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità previste all’art. 140 c.p.c. . Pertanto, il Collegio di legittimità dichiara il ricorso inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 8 febbraio – 5 aprile 2017, n. 8812 Presidente Giancola – Relatore Campanile Fatti di causa 1 - Con la sentenza indicata in epigrafe la, Corte di appello di Salerno ha confermato la decisione del Tribunale di Sala Consilina n. 37 del 2011 con la quale veniva accolta l’opposizione alla trasformazione in fondazione della S.p.a. CIPI. 2. In particolare, è stata affermata la tempestività dell’opposizione, ritenuta fondata nel merito, in quanto proposta entro il termine di sessanta giorni dalla cancellazione dal registro delle imprese della società trasformanda. 1.3 - Per la cassazione di tale sentenza la Fondazione CIPI propone ricorso, affidato a due motivi. La società intimata non svolge attività difensiva. Ragioni della decisione 2. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 cod. civ. la Corte di appello avrebbe erroneamente escluso la legittimazione della Fondazione, senza considerare che la trasformazione si sarebbe perfezionata in data 29 maggio 2009, ovvero alla scadenza del termine di sessanta giorni dall’iscrizione dell’atto di trasformazione. 2.1. Con il secondo mezzo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2500, 2500-septies e 2500-novies cod. civ 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, non risultando prova della relativa notificazione. 4. Dall’esame degli atti, consentito dalla natura procedurale della questione, emerge che la notificazione del ricorso venne effettuata, ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., mediante deposito nella casa comunale, con avviso alla porta del destinatario e con invio allo stesso di raccomandata A.R Non risulta, tuttavia, prodotto l’avviso di ricevimento di detta raccomandata. 5. Va dunque fatta applicazione del principio di diritto, già affermato da questa Corte, secondo cui ai fini della dimostrazione dell’avvenuta notifica del ricorso per cassazione, se avvenuta a mezzo del servizio postale, il ricorrente ha l’onere, a pena di inammissibilità del ricorso, di produrre, non oltre l’udienza di discussione, l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso, ovvero l’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ. Cass., Sez. U, 14 gennaio 2008, n. 627 . 6. Non si provvede in ordine al regolamento delle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.