Ricorso inammissibile (perché mal redatto) per i congiunti di una vittima stradale

Nella redazione dell’appello, a seguito della riformulazione dell’art. 434 c.p.c., operata con art. 54, comma 1, lett. c-bis , l. n. 134/2012, va tenuto conto di una serie di contenuti e di requisiti, che, se non rispettati, portano all’inammissibilità del ricorso.

Così si è espressa la Corte di Cassazione, con sentenza n. 8666/17 del 4 aprile. Il caso. La Corte d’appello di Trieste dichiarava inammissibile l’appello proposto dai congiunti di un soggetto sulla misura del concorso valutato al 65% di quest’ultimo nel sinistro che ne aveva causato la morte. Avverso tale pronuncia essi ricorrevano in Cassazione. Il nuovo art. 434 c.p.c La Corte di Cassazione, però, ritiene la doglianza infondata, in quanto l’appello era stato redatto in maniera non conforme all’art. 434 c.p.c., come riformulato a seguito dell’art. 54, comma 1, lett. c bis , l. n. 134/2012. Nella motivazione dell’appello, infatti, devono essere contenute, a pena di inammissibilità 1 l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado 2 l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata . Il fine della disposizione è chiaramente quello di accentuare la capacità di selezione” del ricorso in appello, a fini deflattivi. I requisiti di contenuto. La motivazione delle censure deve contenere 3 requisiti essenziali, a pena di inammissibilità a delimitazione dell’oggetto del giudizio di secondo grado indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare” b proposizione di una nuova e diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella compita dal giudice di primo grado , comprensiva di una pars destruens , volta a demolire la falsa rappresentazione della realtà sulla quale è fondata , e una part construens , contenente un progetto alternativo di risoluzione della controversia c indicazione delle norme di diritto violate o falsamente applicate e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata . Nel caso di specie, però, i congiunti della vittima avevano solamente richiamato i fatti posti a fondamento della domanda e le argomentazioni già svolte in primo grado. La Suprema Corte, quindi, ritiene che la sentenza impugnata si sottragga alle critiche rivolte da questi ultimi e pertanto rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 7 dicembre 2016 – 4 aprile 2017, numero 8666 Presidente Chiarini – Relatore Moscarini Fatti di causa La Corte d’Appello di Trieste, con sentenza del 5 giugno 2013, non notificata, ha dichiarato inammissibile, per violazione dell’articolo 434 c.p.c., il primo motivo di appello - proposto con atto depositato il 30 ottobre 2012 - dei congiunti di E.M.A. sulla misura del concorso - 65% - attribuita a costui, per la morte conseguita al suo investimento, dal Tribunale di Trieste con sentenza pronunciata su ricorso notificato in data 28/1/2008 secondo il rito del lavoro a norma dell’articolo 3. 1 della legge del 2006 numero 102. In particolare la Corte di merito ha ritenuto che le censure erano del medesimo tenore di quelle contenute nelle note conclusive di primo grado, anteriori alla sentenza appellata e perciò non correlate alla medesima. La sentenza è stata impugnata dinanzi questa Corte dal dott. M.A. quale procuratore di E.M.M. , K.Z. , E.M.F. , E.M.L. , E.M.M. , E.M.H. , E.M.M. , E.M.K. , E.M.K. e di E.M.A. con ricorso notificato in data 16 luglio 2014 ad Assicurazioni Generali S.p.A. e a S.C. , basato su un unico motivo di ricorso. Il sig. S.C. non si è costituito in giudizio, la Generali Italia S.p.A. si è costituita con controricorso, illustrato da memoria. All’udienza del 7 dicembre 2016 è comparso il solo difensore di Generali Italia S.p.A Ragioni della decisione 1.- Il motivo di ricorso è così rubricato Sulla ritenuta inammissibilità del primo motivo di appello in punto di an debeatur, con il quale gli eredi del sig. E.M. censuravano la sentenza di primo grado, ritenendo ingiusta ed immotivata una attribuzione di colpa del pedone nella misura del 65%. Violazione dell’articolo 360, commi 1 numero 5 c.p.c. per omessa o, quantomeno, insufficiente e/o erronea motivazione, sia sotto il profilo della omessa disamina e/o incomprensione dei motivi di appello ritenuti inammissibili, della omessa disamina degli specifici addebiti rivolti al conducente l’autovettura e della omessa correlazione di detti motivi alle statuizioni che gli appellanti stessi intendevano censurare, sia sotto il profilo della mancata applicazione dei principi di comune esperienza e dei principi elaborati dalla Suprema Corte in riferimento al comportamento dei conducenti di mezzi in particolari situazioni di tempo e di luogo a salvaguardia dei pedoni. Ed ancora, censuriamo il fatto che il procedimento posto a base delle conclusioni non è, certamente, caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico e ciò anche per quel che concerne il punto specifico se il conducente del veicolo abbia fornito la prova liberatoria di cui all’articolo 2054 c.c., 1 comma c.c. . I ricorrenti contestano la decisione della Corte di merito, appiattitasi sull’eccezione delle Assicurazioni Generali senza esaminare i motivi di appello che ricostruivano correttamente i fatti di causa evidenziando le lacune commesse dal Tribunale ai fini di una corretta applicazione dell’articolo 2054 primo comma c.c. con preponderante attribuzione di responsabilità al conducente dell’auto investitrice. A tal fine richiamano la parte dell’appello con cui avevano rammentato che in data omissis , alle ore 01,45 circa, in , B.B. , conducente della autovettura Fiat Tipo, tg. , irregolare perché viaggiante con ruota posteriore di diametro inferiore alle altre, sprovvista di copertura assicurativa, nel percorrere in ora notturna un tratto rettilineo della , ove peraltro, erano posti segnali di pericolo e limite di velocità di 50 KM/H, causa gli avvallamenti e sconnessioni del fondo stradale, urtava da tergo il Sig. E.M.A. che stava procedendo a piedi, nel medesimo senso di marcia, sul margine destro della carreggiata. A seguito dell’urto e a causa della velocità non inferiore a 70 Kh., il corpo del pedone veniva trascinato al centro della carreggiata e, a causa delle ferite riportate e dell’omesso soccorso – l’investitore si dava alla fuga - decedeva poco dopo. Proseguono i ricorrenti affermando che, iniziato il giudizio, in primo grado venivano acquisite prove testimoniali, un’informativa della questura di Salerno concernente altro soggetto parzialmente omonimo sì che il riferimento alle vicende di costui, contenute nella sentenza impugnata, era inconferente , le circostanze di tempo e luogo dell’incidente orario notturno su strada poco illuminata con avvallamenti , sì che, come emergente anche dalla memoria autorizzata in appello e dalla comparsa conclusionale di primo grado, l’attribuzione al pedone di un concorso di colpa nella misura del 65% era erronea perché la condotta del conducente dell’auto era ben più grave. 1.2- La censura è infondata. Premesso che si applica l’articolo 434 cod. proc. civ. così come riformulato dall’articolo 54, co. 1, lettera c-bis , del decreto legge 22 giugno 2012, numero 83, convertito dalla I. 7 agosto 2012, numero 134, essendo stato il giudizio di appello introdotto con ricorso depositato il 30/10/2012 e, pertanto, in data posteriore al trentesimo giorno successivo a quello 12 settembre 2012 di entrata in vigore della l. numero 134, detta norma come l’omologo articolo 342 cod. proc. civ. , ha sostituito al requisito della esposizione dei motivi specifici dell’impugnazione il diverso requisito della motivazione dell’appello, specificando che essa deve contenere, a pena di inammissibilità 1 l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado 2 l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata . Tali modifiche manifestamente accentuano la capacità di selezione del ricorso in appello con intento di potenziali esiti deflattivi. Ne deriva che sul piano della tecnica redazionale, il termine motivazione , tipico del provvedimento pubblico, in luogo di esposizione ovvero di argomentazione , segnala il distacco concettuale tra le confutazioni dell’atto di appello anteriori e successive alla modifica normativa. Infatti, a norma del novellato articolo 434 cod. proc. civ., i requisiti di contenuto che la motivazione delle censure deve contenere per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità, consistono in tre punti essenziali a delimitazione dell’oggetto del giudizio di secondo grado indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare onde consentire l’immediata verifica della formazione del giudicato in relazione a quelle parti della sentenza che non hanno costituito oggetto di gravame b proposizione di una nuova e diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella compiuta dal giudice di primo grado, a sua volta scindibile in due momenti logicamente distinti una normativamente inespressa pars destruens della pronuncia oggetto di gravame, volta a demolire la falsa rappresentazione della realtà sulla quale essa è stata fondata l’altra pars construens, contenente un progetto alternativo di risoluzione della controversia, attraverso una diversa lettura del materiale di prova acquisito o acquisibile al giudizio, nei limiti consentiti in grado di appello, e previa indicazione della sua effettiva rilevanza ai fini del decidere c l’indicazione delle norme di diritto violate o falsamente applicate e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. 1.3- Come emerge dal riassunto del motivo di ricorso e come evidenziato dalla sentenza impugnata gli appellanti hanno disatteso queste prescrizioni avendo redatto l’appello richiamando i fatti posti a fondamento della domanda - auto investitrice irregolare perché viaggiante con ruota posteriore di diametro più piccolo su strada con segnali di pericolo e limite di velocità di 50 KM/H, causa gli avvallamenti e sconnessioni del fondo stradale spostamento del corpo del pedone al centro della carreggiata - e le relative argomentazioni svolte in primo grado, ritenendo che dal raffronto di essi con le ragioni della sentenza impugnata - pedone non visibile perché marciante nella notte, senza indumenti rifrangenti, sul margine destro di una strada extraurbana, senza corsia di emergenza, fiancheggiata da guard rail, a doppio senso di marcia, non illuminata - ne dovesse emergere ex se l’illogicità o l’erroneità della maggior percentuale di concorso causale al comportamento del pedone. Ne consegue che la sentenza impugnata si sottrae alle critiche che le vengono rivolte. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13 co. 1 quater del d.P.R. numero 115 del 2002 per il versamento da parte del soccombente di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l’impugnazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in Euro 3.200,00, di cui Euro 200 per esborsi oltre accessori come per legge e contributo spese generali al 15%. Ai sensi dell’articolo 13 co. 1 quater del d.P.R. numero 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del soccombente di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l’impugnazione.