Il citofono riportava il cognome del coniuge, ma questo non giustifica l’omessa notifica

L’ufficiale giudiziario incaricato di effettuare la notificazione, qualora non rinvenga il destinatario della notificazione nel luogo risultante dal certificato anagrafico in suo possesso, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca e indagine, dandone conto nella relazione di notificazione , a pena di nullità di quest’ultima.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8638/17 depositata il 3 aprile. Il caso. La Corte d’appello di Brescia dichiarava inammissibile l’opposizione tardiva proposta da un soggetto avverso un decreto ingiuntivo ottenuto nei relativi confronti da una società. Secondo il giudice, infatti, la notificazione del decreto era valida, tenuto conto del fatto che l’ufficiale notificante aveva effettivamente eseguito due successivi tentativi notificatori presso l’indirizzo della destinataria, ma senza successo. Nello specifico, il citofono della residenza anagrafica presso cui era destinata la notificazione non riportava il cognome di quest’ultima. La notificazione e il cognome sul citofono. Il soggetto, quindi, ricorreva in Cassazione con due diversi ordini di doglianza. La Corte territoriale aveva ritenuto regolare la notifica, nonostante il difetto della normale diligenza richiesta dall’art. 148 c.p.c. , non avendo l’ufficiale giudiziario rilevato che il cognome sul citofono era in realtà il cognome del defunto marito della ricorrente e quindi corrispondeva effettivamente alla residenza di quest’ultima. E, inoltre, il giudice aveva omesso di esaminare la circostanza secondo cui la controparte era perfettamente a conoscenza del cognome del coniuge della ricorrente. Tali motivi sono fondati, secondo la Corte di Cassazione. Infatti, nel caso in cui l’ufficiale giudiziario non abbia rinvenuto il destinatario della notificazione nel luogo risultante dal certificato anagrafico in suo possesso, lo stesso è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca e indagine, dandone conto nella relazione di notificazione . Nel caso in cui tali ricerche e indagini difettino, si deve ritenere che la notificazione sia nulla, con conseguente obbligo per il giudice di disporne il rinnovo, con la fissazione di apposito termine perentorio ex art. 291 c.p.c Nel caso di specie l’ufficiale giudiziario si era limitato al riscontro dell’assenza del destinatario nel luogo risultante dal certificato anagrafico, ma non aveva indicato alcun tentativo di ulteriore ricerca. Per questi motivi la notificazione è nulla, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, sentenza 12 gennaio – 3 aprile 2017, n. 8638 Presidente Frasca – Relatore Dell’Utri Fatti di causa 1. Con sentenza resa in data 18/5/2015, la Corte d’appello di Brescia, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato inammissibile l’opposizione tardiva proposta da B.G. avverso un decreto ingiuntivo ottenuto nei relativi confronti dalla società Gia.Fra.Ma. s.r.l A sostegno della decisione assunta, la corte d’appello ha rilevato la ritualità dell’originaria notificazione del decreto ingiuntivo operata ai sensi dell’art. 143 c.p.c. dalla società creditrice, avendo ritenuto che l’ufficiale notificante avesse effettivamente eseguito due successivi tentativi di notificazione presso l’indirizzo della destinataria, rimasti infruttuosi in particolare, essendo risultato, presso il citofono della residenza anagrafica della B. , la sola dicitura Famiglia S. senza alcun riferimento alla stessa. 2. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione B.G. , sulla base di due motivi di impugnazione. 3. Resiste con controricorso la Gia.Fra.Ma. s.r.l., che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità, ovvero per il rigetto del ricorso. 4. A seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c., la ricorrente ha presentato memoria. 5. Con nota depositata in data 12/1/2017 il difensore della società intimata ha dichiarato di aver rinunciato al mandato difensivo. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 143 e 148 c.p.c., nonché dell’art. 143- bis c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. , per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto la regolarità della notifica ex art. 143 c.p.c., essendo emerso il difetto della normale diligenza richiesta dall’art. 148 c.p.c. ai fini dell’esecuzione della notificazione, avendo l’ufficiale giudiziario trascurato di rilevare come la dicitura Famiglia S. sul citofono dell’indirizzo della B. corrispondesse effettivamente alla residenza di quest’ultima, essendo la stessa coniuge del defunto marito di cognome S. . 2. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame circa un fatto decisivo controverso in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. , avendo la corte territoriale omesso di esaminare la decisiva circostanza secondo cui la controparte era perfettamente a conoscenza che la signora B. fosse coniugata S. ”, in ragione di una serie di processi che, da lungo tempo, avevano interessato le stesse due parti. 3. Il primo motivo è manifestamente fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza del secondo. Osserva il collegio - in dissenso rispetto alla proposta formulata dal relatore ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. - come, nel caso in cui l’ufficiale giudiziario non abbia rinvenuto il destinatario della notificazione nel luogo risultante dal certificato anagrafico in suo possesso, lo stesso è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca e indagine dandone conto nella relazione di notificazione, dovendo ritenersi, in difetto di notizie su dette ulteriori ricerche, che la notificazione sia nulla, con il conseguente obbligo per il giudice di disporne il rinnovo, con la fissazione di apposito termine perentorio, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. cfr. Sez. 3, Sentenza n. 2909 del 07/02/2008, Rv. 601331 - 01 . Nella specie, avendo l’ufficiale giudiziario completato la notificazione ai sensi dell’art. 143 c.p.c. limitandosi al riscontro dell’assenza del destinatario nel luogo risultante dal certificato anagrafico senza indicazione di alcuna ulteriore ricerca, dev’essere rilevata la nullità di detta notificazione, con la conseguente cassazione, sul punto, della sentenza impugnata e il rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Brescia, cui è altresì rimessa la regolazione delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia ad altra Sezione della Corte d’appello di Brescia, cui rimette per la regolazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.