Inopponibile, sine iure, il decreto ingiuntivo

In tema di notificazione e quindi di diritto alla difesa, l’avviso di ricevimento è parte integrante della relata di notifica ed è il solo documento idoneo a provare la ricezione dell’atto così, il soggetto destinatario del decreto ingiuntivo è tenuto a proporre opposizione entro i conseguenti termini massimi ex lege.

E’, quindi, illegittima, e va riformata, la sentenza di merito con cui, nonostante il ritiro, con sottoscrizione, dell’avviso di ricevimento da parte della moglie ed il superamento dei termini per l’opposizione al decreto ingiuntivo, venga annullato il medesimo decreto ottenuto nei confronti del cliente. Il principio si argomenta dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Terza Civile, n. 8326, decisa il 25 gennaio e depositata il 31 marzo 2017. Il caso. Un avvocato otteneva, dal Tribunale, un decreto ingiuntivo per euro 5mila circa, quale compenso per le prestazioni svolte dinanzi al giudice del lavoro il decreto veniva ritirato 10 giorni dopo, con sottoscrizione presso l’ufficio postale, dalla moglie del cliente e su cui, il giorno successivo, il cancelliere apponeva la relativa formula esecutiva. Quindi, il cliente proponeva opposizione al medesimo decreto , reclamando la responsabilità dell’avvocato per avere, quest’ultimo, avviato una causa di lavoro senza rendersi conto dell’intervenuta decadenza da CCNL l’avvocato depositava integralmente la copia fotostatica non contestata da controparte dell’avviso di ricevimento, come risultante peraltro dall’indice dei documenti del fascicolo, e tale opposizione veniva respinta, in primo grado, per tardività ed, invece, accolta, in sede di gravame, con declaratoria di responsabilità professionale, nonostante l’atto di appello avesse quale unico motivo i termini di notifica del decreto. Il decreto ingiuntivo tra diritti, obblighi ed oneri l’opponibilità ad quem”. In primis , vanno richiamati gli artt. 2, 3, 4, 24 e 25 Cost., 2697 c.c., 112, 140, 149, 360 e 641 c.p.c. , 8 l. n. 890/1982 e 2 d.l. 14-03-2005 n. 35. All’uopo, necessita focalizzare sul concetto di obbligazione, adempimento, diritto, obbligo, onere, illecito e responsabilità. Prima facie , si potrebbe pensare ad una sorta di imperatività, sine conditione et omnibus, della responsabilità professionale. Apparentemente, bisognerebbe stabilire se a un privato possa chiedere un decreto ingiuntivo per prestazioni rese davanti al giudice del lavoro b il giudice ordinario sia competente per un simile importo ed in subjecta materia . In realtà, sotto il profilo formale-procedurale, due le principali osservazioni da effettuare. La prima sulla legittimità della notificazione, a mezzo posta, di un atto giudiziario in caso di temporanea assenza del destinatario ovvero di mancanza, inidoneità od assenza delle altre persone legittimate a riceverlo. La seconda, anche quale sub-osservazione, sugli adempimenti successivi alla notificazione e, cioè, deposito dell’atto presso l’ufficio postale ed invio del relativo avviso dettagliato al destinatario. Sul punto, è da notare che il ritiro dell’avviso deve essere effettuato entro e non oltre 6 mesi e, comunque, la notifica è da considerarsi, giuridicamente, eseguita dopo 10 giorni dal deposito ovvero all’atto della sottoscrizione del soggetto legittimato al ritiro, nella fattispecie la moglie. In termini sostanziali, infine, la principale osservazione inerisce l’onere, gravante sul creditore opposto, di allegare e depositare la ricevuta dell’avviso di ricevimento, da parte del debitore, dell’atto giudiziale. De iure condito , il perfezionamento del procedimento notificatorio costituisce il momento genetico determinante e probante della corretta instaurazione del contraddittorio Cass., SSUU, n. 627/2008 . Rebus sic stantibus , è irrilevante la posizione professionale specifica del creditore agente altresì, è indifferente che il ritiro dell’atto giudiziale sia stato effettuato da parte del congiunto del debitore. In termini di dinamiche”, pertanto, il diritto privato finisce per prevale re su quello pubblico e, segnatamente, il diritto civile su quello processuale. È inammissibile l’opposizione dopo 40 giorni dalla notifica dell’ingiunzione. In ambito di rapporti processuali” tra privati, l’eventuale responsabilità professionale del creditore agente in sede di ingiunzione non influisce, contrariamente a quanto sostenuto da Corte di appello di Bari n. 1332/2014, sull’erroneo comportamento processuale omissione e/o violazione dei termini del debitore in sede di opposizione. Ergo , la sentenza va cassata.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 25 gennaio – 31 marzo 2017, numero 8326 Presidente/Relatore Travaglino Svolgimento del processo L.G. propose opposizione dinanzi al Tribunale di Bari avverso il decreto ingiuntivo 13 marzo 2007 numero 122 emesso dallo stesso Tribunale con cui gli si intimava il pagamento della somma di Euro 4.982,94 in favore di R.D. , quale compenso dovuto a fronte prestazioni professionali da questi espletate in qualità di difensore nell’interesse dell’ingiunto dinanzi al giudice del lavoro in particolare, l’opponente dedusse l’inesistenza del credito azionato in via monitoria in quanto le prestazioni professionali di R. si erano risolte in un’attività difensiva fallimentare , chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e spiegando domanda riconvenzionale al fine di ottenere l’accertamento della responsabilità professionale del proprio ex difensore per grave negligenza e imprudenza consistita nell’aver dato corso alle cause di lavoro senza rendersi conto della intervenuta decadenza prevista dalla contrattazione collettiva di riferimento CCNL Settore Edili Aziende Industriali e, in via subordinata, insistendo per la riduzione del quantum della somma ingiunta. Il Tribunale di Bari, in accoglimento della eccezione di rito sollevata dal creditore opposto, dichiarò l’inammissibilità dell’opposizione perché proposta tardivamente, condannando l’opponente alla refusione delle spese di lite. La Corte di appello di Bari, in accoglimento dell’appello proposto da L.G. accolse l’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e riconosciuta la responsabilità professionale in capo al professionista appellato, ne rigettò la pretesa creditoria con condanna delle spese del doppio grado di giudizio. Avverso questa decisione R.D. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Ha resistito con controricorso L.G. . Hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c. entrambe le parti. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo Violazione e falsa applicazione dell’articolo 641 c.p.c. in relazione all’articolo 360, numero 3 c.p.c. Insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo e controverso in relazione all’articolo 360 numero 5 c.p.c. si lamenta la violazione dell’articolo 641 c.p.c. e la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale, dopo aver riconosciuto che in tema di notificazione a mezzo posta, l’avviso di ricevimento - parte integrante della relazione di notifica - è il solo documento idoneo a provare la decorrenza dei termini connessi alla notificazione, ha ritenuto che l’onere di allegare la ricevuta di ricevimento dell’atto notificato e di depositarlo in giudizio spetta al creditore opposto il quale, nel caso in specie, non lo aveva allegato, con la conseguenza che il Tribunale non avrebbe dovuto dichiarare la tardività dell’opposizione. Si lamenta, inoltre, che la Corte di appello ha affermato come la copia fotostatica dell’avviso di ricevimento informale e parziale prodotto dal creditore opposto non riguardasse l’atto giudiziario e cioè il decreto ingiuntivo spedito con la raccomandata , ma avesse ad oggetto la comunicazione di avvenuto deposito nell’ufficio postale dell’atto giudiziario che l’agente postale è tenuto a spedire in piego raccomandato i.e. la raccomandata inviata il 22 marzo 2007, ritirata dalla moglie del L. , il giorno successivo . Al riguardo, deduce il ricorrente che tale documentazione non solo non era mai stata contestata dall’appellante, ma che la copia dell’avviso di ricevimento era stata depositata integralmente, come risulta dall’indice dei documenti dello stesso fascicolo di primo grado vedasi ultima pagina doc. sub 8 fasc. primo grado , documentazione da cui risulta, da un lato, che la moglie di L. , L.R.P. , aveva ritirato in data 23 marzo 2007 presso l’ufficio postale l’atto giudiziario apponendo la propria sottoscrizione sull’avviso di ricevimento e, dall’altro, che il giorno successivo il Cancelliere del Tribunale di Bari aveva apposto la relativa formula esecutiva sul decreto monitorio. Pertanto, a parere del ricorrente, correttamente il giudice di prime cure aveva dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione perché tardivamente proposta. 2. Con il secondo motivo Violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all’articolo 360 numero 3 e contraddittoria motivazione in relazione all’articolo 360 numero 5 c.p.c. il ricorrente lamenta la contraddittorietà della decisione della Corte territoriale nel punto in cui ha dato atto di un secondo motivo di gravame proposto relativo alla responsabilità dell’avv. R. e alla domanda riconvenzionale spiegata in primo grado , sebbene l’appellante fondasse l’atto di appello solo ed esclusivamente sul motivo avente ad oggetto i termini di notifica sopra esaminati. 3. Con il terzo motivo Omessa rilevanza della falsa attestazione dell’ufficio postale depositata nel giudizio di primo grado e richiamata a pag. 12 dell’atto di appello il ricorrente deduce l’omesso rilievo da parte della Corte territoriale in ordine alla dedotta falsità dell’attestazione dell’Ufficio postale depositata nel corso del giudizio di primo grado dall’appellante L. e richiamata a pag. 12 dell’atto di appello , mai rilasciata dal Direttore dell’Ufficio postale come attestato dallo stesso ufficio postale , circostanza che lo aveva determinato a sporgere denuncia-querela presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Bari depositata in allegato alla comparsa conclusionale . 4. Il primo motivo è fondato nei limiti di seguito indicati. Nel caso in esame viene in considerazione il problema del momento perfezionativo dell’atto per il destinatario onde computare il termine di decadenza dell’impugnazione. La disciplina della notificazione a mezzo posta è dettata dall’articolo 8 della L. numero 890 del 1982 per i casi in cui l’agente postale non possa recapitare il plico per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle altre persone legittimate a riceverlo. Appare opportuno rammentarne i passaggi procedimentali, al fine di evidenziare la fondatezza della doglianza del ricorrente. La norma citata prevede che il piego sia depositato lo stesso giorno presso l’ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza e che del tentativo di notifica del piego e del suo deposito sia data notizia al destinatario, a cura dell’agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L’avviso deve contenere l’indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell’ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell’indirizzo dell’ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l’espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l’atto sarà restituito al mittente . Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma della norma sopra richiamata, senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l’avviso di ricevimento è poi restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall’agente postale, della data dell’avvenuto deposito e dei motivi che l’hanno determinato, dell’indicazione atto non ritirato entro il termine di dieci giorni e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato nell’ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall’agente postale, della data dell’avvenuto deposito e dei motivi che l’hanno determinato, dell’indicazione non ritirato entro il termine di centottanta giorni e della data di restituzione. Infine, la disposizione introdotta, nel testo della norma in esame dall’articolo 2 del d.l. 14 marzo 2005, numero 35, prevede che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore . Ricostruiti i passaggi fondamentali del procedimento notificatorio, va evidenziato che la questione inerente la prova dell’avvenuta notifica dell’atto giudiziario - nel caso essa sia avvenuta a mezzo del servizio postale - ha costituito in passato oggetto di contrasto nella giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento al ricorso per cassazione, risolto dalle Sezioni Unite, le quali hanno pronunziato il seguente principio la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’articolo 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’articolo 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio Cass. S.U. sentenza 14 gennaio 2008, numero 627 . Alla luce della richiamata disciplina e del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, va esaminata la statuizione della Corte territoriale nella parte in cui erroneamente afferma, per un verso, che la copia dell’avviso di ricevimento prodotta dal creditore opposto fosse informale e parziale tenuto conto che, invece, questi aveva debitamente documentato di aver depositato la copia notificata del decreto ingiuntivo de quo corredata dell’avviso di ricevimento con la quale l’ufficiale giudiziario aveva dato notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’articolo 140 c.p.c. in formato integrale fronte retro come risulta dall’indice dei documenti dello stesso fascicolo di primo grado ed in particolare all’udienza del 12 novembre 2007 v. ultima pagina doc. sub 8 e, per l’altro, afferma che la stessa copia dell’avviso non riguardasse l’atto giudiziario e cioè il decreto ingiuntivo spedito con la raccomandata , ma avesse ad oggetto la comunicazione dell’avvenuto deposito nell’ufficio postale dell’atto giudiziario medesimo ex articolo 149 c.p.c Al contrario, dalla richiamata documentazione risulta che la moglie di L. , L.R.P. , aveva sottoscritto in data 23 marzo 2007 l’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario aveva dato notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’articolo 140 c.p.c., così perfezionandosi il procedimento notificatorio. Da tale data va computato il termine di quaranta giorni per l’opposizione al decreto monitorio previsto dall’articolo 641 c.p.c., termine ormai trascorso alla data dell’11 maggio 2007 data di notifica dell’atto di citazione in opposizione . 5. Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso, consegue l’assorbimento dei rimanenti motivi. 6. In conclusione, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione, la sentenza impugnata va conseguentemente cassata senza rinvio e confermata l’inammissibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo. 7. Tenuto conto dell’esito del giudizio e della particolarità della vicenda esaminata e della formulazione dell’articolo 92, secondo comma, c.p.c. ratione temporis vigente, le spese del doppio grado di giudizio vanno compensate per intero tra le parti vanno compensate, altresì, per intero tra le parti, anche le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte, accoglie il primo motivo ricorso, in esso assorbiti i rimanenti, cassa la sentenza impugnata senza rinvio, confermando l’inammissibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo. compensa per intero tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito, e compensa, altresì, per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.