Due fogli non fanno un ricorso

Nel caso in cui il ricorso sia privo dell’indicazione dell’oggetto e delle ragioni della domanda, nonché delle conclusioni, il giudice deve rilevarne la nullità e disporne l’integrazione a garanzia dell’instaurazione di un contraddittorio pieno.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8492/17 depositata il 31 marzo. Il caso. Un avvocato si rivolgeva al Giudice di Pace per ottenere la liquidazione del proprio compenso per prestazioni giudiziali rese in favore di un Condominio. Quest’ultimo si costituiva in giudizio con eccependo l’incompletezza del ricorso per l’assenza delle richieste e delle conclusioni specifiche alle quali avrebbe potenzialmente potuto contraddire. Il GdP accoglieva la domanda attorea e liquidava il compenso dell’avvocato nella misura di euro 3.400 circa, osservando che l’eccezione di incompletezza del ricorso non indicava il criterio in base al quale la copia notificata al convenuto sarebbe stata appunto incompleta. Avverso tale pronuncia, il Condominio ricorre in Cassazione dolendosi, sostanzialmente, dell’assenza dei requisiti contenutistici minimi legislativamente previsti per la copia del ricorso notificata al convenuto. Contenuto minimo dell’atto. Gli Ermellini richiamano l’art. 1225 c.p.c., applicabile ratione temporis alla controversia, norma secondo cui la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso e il precetto debbono indicare l’ufficio giudiziario, le parti, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l’istanza, salvo che la legge disponga altrimenti. Sia l’originale che le copie da notificare, devono inoltre essere sottoscritti dalla parte che stia in giudizio personalmente o dal proprio difensore. Quest’ultimo deve altresì indicare il proprio codice fiscale, l’indirizzo PEC e il numero di fax. Nel caso in cui difetti l’oggetto, le ragioni della domanda o le conclusioni, l’atto è nullo e il giudice di merito è tenuto a rilevare tale nullità concedendo all’opponente un apposito termine per il rinnovo dell’atto oppure, laddove il convenuto si sia costituito, per integrare la domanda. Lesione del contraddittorio. Sulla base di tali premesse, il Collegio rileva che l’atto introduttivo del procedimento instaurato dall’avvocato è costituito di due pagine delle quali la prima di contenuto narrativo e la seconda recante la richiesta di fissazione dell’adunanza camerale di comparizione delle parti, essendo i due fogli privi di collegamento discorsivo logico e mancando ogni indicazione delle conclusioni e soprattutto della somma richiesta. Trattandosi di un difetto che lede gravemente la possibilità di difesa della parte convenuta in giudizio, con la conseguente impossibilità di regolare instaurazione del contraddittorio, il giudice di merito avrebbe dovuto, ex art. 156 c.p.c., rilevare la nullità dell’atto e disporre l’integrazione del contraddittorio. Per questi motivi la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato con rinvio al Giudice di Pace di Napoli, in persona di diverso magistrato.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 7 dicembre 2016 – 31 marzo 2017, n. 8492 Presidente Bucciante – Relatore Manna Svolgimento del processo L’avv. I.P. adiva il giudice di pace di Napoli, in base all’art. 28 legge n. 794/42, per ottenere la liquidazione del proprio compenso professionale per prestazioni giudiziali ricorsi per decreti ingiuntivi e, per alcuni di questi, anche le relative cause di opposizione rese in favore del condominio di omissis . Nel resistere il predetto condominio eccepiva l’incompletezza del ricorso, il quale non recava né richieste né conclusioni specifiche cui, in ipotesi, poter contraddire. Con ordinanza n. 2148/12 il giudice di pace liquidava per l’opera svolta la somma di Euro 3.480,50, oltre interessi legali dal 21.3.2006 data della richiesta stragiudiziale al soddisfo. Osservava il giudice di pace che l’eccezione di incompletezza del ricorso non specificava il criterio in base al quale la copia notificata sarebbe stata incompleta ed inintelligibile che sostanzialmente il condominio nulla aveva eccepito sulla somma richiesta e che agli atti del fascicolo del ricorrente non vi era documentazione probatoria relativa ai giudizi d’opposizione e alle relative spese liquidate. Per la cassazione di tale decreto il condominio di omissis propone ricorso, affidato a tre motivi. L’avv. Tannini non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione 1. - Il primo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione degli arti. 125 e 156, 2 comma, c.p.c. e 24 Cost., essendo priva la copia notificata del ricorso introduttivo dei requisiti minimi di legge. 2. - Il secondo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 101 c.p.c. e 111, 1 e 2 comma Cost., perché il giudice di pace non ha rilevato la discordanza denunciata tra la copia notificata del ricorso e l’originale depositato agli atti. Né il condominio resistente ha preso posizione specifica su circostanze e deduzioni contenute nell’originale del ricorso, sicché le lacune della copia notificata non hanno garantito l’instaurazione di un corretto contraddittorio. 3. - Il terzo mezzo d’annullamento deduce il vizio di motivazione apparente, ché il provvedimento impugnato non affronta assolutamente la questione della difformità tra copia notificata e originale del ricorso, e traduce la contestazione in rito operata dal condominio in non contestazione nel merito. 4. - I tre motivi, da esaminare congiuntamente per la loro complementarietà, sono fondati. L’art. 125 c.p.c., applicabile ratione temporis all’atto introduttivo della presente controversia, stabilisce che salvo la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l’ufficio giudiziario, le parti, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l’istanza, e, tanto nell’originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve, altresì, indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax. Il difetto, in particolare, dell’oggetto, delle ragioni della domanda e delle conclusioni, determina la nullità dell’atto, che il giudice di merito è tenuto a rilevare concedendo all’opponente, ai sensi dell’art. 164 c.p.c., un apposito termine o per rinnovare l’atto o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda cfr. per una fattispecie analoga, anch’ essa relativa ad un procedimento camerale, Cass. n. 3508/15 . 4.1. - Dall’esame degli atti, cui questa Corte ha accesso trattandosi di verificare l’esistenza del denunciato error in procedendo , emerge che nella specie l’atto introduttivo del procedimento ex lege n. 794/42 instaurato dall’avv. I. consta di due pagine. Mentre la prima ha contenuto narrativo, la seconda reca soltanto la richiesta di fissazione dell’adunanza camerale di comparizione delle parti. Tra lo scritto dell’una e dell’altra pagina non vi è, ad evidenza, alcuna continuità del discorso logico, sicché neppure la narrazione dei fatti può ritenersi completa manca, inoltre, qualsiasi indicazione delle conclusioni e, in particolare, della somma richiesta e della relativa specifica. Difetto, questo, che menoma gravemente le facoltà di difesa della parte evocata in giudizio, ostando, così, ad una regolare instaurazione del contraddittorio sui temi del decidere. Di qui, la nullità dell’atto ai sensi dell’art. 156 c.p.c., che giudice di merito avrebbe dovuto rilevare disponendone l’integrazione ai sensi del citato art. 164 c.p.c Il non aver rilevato e disposto quanto sopra, determina la nullità del procedimento e, di riflesso, dell’ordinanza impugnata. 5. - Il ricorso va, pertanto, accolto e il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio al giudice di pace di Napoli, in persona di diverso magistrato, affinché provveda a decidere nuovamente il merito della controversia. Naturalmente, l’integrazione della domanda sarà efficacemente prodotta dal primo atto difensivo della parte originaria attrice, ove contenga i suddetti elementi mancanti. 6. - Al giudice di rinvio è rimessa anche la statuizione sulle spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato con rinvio, anche per le spese di cassazione, al giudice di pace di Napoli, in persona di un diverso magistrato.