Sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti se c'è “danno erariale”, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del soggetto

Ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei Conti per danno erariale, non deve aversi riguardo alla qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico - che può essere un privato o un ente pubblico - bensì alla natura del danno e degli scopi perseguiti. Ne deriva che qualora l'amministratore di un ente, anche avente natura privata, cui siano erogati fondi pubblici, si appropria di tali somme, è soggetto a responsabilità per danno erariale e alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Così la Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza n. 8242 del 30 marzo 2017. Il caso. La sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la regione Basilicata accoglieva la domanda del Procuratore regionale della Corte dei Conti di condanna al risarcimento del danno erariale prodotto dal segretario e dal presidente di un comitato provinciale del Coni. Secondo la tesi del Procuratore, confermata nella sentenza, i due si sarebbero appropriati di denaro pubblico di pertinenza del predetto comitato costituito da contributi erogati dal Coni nazionale e dal Comune del luogo. In secondo grado, la sezione terza giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei Conti confermava la decisione respingendo l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dagli appellanti. I soccombenti ricorrevano allora in Cassazione. La decisione della Corte. Secondo i ricorrenti la Corte dei Conti non aveva giurisdizione nel caso di specie perché il loro rapporto di lavoro era di natura strettamente privatistica alle dipendenze non del Coni, ma della Coni servizi s.p.a., società di diritto privato anche se partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia. Invocavano inoltre il precedente di Cassazione n. 26806/09, a mente del quale spetta al giudice ordinario la competenza a decidere azioni di risarcimento danni promosse nei riguardi di amministratori di società a partecipazione pubblica per condotte illecite degli stessi non potendosi ravvisare né un rapporto di servizio tra l'agente e l'ente pubblico titolare della partecipazione, né un danno direttamente arrecato allo Stato o altro soggetto pubblico. In questa prospettiva l’intervento della magistratura contabile sarebbe ipotizzabile solo nel caso in cui soggetto depauperasse e riducesse il valore della partecipazione pubblica in sé. In realtà le Sezioni Unite non condividono la tesi dei ricorrenti e confermano la decisione di appello. Come infatti emerge da giurisprudenza costante della Cassazione, l’orientamento sopra richiamato del precedente del 2009 è stato oggetto di recenti specificazioni e puntualizzazioni. In particolare si ritiene oggi che ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei Conti per danno erariale non è fondamentale la qualità del soggetto che gestisce denaro pubblico. Può anche trattarsi di un soggetto privato determinante è il tipo di danno che si produce e gli scopi perseguiti. Da ciò consegue che anche l'amministratore di un ente di natura privata, se gestisce soldi pubblici e con le sue condotte incide negativamente su tali fondi, può essere chiamato a rispondere di danno erariale e essere giudicato dalla magistratura contabile così Cassazione, sentenza n. 25138/14 . In altri termini il discrimine o baricentro per usare le parole della sentenza non è la qualità del soggetto pubblico o privato , bensì la natura del danno prodotto. Si comprende quindi che i precedenti invocati dai soccombenti non sono decisivi poiché la Corte d'appello aveva accertato l' indubbia natura pubblica delle risorse impiegate dalla Coni servizi s.p.a Tali soldi derivavano infatti da contributi erogati dal Coni nazionale e dal Comune, nonché dalla gestione degli impianti sportivi del Comune stesso. Il danno si produceva pertanto direttamente sul Comitato provinciale del Coni con indebita appropriazione e sottrazione di denaro pubblico a tutti gli effetti, indipendentemente dalla qualificazione giuridica della Coni servizi s.p.a. e dal rapporto che lega la Coni servizi s.p.a. o l’ente che ne detiene la partecipazione ai soggetti che hanno materialmente commesso l’appropriazione. Ad abundantiam si segnala che secondo Corte dei Conti Lazio decisione 23.1.2008, n. 120 l'entrata in vigore del d.l. 138/2002 convertito in l. n. 178/2008 , pur disponendo il riassetto del Coni istituendo la Coni servizi s.p.a., non ha fatto venire meno né le finalità pubbliche perseguite, né il carattere pubblico delle risorse impiegate a tal fine. Ciò è confermato nella sentenza di secondo grado impugnata in Cassazione ove si afferma che Coni servizi s.p.a. costituisce mera estensione, astrattamente con maggiore capacità operativa del Coni stesso, con il quale sostanzialmente si identifica . Negli stessi termini Cassazione n. 11385/2016 ha osservato che in casi come questi la società in questione partecipata da Enti pubblici si presenta come mera longa manus della pubblica amministrazione partecipante con conseguente equiparazione al danno erariale del pregiudizio che gli atti di mala gestio abbiano arrecato al suo patrimonio . Le Sezioni Unite condividono quindi la ratio decidendi della sentenza della sezione terza giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei Conti e per tale motivo respingono il ricorso confermando la giurisdizione della magistratura contabile nella fattispecie in esame.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 27 settembre 2016 – 30 marzo 2017, n. 8242 Presidente Rordorf – Relatore Virgilio Fatti di causa 1. Il Procuratore regionale della Corte dei conti presso la sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata convenne in giudizio V.G.M. chiedendone la condanna al pagamento, in solido con S.C. , di Euro. 323.767,05, quale danno erariale derivante dalla indebita appropriazione, in qualità, il primo di segretario e il secondo di presidente, del Comitato provinciale CONI di , di tale complessiva somma di denaro pubblico, di pertinenza del predetto Comitato, costituita da contributi erogati dal CONI nazionale e dal Comune di Matera, nonché da proventi della gestione degli impianti sportivi del Comune stesso. La sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Basilicata accolse la domanda, preliminarmente rigettando l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dai convenuti e basata sulla circostanza di essere dipendenti della CONI Servizi s.p.a., avente natura privatistica. Contro la sentenza propose appello il solo V. e la sezione terza giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei conti lo ha rigettato con sentenza n. 692/13, depositata il 23 ottobre 2013. Per quanto qui interessa, la Corte ha nuovamente respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice contabile. Ha osservato che la tesi dell’appellante è errata, in primo luogo, per l’ indubbia natura pubblica delle risorse impiegate costituite, come detto sopra, da contributi erogati dal CONI nazionale e dal Comune di Matera, nonché da proventi della gestione degli impianti sportivi del Comune stesso , da cui deve dedursi che il danno è riferibile, senza alcuna interferenza o mediazione di altro organismo societario, al Comitato provinciale CONI di in secondo luogo, perché CONI Servizi s.p.a. costituisce mera estensione, astrattamente con maggiore capacità operativa, del CONI stesso, con il quale sostanzialmente si identifica . 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione V.G.M. , cui ha resistito con controricorso il Procuratore Generale presso la Corte dei conti. 3. Il ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo formulato, il ricorrente insiste nella tesi del difetto di giurisdizione del giudice contabile per essere la controversia devoluta a quella del giudice ordinario. Fonda l’assunto sul rilievo secondo cui egli, all’epoca, era dipendente della CONI Servizi s.p.a., con conseguente applicabilità del principio in base al quale spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine all’azione di risarcimento dei danni subiti da una società a partecipazione pubblica per effetto di condotte illecite degli amministratori o dei dipendenti, non essendo in tal caso configurabile, avuto riguardo all’autonoma personalità giuridica della società, né un rapporto di servizio tra l’agente e l’ente pubblico titolare della partecipazione, né un danno direttamente arrecato allo Stato o ad altro ente pubblico, idonei a radicare la giurisdizione della Corte dei conti sussiste invece la giurisdizione di quest’ultima quando l’azione di responsabilità trovi fondamento nel comportamento di chi, quale rappresentante dell’ente partecipante o comunque titolare del potere di decidere per esso, abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio, in tal modo pregiudicando il valore della partecipazione, ovvero in comportamenti degli amministratori o dei sindaci tali da compromettere la ragione stessa della partecipazione sociale dell’ente pubblico, strumentale al perseguimento di finalità pubbliche ed implicante l’impiego di risorse pubbliche, o da arrecare direttamente pregiudizio al suo patrimonio cita al riguardo Cass. Sez. U. 19/12/2009, n. 26806 ed altre successive conformi . 2. Il ricorso è infondato. Prescindendo dalla considerazione che la giurisprudenza citata dal ricorrente è stata oggetto in anni più recenti di puntualizzazioni e specificazioni che hanno indotto la Corte ad individuare alcune fattispecie costituenti eccezione alla prima parte del principio generale sopra indicato, è qui decisivo rilevare che la ratio principale della sentenza impugnata va rinvenuta nell’affermazione del giudice d’appello secondo la quale, nel caso in esame, come già ritenuto dal primo giudice, il danno è stato arrecato in via diretta, senza mediazione di alcun organismo societario, al Comitato provinciale del CONI di , essendo di sua pertinenza le risorse finanziarie pubbliche indebitamente sottratte. Trattasi di ratio decidendi non censurabile in questa sede, in quanto non eccedente i limiti interni della giurisdizione del giudice a quo , e, in ogni caso, non fatta oggetto di alcuna doglianza. 3. Il ricorso va, pertanto, rigettato. 4. Non v’è luogo a provvedere sulle spese, in ragione della qualità di parte solo in senso formale del Procuratore generale presso la Corte dei Conti. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.