A chi va notificato il precetto azionato nei confronti del singolo condomino?

Il titolo giudiziale formatosi nei confronti dell’ente di gestione di un Condominio ed azionato nei confronti del singolo condomino quale obbligato pro quota, deve essere notificato anche a quest’ultimo ex art. 479 c.p.c

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8150/17 depositata il 29 marzo. Il caso. La sentenza in oggetto origina dal ricorso avverso una sentenza del Tribunale di Roma con la quale veniva rigettata l’opposizione a precetto proposta dall’attrice nei confronti di una s.r.l Il Collegio condivide la censura della ricorrente che denuncia la violazione degli artt. 479 e 654, comma 2, c.p.c. poiché, in tema di azioni esecutive nei confronti di un singolo condomino in forza di titolo esecutivo ottenuto nei confronti del Condominio, è necessario che il titolo stesso sia stato notificato al condomino esecutato. Il Condominio è infatti un soggetto distinto ed autonomo rispetto ai singoli condomini, con la conseguenza che, laddove il creditore intenda far valere la responsabilità patrimoniale di un soggetto diverso dall’ingiunto a cui il titolo esecutivo non sia stato notificato, non può trovare applicazione l’art. 654, comma 2, c.p.c. posto che deve sempre assicurarsi che al soggetto passivo dell’esecuzione sia data notizia e piena cognizione della natura del titolo in forza al quale si procede nei suoi confronti. Notifica. La Corte specifica inoltre che, nel caso di specie, il giudice ha erroneamente ritenuto che l’amministratore del Condominio avesse la rappresentanza dei singoli condomini e fosse dunque legittimato a riceve la notificazione del titolo con effetti immediatamente riconducibili ai condomini medesimi. L’art. 479 c.p.c. richiede invece che, in caso di titolo esecutivo formatosi nei confronti della società che gestisce il Condominio e azionati nei confronti del singolo condomino pro quota, accanto alla notifica del precetto alla società deve sussistere anche quella nei confronti del condomino. Solo così si garantisce all’esecutato la conoscenza del titolo ex art. 464 c.p.c. azionato nei suoi confronti, oltre alla possibilità di adempiere nel termine di cui all’art. 480 c.p.c In conclusione la Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito la causa, dichiara la nullità del precetto.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 24 gennaio – 29 marzo 2017, n. 8150 Presidente Amendola – Relatore Rubino Ragioni in fatto e in diritto della decisione V.S. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 24276/2014, pronunciata ex art. 281 sexies all’udienza del 3 dicembre 2014, con la quale veniva rigettata la sua opposizione a precetto proposta nei confronti di Studio Gestione Immobili s.r.l. in liquidazione. Resiste Studio Gestione Immobili s.r.l. in liquidazione con controricorso illustrato da memoria. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., su proposta del relatore, in quanto ritenuto manifestamente fondato. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, esaminato anche il contenuto della memoria, ritiene di condividere la soluzione proposta dal relatore. La sentenza impugnata si è consapevolmente discostata dai principi di diritto già affermati da questa Corte, con sentenza n. 1289 del 2012 e con ordinanza n. 23693/2011, non massimate, ai quali si ritiene invece debba essere data continuità. Denunciando violazione dell’art. 479 cod. proc. civ. e art. 654 cod. proc. civ., comma 2, nonché vizi di motivazione, la ricorrente afferma che - qualora si voglia agire esecutivamente nei confronti di un singolo condomino in forza di decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del Condominio occorre che il titolo esecutivo sia notificato al condomino esecutato, essendo il principio di cui all’art. 654 cit., secondo comma, secondo il quale ai fini dell’esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto ingiuntivo, applicabile solo nei confronti dell’ingiunto. Il motivo è fondato. Il Condominio è soggetto distinto da ognuno dei singoli condomini, ancorché si tratti di soggetto non dotato di autonomia patrimoniale perfetta, e l’art. 654, comma 2, è da ritenere applicabile solo al soggetto nei confronti del quale il decreto ingiuntivo sia stato emesso ed al quale sia stato ritualmente notificato. Qualora il creditore intenda far valere la responsabilità patrimoniale di un soggetto diverso dall’ingiunto - pur se in ipotesi responsabile dei debiti di lui - a cui il titolo esecutivo non sia stato mai notificato, la norma dell’art. 654, comma 2, è da ritenere inapplicabile, dovendosi sempre riconoscere al soggetto passivo dell’esecuzione il diritto di avere notizia e piena cognizione della natura del titolo in forza del quale si procede nei suoi confronti. Erroneamente il Tribunale ha ritenuto che l’amministratore abbia la rappresentanza dei singoli condomini ed, in quanto tale, sia legittimato a ricevere la notificazione di atti con effetti immediatamente riconducibili ai condomini. In caso di titolo esecutivo giudiziale, formatosi nei confronti dell’ente di gestione condominiale in persona dell’amministratore e azionato nei confronti del singolo condomino quale obbligato pro quota, la notifica del precetto al singolo condomino, ex art. 479 c.p.c., non può prescindere dalla notificazione, preventiva o contestuale, del titolo emesso nei confronti dell’ente di gestione. Se infatti una nuova notificazione del titolo esecutivo non occorre per il destinatario diretto del decreto monitorio nell’ipotesi di cui all’art. 654 c.p.c., comma 2, detta notificazione, invece, è necessaria qualora si intenda agire contro il singolo condomino, non indicato nell’ingiunzione ma responsabile pro quota della obbligazione a carico del condominio. Costui, invero, deve essere messo in grado non solo di conoscere qual è il titolo ex art. 474 c.p.c., in base al quale viene minacciata in suo danno l’esecuzione, ma anche di adempiere l’obbligazione da esso risultante entro il termine previsto dall’art. 480 c.p.c Il ricorso va pertanto accolto. La causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., dichiarando la nullità del precetto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara la nullità del precetto. Liquida le spese del giudizio di merito in Euro 900,00 oltre 200,00 per esborsi, accessori e contributo spese generali e le spese del giudizio di cassazione in complessivi Euro 1.200,00, oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.