Regolari le multe inviate a casa per mancata revisione e assicurazione

Chi riceve a domicilio una multa per mancata revisione del veicolo non può eccepire solo la mancata contestazione immediata dell'infrazione.

La Polizia municipale ha infatti facoltà di utilizzare strumenti elettronici che accertano le violazioni con un leggero ritardo, senza fermo immediato del trasgressore. Polizia locale in prima linea contro la mancata copertura assicurativa e la mancata revisione periodica dei veicoli. Anche senza strumenti omologati è già possibile accertare queste infrazioni e spedire il verbale al domicilio del trasgressore. Lo ha confermato il Giudice di Pace di Brescia con la sentenza n. 323/2017. Il caso. Un automobilista è transitato davanti ad una pattuglia della Polizia locale munita di uno strumento elettronico in grado di leggere la targa del veicolo e controllare contestualmente la regolarità assicurativa e della revisione periodica. Al passaggio davanti agli agenti lo strumento ha evidenziato l'irregolarità ma non è stato possibile fermare il trasgressore nei tempi e modi regolamentari, per cui la multa è stata spedita al suo domicilio. Al ricevimento del verbale l'interessato ha proposto censure, prima alla Prefettura poi al Giudice di Pace, ma senza successo. Come confermato anche dalla circolare del Ministero dell'Interno del 5 ottobre 2016, gli organi di Polizia stradale possono utilizzare qualsiasi strumento in ausilio alla loro attività, anche se non omologato. Nello spirito della legge n. 689/1981 e dell'art. 201 del codice stradale, specifica la Prefettura, la violazione è stata correttamente notificata al domicilio del trasgressore nei tempi e modi regolamentari. Il magistrato onorario ha confermato questa interpretazione. Non servono strumenti omologati per verificare la regolarità di una revisione. Basta una semplice visura al ced della motorizzazione e la presenza dei vigili in mezzo al traffico.

Giudice di Pace di Brescia, sentenza 27 febbraio 2017, n. 323 Giudice Ragni Dispositivo della sentenza nella causa di opposizione avverso sanzione amministrativa, promossa con il ricorso in opposizione depositato in data 22 novembre 2016 da in proprio contro la Prefettura di Brescia, in persona del Prefetto pro-tempore. P.Q.M. Il Giudice di Pace in epigrafe, visto l’art. 6 del d.lgs. n. 150/2011, udita la ricorrente, presente la Prefettura di Brescia ritualmente costituita, - Rigetta l’opposizione proposta da contro l’ordinanza-ingiunzione infra indicata e per l’effetto - Conferma l’ordinanza-ingiunzione Prot. N. omissis emessa in data 5 ottobre 2016 dal Prefetto della Provincia di Brescia, riducendo la sanzione amministrativa pecuniaria al minimo edittale complessivi euro 184,00 . - Spese compensate. - Sentenza provvisoriamente esecutiva