La notifica viziata non interrompe il decorso della prescrizione

In tema di interruzione della prescrizione, la notifica invalida di un atto astrattamente idoneo ad interrompere la prescrizione non può produrre alcun effetto interruttivo della stessa, proprio per la connessione tra questo effetto e la natura recettizia dell’atto.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7847/17 depositata il 27 marzo. La vicenda. Il Tribunale di Palermo rigettava l’appello dell’agente per la riscossione della Regione Sicilia avverso la pronuncia con cui il Giudice di Pace aveva accolto l’opposizione all’esecuzione proposta da una contribuente per prescrizione del credito relativo ad una sanzione amministrativa perché la relativa cartella esattoriale era stata notificata a circa sette anni di distanza il 16 gennaio 2012 dalla notifica del verbale di accertamento avvenuta il 18 febbraio 2005 . In particolare, il Tribunale non condivideva la tesi dell’interruzione della prescrizione rilevando in tal senso la nullità della notificazione della cartella esattoriale avvenuta il 13 febbraio 2009 posto che sull’avviso postale di ricevimento mancava il timbro dell’ufficio postale e l’attestazione degli altri adempimenti previsti dall’art. 8 l. n. 890/1982. Ed è proprio sulla violazione di tale norma che si fonda il ricorso per cassazione presentato dal Fisco. Notificazione e prescrizione. La Corte di legittimità conferma la sentenza impugnata ribadendo il principio di diritto per cui il mancato compimento delle formalità previste dall’art. 8, comma 2 e 3, l. n. 890/1982 per la notificazione mediante il servizio postale non integra una causa di inesistenza della notifica ma una nullità sanabile con la rinnovazione o la costituzione in giudizio del destinatario, a condizione che non si sia verificata medio tempore” alcuna decadenza. Poiché nel caso di specie risulta che la notifica effettuata nel 2009 è avvenuta in difetto delle formalità necessarie e che la conseguente nullità non è contestata dalla ricorrente, correttamente la stessa non può ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo posto che la costituzione in giudizio da parte della contribuente è avvenuta dopo la notificazione effettuata nel 2012. Non è pertanto configurabile alcun comportamento idoneo da parte della contribuente a sanare la notifica effettuata nel 2009. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza infatti, in tema di interruzione della prescrizione, la notifica invalida di un atto astrattamente idoneo ad interrompere la prescrizione non può produrre alcun effetto interruttivo della stessa, proprio per la connessione tra questo effetto e la natura recettizia dell’atto. Avendo il Tribunale di Palermo correttamente applicato i principi summenzionati, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 2 – 27 marzo 2017, n. 7847 Presidente Amendola – Relatore Barreca Fatto e diritto Rilevato che - con la sentenza impugnata il Tribunale di Palermo ha rigettato l’appello proposto da Riscossione Sicilia S.p.A. nei confronti di S.A. avverso la sentenza del giudice di pace che aveva accolto l’opposizione all’esecuzione della S. per prescrizione del credito relativo a sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 28 della legge n. 689/81 poiché la cartella esattoriale impugnata emessa per l’importo di Euro 308,56 è stata notificata il 16 gennaio 2012, a distanza di circa sette anni dalla notifica del verbale di accertamento avvenuta il 18 febbraio 2005 il Tribunale ha ritenuto la nullità della notificazione della cartella esattoriale effettuata il 13 febbraio 2009 costituente secondo l’Agente della Riscossione valido atto interruttivo della prescrizione perché, essendo stata eseguita a mezzo posta, ha accertato che l’avviso di ricevimento prodotto in atti non recava né il timbro dell’ufficio postale né l’attestazione degli altri adempimenti previsti dall’art. 8 della legge n. 890/82 ha perciò rigettato il gravame, condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado - il ricorso è proposto da Riscossione Sicilia S.p.A. con un solo motivo - S.A. si difende con controricorso - ricorrendo uno dei casi previsti dall’articolo 375, primo comma, su proposta del relatore della sezione sesta, il presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. - il decreto è stato notificato come per legge - parte resistente ha depositato memoria. Considerato che con l’unico motivo è dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 8, comma 2 e 3, della legge n. 890/1982, dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c La ricorrente richiama precedenti di questa Corte in merito al mancato rispetto delle formalità di cui al citato art. 8, comma 2 e 3, della legge n. 890/1982, dai quali si desume che questo dà luogo non ad inesistenza, ma a nullità della notificazione, suscettibile di sanatoria argomenta a lungo in merito alla differenza tra inesistenza e nullità della notificazione conclude affermando che essendosi la sig.ra S. costituitasi in giudizio, la stessa ha sanato la nullità della detta notifica , vale a dire quella effettuata per compiuta giacenza il 13 febbraio 2009, da ritenersi valida ed efficace anche a fini interruttivi della prescrizione , che non sarebbe ancora decorsa al momento della seconda notificazione della cartella di pagamento, effettuata il 16 gennaio 2012 il motivo è manifestamente infondato il principio di diritto applicabile al caso di specie è proprio quello richiamato dalla ricorrente, e precisamente - Il mancato compimento delle formalità previste, dall’art. 8, secondo e terzo comma, della legge n. 890 del 1982, per la notificazione mediante il servizio postale nel caso in cui le persone rinvenute presso il destinatario della notifica ed in sua assenza rifiutino di ricevere il plico , non dà luogo ad inesistenza della notifica, che si verifica quando il tentativo sia avvenuto in luogo e con modalità tali che non sussista alcun collegamento con il destinatario, ma a nullità sanabile con la rinnovazione o con la costituzione in giudizio del destinatario stesso tuttavia la sanatoria è ammissibile soltanto a condizione che non si sia verificata medio tempore alcuna decadenza, come invece si riscontra in caso di nullità della notificazione dell’atto di appello, se prima della rinnovazione o della costituzione in giudizio dell’appellato si sia determinato il passaggio in giudicato della sentenza impugnata Cass. n. 17023/11 poiché il giudice ha accertato che la notificazione della cartella di pagamento del 13 febbraio 2009 è avvenuta, per compiuta giacenza, senza il rispetto delle formalità di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 8 della legge n. 890/92 e questo accertamento non è contestato dalla ricorrente, non può che concludersi nel senso della nullità di detta notificazione orbene, questa nullità, come osserva la resistente, non può certo ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo a seguito dell’opposizione proposta dalla S. con atto di citazione notificato il 27 gennaio 2012 per come è fatto palese sia da questa data che dall’oggetto dell’opposizione cartella di pagamento notificata il 12 gennaio 2012 , l’azione in giudizio è stata esercitata non a seguito della notificazione effettuata il 13 febbraio 2009, ma solo a seguito della notificazione effettuata, appunto, il 12 gennaio 2012 pertanto, non risulta che si sia avuto alcun comportamento della destinataria idoneo a sanare la nullità della prima notificazione e comunque, anche a voler attribuire efficacia sanante all’azione in giudizio, questa sarebbe idonea ad interrompere la prescrizione soltanto con effetto ex nunc infatti, è orientamento espresso da diversi precedenti di questa Corte pur se riguardanti l’atto di citazione, ma sempre in riferimento all’art. 2943 cod. civ., in tema di interruzione della prescrizione quello per il quale qualora un atto astrattamente idoneo ad interrompere la prescrizione sia stato notificato invalidamente, non può produrre alcun effetto interruttivo, attesa la connessione tra questo effetto e la natura recettizia dell’atto, ed atteso che il mancato compimento delle formalità del procedimento notificatorio ne inficia proprio la presunzione di conoscenza da parte del destinatario della notificazione medesima cfr. Cass. n. 7617/97, nel senso che La rinnovazione della notificazione nulla di un atto di citazione a giudizio disposta ed eseguita a mente del disposto dell’art. 291 cod. proc. civ. non può ritenersi idonea a determinare effetti interruttivi del corso della prescrizione ex art. 2943, comma primo, cod. civ. con decorrenza retroattiva alla data della notificazione invalida, avendo la norma civilistica nel sancire espressamente che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto introduttivo del giudizio stabilito una innegabile connessione tra effetto interruttivo e natura recettizia dell’atto, con la conseguenza che la mancata introduzione, nella sfera giuridica del destinatario, dell’atto di notifica nullo non consentirà in alcun modo a quest’ultimo di risultare funzionale alla produzione dell’effetto retroattivo citato, a nulla rilevando la apparentemente contraria disposizione di cui all’art. 291, comma primo, cod. proc. civ., la quale, stabilendo che la rinnovazione della citazione nulla impedisce ogni decadenza , ha, evidentemente, riguardo ad un istituto ben diverso, per natura e funzione, rispetto a quello della prescrizione cfr., nello stesso senso, anche Cass. n. 16692/02, n. 15489/06, n. 11985/13 il Tribunale di Palermo ha correttamente applicato le norme di legge, decidendo le questioni di diritto in modo conforme alla richiamata giurisprudenza di questa Corte il ricorso va perciò rigettato le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della controricorrente, nella somma di Euro 700,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonché spese generali, IVA e CPA come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.