Decreto da notificare entro 30 giorni, ma a decorrere dalla comunicazione al creditore

Il decreto di ingiunzione diventa inefficace se non notificato entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto stesso al creditore, la quale può essere effettuata anche tramite PEC.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7185/17 depositata il 21 marzo. Il caso. La Corte d’appello di Lecce accoglieva l’opposizione erariale ex art. 5- ter , l. n. 89/2001 Legge Pinto e dichiarava inefficace, perché notificato tardivamente, il decreto monocratico che la stessa Corte aveva emesso a carico del Ministero della Giustizia. Il creditore, pertanto, presentava ricorso per cassazione avverso il decreto emesso dalla Corte salentina. La tempestività della notifica via PEC. Si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, ovverosia la ritardata comunicazione effettuata nei confronti del creditore a mezzo PEC, 10 giorni dopo l’emissione del decreto di ingiunzione. Si chiede quindi alla Suprema Corte di affermare l’esistenza di un onere di comunicazione del decreto monocratico da parte della cancelleria . L’art. 5, comma 2, della legge succitata prevede che il decreto diventi inefficace se la notificazione non viene eseguita entro 30 giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria. Tuttavia, gli Ermellini ritengono che tale termine decorra dalla comunicazione del decreto stesso alla parte ricorrente , come è deducibile anche dal comma 4 della norma. Nel caso di specie, il decreto è stato comunicato 10 giorni dopo l’emissione dello stesso alla parte ricorrente, la quale ha a sua volta notificato all’Avvocatura dello Stato entro i successivi 30 giorni. In conclusione, ciò rende tempestiva la notifica. Per questo motivo il decreto impugnato va cassato con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, sentenza 5 dicembre 2016 – 21 marzo 2017, n. 7185 Presidente Petitti – Relatore Manna In fatto Con decreto dell’8.1.2016 la Corte d’appello di Lecce, accogliendo l’opposizione erariale proposta ai sensi dell’art. 5- ter della legge n. 89/01, dichiarava inefficace, perché notificato il 29.6.2015, decorso il termine di cui all’art. 5, comma 2, legge cit., il decreto monocratico che la stessa Corte, su ricorso di T.V. , aveva emesso il 18.5.2015 a carico del Ministero della Giustizia. Per la cassazione di tale decreto T.V. ricorre sulla base di due motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. Motivi della decisione 1. Il primo motivo di ricorso deduce l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso dalle parti, ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c., quale la ritardata comunicazione, avvenuta a mezzo PEC soltanto in data 28.5.2015, e dunque dieci giorni dopo l’emissione del decreto di ingiunzione. 2. - Il secondo motivo lamenta, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., la violazione dell’art. 16 D.L. n. 179/12, convertito con modificazioni in legge n. 221/12, e dell’art. 45, comma 4, disp. att. c.p.c., nonché del principio di affidamento. 3. - I motivi - da esaminare congiuntamente perché entrambi volti ad affermare l’esistenza di un onere di comunicazione del decreto monocratico da parte della cancelleria - sono fondati. Sebbene l’art. 5, comma 2, legge n. 89/01 preveda che il decreto diventi inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento, deve ritenersi che tale termine decorra dalla comunicazione del decreto stesso alla parte ricorrente. Ciò si desume sia dal 4 comma della stessa norma, in base al quale il decreto che accoglie la domanda è altresì comunicato al procuratore generale della Corte dei conti e ai titolari dell’azione disciplinare, sia dalla sostanziale continuità normativa rispetto al testo precedente del medesimo art. 5, che prima delle modifiche apportate dal D.L. n. 83/12 disponeva espressamente che il decreto fosse comunicato, oltre che alle parti, alle suddette autorità. Avvalora tale interpretazione l’ulteriore circostanza che mentre l’inefficacia del decreto ingiuntivo che costituisce il modello di riferimento del procedimento ex lege n. 89/01 non notificato nel termine di cui all’art. 644 c.p.c. determina una situazione rimediabile salvo prescrizione o decadenze sostanziali attraverso la riproposizione della domanda, non altrettanto avviene nel caso del decreto di accoglimento della domanda di equa riparazione, non più riproducibile per l’espresso divieto contenuto nel medesimo secondo comma dell’art. 5. 3.1. - Nella specie, il decreto è stato comunicato a mezzo PEC alla parte ricorrente il 28.5.2015 e quest’ultima l’ha, a sua volta, notificato all’Avvocatura dello Stato il 29.6.2015 il giorno di scadenza del termine di 30 gg., 27 giugno, cadendo di sabato, con conseguente slittamento dell’ultimo giorno utile al lunedì successivo art. 155, quarto e quinto comma, c.p.c. , e dunque tempestivamente. 4. - Il decreto impugnato va dunque cassato con rinvio, anche per le spese di cassazione, alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio, anche per le spese di cassazione, alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione.